Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33894 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 1387/2023 depositata il 11/06/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME dispose con testamento olografo che una parte del proprio patrimonio fosse devoluta in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME, figlia della COGNOME fu integralmente esclusa dalla successione della madre.
Dopo la morte della COGNOME, avvenuta l’08/06/2018, la COGNOME, figlia unica riservataria, introdusse davanti al Tribunale di Tempio Pausania giudizio di merito (recante R.G. n. 1478/2019) nel quale chiese la nullità e/o l’annullamento del testamento olografo della madre, la riduzione di tutte le disposizioni testamentarie e/o donative, lesive della sua quota di legittima, con conseguente restituzione dei beni o somme oggetto di tali disposizioni, nonché l’accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti per danni gravi arrecati al patrimonio della de cuius .
Nel 2022, il COGNOME ed il COGNOME, quali eredi della COGNOME, alienarono alcuni beni ereditati siti in Prato alla società RAGIONE_SOCIALE
2.Nel 2023, la COGNOME, quale legittimaria pretermessa, conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze il COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per sentire dichiarare l’inefficacia di tali atti di compravendita, in quanto pregiudizievoli dei suoi diritti creditori, e per chiedere il sequestro conservativo sui beni oggetto dei suddetti atti di compravendita.
A fondamento dell’azione revocatoria e della richiesta di sequestro conservativo, la COGNOME deduceva di vantare due crediti:
-un credito litigioso (quantificato in oltre 23 milioni di euro) derivante dalla lesione della sua quota di legittima, il cui accertamento era già oggetto di un distinto giudizio (R.G. 1478/2019) pendente dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania. La questione centrale, in detto giudizio, è che la COGNOME, figlia unica riservataria, risulta estromessa dall’ascendente post mortem dalle disposizioni testamentarie in favore dei signori COGNOME e COGNOME;
un credito per risarcimento danni (quantificato in 18 milioni di euro circa) a titolo di risarcimento danni per presunta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ( mala gestio del patrimonio ereditario).
Si costituivano i convenuti per eccepire l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, sostenendo che la causa doveva essere trattata dinanzi il Tribunale di Tempio Pausania (nel cui circondario la sig.ra COGNOME aveva residenza e domicilio al tempo della morte, e quindi quale luogo di apertura della successione).
Il sequestro conservativo (relativo al procedimento RG 13871/2023) veniva concesso con ordinanza monocratica del 6 febbraio 2024, ma veniva poi revocato dal Collegio del reclamo con ordinanza 27 maggio 2024.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza n. 6192/2025, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal COGNOME e dal COGNOME, nel dichiarare la propria incompetenza territoriale derogabile, dichiarava la competenza del Tribunale di Tempio Pausania e condannava la COGNOME al pagamento delle spese processuali, in quanto riteneva che: da un lato, i crediti in questione non fossero liquidi né facilmente liquidabili e, in quanto debiti di valore derivanti dalla successione, non fosse applicabile il criterio del forum destinatae solutionis (domicilio del creditore, Firenze) previsto dall’art. 1182,
comma 3, cod. civ.; e, dall’altro, la competenza dovesse ricondursi al luogo di apertura della successione, cioè Olbia, ricadente nel circondario di Tempio Pausania
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
Al ricorso hanno resistito NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE con distinte memorie difensive.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo.
Il Difensore della ricorrente, nonché i Difensori del COGNOME e della I.M.T. hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Nella ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze – dopo aver premesso che «la competenza per territorio sull’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. poiché concerne un’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.» – ha esaminato i criteri di cui agli art. 18-20 cod. proc. civ. con riferimento alle pretese creditorie, poste a fondamento dell’azione revocatoria (ovvero, come sopra rilevato, un credito a titolo di lesione di legittima pari ad euro 23.827.627,04 e un credito di euro 18.000.000,00 a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale e extracontrattuale per le condotte tenute dai mandatari formali o di fatto nei confronti di NOME COGNOME) ed è pervenuto alla conclusione che la competenza del AVV_NOTAIO adito non fosse stata «correttamente radicata neppure con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione», dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tempio Pausania.
A tale conclusione il giudice AVV_NOTAIO è pervenuto a seguito di un iter argomentativo che si può riassumere nei termini che seguono:
la competenza per territorio sull’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 cod. proc. civ.;
nel caso di specie non è applicabile il foro generale del convenuto in quanto COGNOME e COGNOME sono domiciliati rispettivamente in Milano e Cagliari mentre la società RAGIONE_SOCIALE ha sede a Perugia;
l’art. 20 cod. proc. civ. individua quali fori speciali facoltativi (che si affiancano su un piano di alternatività ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.) il forum contractus ed il forum destinatae solutionis ;
quanto al luogo dove è sorta l’obbligazione, il credito fondato sull’azione di riduzione, è sorto nel luogo dove si è aperta la successione ereditaria e, quindi, in Olbia, quale ultimo domicilio del de cuius ex art. 456 cod. civ.; mentre il credito litigioso, avente ad oggetto il risarcimento del danno per la mala gestio del patrimonio del de cuius , fa riferimento a cinque conti correnti di cui nessuno è acceso presso una sede che ricade nel circondario del Tribunale di Firenze e al conferimento di un incarico in favore di una società svizzera di cui il COGNOME era amministratore;
quanto al luogo dove l’obbligazione deve essere eseguita, il criterio del domicilio del creditore di cui all’art. 1182, comma 3 cod. civ. opera soltanto nel caso in cui oggetto dell’obbligazione sia ab origine un credito liquido o di agevole liquidazione; mentre tale non è né il credito risarcitorio per mala gestio del patrimonio ereditario e neppure il credito derivante dall’accoglimento dell’azione di riduzione esperita dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania.
NOME COGNOME, nel ricorso per regolamento necessario di competenza, articola due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 cod. proc. civ., nella parte in cui il Tribunale di Firenze ha stabilito che, per le cause relative a diritti di obbligazione, sia territorialmente competente, in via alternativa ai fori generali, anche il giudice del luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1182, 3 comma cod. civ. nella parte in cui il Tribunale di Firenze ha escluso, ai fini della individuazione del foro territorialmente competente, l’applicabilità del criterio del domicilio del creditore di cui all’art. 1182, 3 comma cod. civ. quale luogo dove l’obbligazione deve essere eseguita; c) violazione e falsa applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 17989/2016 (citata dal Tribunale AVV_NOTAIO nella ordinanza impugnata).
Sostiene che i convenuti hanno omesso di contestare in maniera specifica la quantificazione del credito da lesione, così come da lei operata, con la conseguenza che detto credito avrebbe dovuto ritenersi, se non liquido, almeno liquidabile; e che avrebbe dovuto essere ritenuta correttamente radicata la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, secondo il criterio di collegamento ex art. 1182, 3 comma cod. civ. e art. 20 cod. proc. civ., quale foro del creditore.
2.2. Con il secondo motivo denuncia: «Spese di lite: a) Errata liquidazione cumulativa delle spese di lite della fase di merito e della fase cautelare b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per mancata rimessione ‘al definitivo’ della liquidazione delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa», nella parte in cui il Tribunale di Firenze, nel procedere alla liquidazione delle spese:
– da un lato, non ha distinto tra il compenso del giudizio di merito (RG 1387/2023) e quello del procedimento cautelare in corso di causa (RG 1387-1/2023, effettuando invece una liquidazione cumulativa ed omnicomprensiva delle spese processuali, senza tener conto del fatto che le spese legali devono essere distinte per ogni fase processuale
anche in modo da consentire il controllo sui criteri di calcolo adottati nella determinazione degli onorari, secondo principi ripetutamente affermati da questa Corte (Cass. n. 3180/2025, n. 20935/2017, n. 19623/2016 e n. 24890/2011);
dall’altro, ha per l’appunto liquidato, cumulativamente alle spese della fase di merito, le spese di lite del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, mentre invece tali spese, in quanto tali, avrebbero dovuto essere liquidate ‘al definitivo’, secondo i principi affermati da questa Corte (Cass. n. 9785/2022, n. 6369/2013, n. 406/2008, n. 15787/2000): in altri termini, ha erratamente inserito, nella ordinanza declinatoria della competenza sul merito, anche la liquidazione delle spese della fase cautelare svoltasi in corso di causa.
Il primo motivo di ricorso è fondato per una ragione di ordine processuale.
3.1. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio (affermato, ad es., da Cass. n. 1594/2020, n. 15441/2002, n. 7377/1993), in base al quale la competenza per territorio sulla domanda di revocazione, proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio, che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento, alternativamente previsti dagli artt. 18-20 cod. proc. civ., con la conseguenza che anche in queste controversie, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, l’eccezione di incompetenza deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili. Ciò in quanto l’azione revocatoria trae “giustificazione” da una obbligazione rimasta inadempiuta con la conseguenza che la competenza per territorio si deve determinare avendo a riferimento proprio il rapporto obbligatorio che giustifica la revocatoria, e dunque con i criteri propri delle cause in materia di obbligazioni.
3.2. Al fine di verificare se detto principio generale sia stato o no osservato nel caso di specie, occorre procedere alla disamina di quanto esposto dalla COGNOME (odierna ricorrente) nell’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Firenze e da quanto esposto dai convenuti (odierni resistenti) nelle relative comparse di costituzione e risposta.
A) In sede di atto di citazione la COGNOME così sintetizzò i fatti e le domande (pp.2 e 3):
«con atto di citazione notificato in data 30/08/19 la Sig.ra NOME COGNOME introduceva avanti al Tribunale di Tempio Pausania il giudizio rubricato sub RG 1478/19 nell’ambito del quale chiedeva che venisse dichiarata la nullità e/o l’annullamento del testamento olografo di dubbia genuinità pubblicato in data 14/06/18 e risalente al 19 aprile 2018 col quale l’anziana madre defunta, Sig.ra NOME COGNOME, aveva nominato propri eredi universali i Sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME; nell’ambito del medesimo giudizio l’odierna attrice chiedeva altresì di volersi disporre la riduzione eli tutte le disposizioni testamentarie e/o donative lesive della propria quota di legittima nonché la restituzione dei beni/somme di denaro oggetto di dette di sposizioni e aventi come destinatari (tra gli altri) anche i soggetti convenuti in questa sede.
«La medesima Sig.ra COGNOME chiedeva, in ultimo, l’accertamento della responsabilità contrattuale e extracontrattuale ravvisabili nelle condotte tenute dai Sig.ri COGNOMECOGNOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE per tutti i motivi meglio esposti nel relativo atto di citazione che si allega sub doc. 2;
«-si precisa che il citato giudizio RG 1478/19 veniva introdotto dalla odierna attrice anche in ottemperanza a quanto disposto all’art. 669 octies c.p.c. in considerazione del precedente ricorso ex art. 670 c.p.c. e art. 671 c.p.c. ante causam con cui la stessa aveva chiesto al Tribunale di Tempio Pausania il sequestro giudiziario di tutti i beni mobili e immobili facenti capo alla defunta madre, Sig.ra NOME COGNOME,
nonché il sequestro conservativo fino alla concorrenza eli € 20.000.000,00 di tutti i beni immobili, mobili e crediti riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, al Sig. NOME COGNOME e al Sig. NOME COGNOME (doc. 3);
«- la Sig.ra COGNOME vanta pretese ereditarie nei confronti di tutti i soggetti convenuti in questa sede che traggono origine dalle domande svolte e meglio descritte nell’atto eli citazione già allegato sub doc. 2 introduttivo del giudizio RG 1478119 pendente presso Tribunale eli Tempio Pausania;
«-che i soggetti oggi convenuti, con la consapevolezza e con la finalità di ledere le ragioni creditorie della Sig.ra COGNOME, hanno posto in essere, già prima della morte della de cuius COGNOME e, per quello che rileva in questa sede, successivamente alla sua morte (08/06/18), atti dismissivi dei beni ricevuti in eredità dalla Sig.ra NOME COGNOME in forza del testamento sopra richiamato e già oggetto del giudizio RG 1478119 presso il Tribunale di Tempio Pausania, sopra richiamato;
«-è interesse della Sig.ra COGNOME chiedere che venga dichiarata la inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dismissivi di seguito meglio descritti e analizzati nonché il sequestro ex art. 2905, 1 e 2 comma c.c. nei termini che seguono».
Nelle seguenti pp 7-8 l’odierna ricorrente precisò che reclamava l’inefficacia di due atti di compravendita aventi ad oggetto due delle componenti immobiliari di maggior rilievo già facenti parte del patrimonio relitto della madre:
«Con l’introduzione del giudizio RG 1478/19 avanti al Tribunale di Tempio Pausania la Sig.ra COGNOME ha svolto una domanda di nullità e/o di annullamento del testamento del 19/04/18 col quale essa è stata integralmente pretermessa oltre ad aver chiesto, in ogni caso, la riduzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 555 c.c. nonché la riduzione ai sensi dell’art. 553 c.c. delle disposizioni donative poste in essere dalla de cuius in favore di una molteplicità di soggetti, stante una violazione della propria quota di legittima pari a € 23.827.627,04.
«A ciò si aggiunga inoltre che nel giudizio appena riferito la Sig.ra COGNOME ha fatto altresì valere nei confronti del Sig. COGNOME e del Sig. COGNOME (oltre che della RAGIONE_SOCIALE), richieste risarcitorie pari a € 18.000.000,00 ovvero pari ai gravi danni subiti dal patrimonio della de cuius a causa del doloso e colpevole inadempimento da parte degli stessi agli obblighi contrattuali e/o extracontrattuali riferibili ai rapporti procuratori e/o gestori e/o mandatari e/o convenzionali, formali e/o di fatto intercorsi con la stessa (cfr. pagg. 150-164 atto di citazione allegato sub doc. 2)».
Il COGNOME, in sede di comparsa e costituzione, per quanto qui rileva, così concluse (p.19):
«…in via pregiudiziale di rito, statuire incompetenza per territorio della domanda introdotta in codesta Sede con sua traslazione o rimessione di essa per connessione o riunione davanti al Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Civile adìto previamente per Foro di aperta successione de Cuius in procedimento n. 1478 / 2019 R.G. / Ivi pendente… »
Nel corpo della comparsa l’odierno resistente così argomentò le sue conclusioni (pp. 11-12):
«incompetenza territoriale del Tribunale adito con riferimento alla azione revocatoria esperita, ciò sia che si applichi l’art. 22 c.p.c, a sommesso avviso di chi scrive prevalente, sia che si applichino le regole generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.- infatti, avuto riguardo all’azione risarcitoria, la stessa presuppone l’accertamento della qualità di erede della sig.ra COGNOME, trattasi quindi di azione spiegata nella qualità di erede e quindi deve essere radicata nel luogo di apertura della successione ossia ‘Olbia’ e quindi ‘Tribunale di tempio Pausania’-
«Quanto invece all’azione revocatoria (anche per credito litigioso), è pacifico che il criterio da utilizzare non attiene al luogo ove è stato posto in essere l’atto revocando ma la competenza si determina
in relazione alla sottesa prestazione dovuta con rimando quindi agli artt. 18-19-e 20 c.p.c.
«Ebbene, alcuna delle tre disposizioni richiamate risulta essere stata applicata in quanto COGNOME e COGNOME sono domiciliati rispettivamente a Quartu S. Elena (Cagliari) e Milano e la società convenuta ha la sede legale a Perugia. Ed invero, residualmente, rispetto al criterio prevalente e attrattivo del foro dell’aperta successione, trattandosi di credito litigioso, si sarebbe dovuto applicare l’art. 1182 c.4. c.c. ove in assenza di accordo, detta previsione individua il domicilio del debitore quale luogo dell’adempimento,
«o per cumulo e connessione soggettiva, oggettiva e c.d. consunzione, o assorbimento, in quel processo di corrispondenti domande riproposte oggi avanti il Tribunale in epigrafe e pregiudizialità ostativa o sospensiva della querela di falso Ivi sporta e in corso al n. 415 / NUMERO_DOCUMENTO R.G. sulla stessa azione Qui dichiarata / presupposta a contrario (v. all. 3 / 5 – 8 – 11 / 16) con sommesse istanze di volerne respingere ogni richiesta attrice, auspicata, soccombente».
C) Il COGNOME, in sede di comparsa e costituzione, per quanto qui rileva, così concluse (p.13):
«In via preliminare: dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 c.p.c. e 18-20 c.p.c. e, per l’effetto, dichiarare competente il Tribunale di Tempio Pausania quale foro per le cause ereditarie o in subordine quale quello derivante dall’applicazione dei criteri di cui agli artt. 18-20 c.p.c.»
Nel corpo della comparsa l’odierno resistente così argomentò le sue conclusioni (pp. 5-7):
«In ogni caso anche a voler prescindere dalla natura ereditaria della presente lite il principio generale vigente in ordine alla
competenza territoriale sull’azione revocatoria è il seguente: (…) (tra le altre: Cass. Civ., 24/01/2020, n. 1595).
«È chiaro che il combinato disposto delle norme richiamate (artt.18-20 c.p.c.) relative al foro generale delle persone fisiche e giuridiche ed a quello facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione conducono alla medesima conclusione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze.
«In ordine al foro generale delle persone fisiche e/o giuridiche, non essendo nessuno dei convenuti residente e/o domiciliato nel circondario di detto tribunale, quello competente, quantomeno per la posizione singolare del convenuto COGNOME NOME, sarebbe Cagliari.
«In relazione, poi, al foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni, il criterio di collegamento oggettivo utilizzato per individuare il giudice alternativamente competente fa riferimento al luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio oppure al luogo in cui la medesima deve essere eseguita.
«Orbene, i titoli azionati sono restitutori rispetto all’azione di riduzione e a quella di impugnazione del testamento (petitoria di eredità) e risarcitori rispetto alle azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
«Con riferimento al luogo di insorgenza dell’obbligazione non v’è dubbio che la competenza dovrebbe fissarsi nel distretto sardo ed in particolare nel Tribunale di Tempio Pausania sia quale foro ereditario sia quale foro nel cui circondario (ossia nel quale era domiciliata stabilmente la de cuius) sono state eseguite tutte le operazioni asseritamene causative dei titoli azionati contro tutti i convenuti.
«In relazione, poi, all’ultimo dei criteri utilizzabili ossia il luogo dove deve essere eseguita l’obbligazione, in mancanza di accordo, sopperiscono le regole fissate dall’art. 1182 c.c. in base alle quali, per quanto qui di interesse, riguardo alle obbligazioni pecuniarie si impone un’attenta analisi del comma terzo del citato art. 1182 c.c.
«In particolare, se è vero che la regola sarebbe quella dell’adempimento al domicilio del creditore al tempo della scadenza, è altrettanto vero che la giurisprudenza è unanime nell’interpretare restrittivamente il principio secondo cui le obbligazioni devono – di regola – essere adempiute al domicilio del creditore: ….
« Anche in questo caso, pertanto, essendo i crediti incontestabilmente illiquidi, la competenza verrebbe a radicarsi, sempre per quanto riguarda la posizione del convenuto COGNOME NOME, avanti al Tribunale di Cagliari, luogo di sua residenza »
D) RAGIONE_SOCIALE in sede di comparsa e costituzione, per quanto qui rileva, così concluse (p.7):
«a) In via pregiudiziale si chiede che il Tribunale adito voglia dichiarare la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 22 c.p.c. ovvero ex art. 20 c.p.c. (luogo di insorgenza del titolo) rimettendo la causa al Tribunale di Tempio Pausania ovvero in via gradata ai sensi degli artt.18,19 e 20 c.p.c. rimettendo la causa al Tribunale di Perugia (ove ha sede la comparente RAGIONE_SOCIALE) ovvero al Tribunale di Milano (domicilio del convenuto COGNOME ) ovvero al Tribunale di Cagliari (domicilio del convenuto COGNOME), questi ultimi quali luogo di adempimento ex art. 20 e 1182 comma 4 c.c.
b) In subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e della legitimatio ad causam dell’attrice, ovvero in via gradata, sospendere il presente giudizio ai sensi dell’art. 295 cpc in attesa della decisione (in forma di res judicata) del Tribunale di Tempio Pausania nel proc. n. 1478/19 R.G. »
Nel corpo della comparsa l’odierna società resistente così argomentò le sue conclusioni (pp. 3-5):
«…si rileva fin da ora la incompetenza del Tribunale adito quanto alla revocatoria esperita, sia in quanto applicabile l’art. 22 c.p.c., sia per quanto attiene le regole generali di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c.
«Infatti, quanto alla azione risarcitoria, presuppone l’accertamento della qualità di erede della sig.ra COGNOME; trattasi di azione spiegata nella qualità di erede e quindi radicata nel luogo di apertura della successione apertasi ad Olbia (ultimo domicilio della de cuius COGNOME) con competenza del Tribunale di Tempio Pausania dove è peraltro pendente la causa principale (nrg 1478/2019), rispetto alla quale la presente causa si pone in una posizione di litispendenza e continenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c..
«Nella specie, trova applicazione l’art. 22 c.p.c.,con esclusione dei fori alternativi sopra indicati, nel cui alveo sono da ricomprendere le cause che abbiano un oggetto attinente alla qualità di erede e per la quale la legittimazione attiva dipenda da tale qualità (Cass. 13.12.2011 ord.n.26775; Cass. 26.10.2011 ord. N. 22306; Cass. 2.8.2013 n. 18560).
«Le aspettative ereditarie che l’attrice pone a fondamento delle esperite azioni revocatorie avanzate innanzi al Tribunale di Firenze, hanno evidente collegamento con la azione di petizione di eredità svolta innanzi al Tribunale di Tempio Pausania (previa declaratoria di nullità e/annullamento del testamento olografo della de cuius NOME COGNOME, istitutivo di erede nelle persone dei sigg. COGNOME e COGNOME).
«Del pari, la domanda subordinata di reintegrazione della quota dell’attrice quale legittimaria pretermessa, ha titolo causale nella apertura della successione in morte della sig.ra NOME COGNOME.
«Dunque, è il luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c.) a cui occorre fare riferimento per determinare la competenza territoriale esclusiva nella causa revocatoria che ha quale presupposto la tutela creditoria derivante dal riconoscimento qualità di erede (domanda principale) e/o di legittimario pretermesso (domanda subordinata) svolta dall’attrice innanzi al Tribunale di Tempio Pausania.
«In particolare, la domanda revocatoria intentata dall’attrice innanzi al Tribunale di Firenze ha quale presupposto indefettibile la
pretesa e/o aspettativa creditoria avanzata innanzi al Tribunale di Tempio Pausania (n.r.g. 1478/19) di declaratoria di invalidità del testamento olografo della de cuius ed il riconoscimento della sua qualità di erede.
«Come poi dichiarato dalla stessa attrice nella citazione per revocatoria, la stessa ha anche agito per l’accertamento della responsabilità contrattuale o extra contrattuale avverso i sigg. COGNOME e COGNOME per gravi danni ‘subiti dal patrimonio della de cuius ‘.
«Non è dubitabile che detta domanda risarcitoria presuppone- in punto di legittimazione attiva- il riconoscimento della qualità di erede dell’attrice, con la conseguenza che la correlata domanda revocatoria viene avanzata pur sempre jure hereditario.
«Dal che la competenza territoriale esclusiva ex art. 22 c.p.c. del Tribunale di Tempio Pausania, quale luogo di apertura della successione della sig.ra NOME COGNOME, avente nel circondariato residenza e domicilio.
«Infatti, è pacifico ed incontestabile che il luogo di apertura della successione in morte di NOME COGNOME ricada nel circondario del Tribunale di Tempio Pausania, ove la de cuius aveva residenza e domicilio, in quanto riconosciuto da parte attrice che ha introitato il giudizio successorio innanzi al predetto Tribunale.
«L’applicazione dell’art. 22 c.p.c. esclude l’applicabilità dei fori alternativi di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., normalmente utilizzati ai fini della individuazione del AVV_NOTAIO competente territorialmente a conoscere della domanda di revocatoria.
«Quanto alla azione revocatoria (anche per credito litigioso), è pacifico che il criterio da utilizzare non attiene al luogo ove è stato posto in essere l’atto revocando e che la competenza si radica in relazione alla sottesa prestazione dovuta, con applicazione dei parametri di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c.
«Alcuna delle tre disposizioni risulta applicabile essendo i convenuti COGNOME e COGNOME domiciliati rispettivamente in Milano e a Cagliari mentre la società RAGIONE_SOCIALE ha sede a Perugia.
«Anche considerando l’art. 33 c.p.c., alcuno dei convenuti ha residenza o domicilio o sede in Firenze.
«Quanto al luogo di formazione del titolo non può che coincidere con il luogo di apertura della successione ed anche in questo caso la competenza territoriale è del Tribunale di Tempio Pausania.
«Quanto al luogo di adempimento del credito litigioso si evidenzia che il credito litigioso posto a fondamento della spiegata revocatoria attiene, in ipotesi, al credito derivante da lesione di legittima (ove non sia possibile la reintegra con beni ereditari), che non è determinato né determinabile e comunque è credito di valore e non di valuta, con applicazione del comma 4 dell’art. 1182 c.c..
«Parte attrice ha radicato il presente giudizio innanzi al Tribunale di Firenze ritenendo erroneamente che l’asserito credito litigioso vada adempiuto presso il luogo del creditore e cioè luogo di residenza dell’attrice e cioè Firenze, ma nella specie non trova applicazione l’art. 1182, comma 3, c.c., con la conseguenza che in relazione agli artt. 18,19 e 20 c.p.c. è competente territorialmente, quanto a RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente il Tribunale di Tempio Pausania (luogo di apertura della successione e formazione del titolo) ovvero il Tribunale di Perugia (ove ha sede la IMT) ovvero il Tribunale di Milano (dove risulta domiciliato il sig. COGNOME) ovvero Cagliari (luogo di domicilio del sig. COGNOME)»
3.3. Dall’esame di quanto riportato emerge che nessuna della parti convenute ebbe a svolgere in modo completo la contestazione del foro dell’art. 19 c.p.c. riferibile alla società persona giuridica. Essa doveva attingere non solo il foro della sede, ma che l’altro foro individuato dalla norma del primo comma dell’art. 19 c.p.c.
Questa Corte, in sede di regolamento, deve rilevare d’ufficio tale incompletezza, anche se non dedotta dalla parte ricorrente.
È principio consolidato che, in tema di competenza territoriale derogabile, il convenuto che eccepisce l’incompetenza del giudice adito ha l’onere di contestare la sussistenza di tutti i fori alternativamente previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. In mancanza di una contestazione estesa a tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili, l’eccezione è ritenuta inefficace, e la competenza del giudice adito rimane radicata.
In questi termini si veda già Cass. n. 21899 del 2008, secondo cui: <>.
Nel caso di specie, pur essendo stata introdotta l’azione anche nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (persona giuridica), nessuno dei convenuti ha sollevato eccezione di incompetenza con specifico riferimento all’eventuale foro generale della persona giuridica previsto dall’art. 19 cod. proc. civ. in relazione alla possibile esistenza nel Circondario di Firenze di una sede secondaria, di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la società medesima.
Il Tribunale di Firenze, pur avendo accertato che la sede legale di RAGIONE_SOCIALE fosse a Perugia e il domicilio degli altri convenuti altrove, ha omesso di considerare che la mancata contestazione dell’esistenza in Firenze di un foro generale riferibile alla società ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. impediva di ritenere completa e ritualmente sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale.
Tale omissione da parte dei convenuti – ognuno dei quali aveva l’onere di contestazione completo rispetto agli altri – comporta che il criterio di competenza non contestato deve ritenersi sussistente, con la conseguente radicazione della competenza territoriale del Tribunale di Firenze. Questo rilievo preliminare – che, si ribadisce, questa Corte è tenuta ad effettuare d’ufficio in sede di regolamento di competenza è di per sé dirimente, e rende la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Firenze illegittima.
La sentenza impugnata, pertanto, va caducata in quanto il AVV_NOTAIO a quo ha errato nel non accertare, già in limine litis , l’incompletezza dell’eccezione avversaria rispetto a tutti i fori concorrenti, fatto che di per sé è sufficiente a fondare l’accoglimento del ricorso.
Il rilievo svolto determina l’individuazione del Tribunale di Firenze come giudice territorialmente competente, davanti al quale dovrà essere riassunta la causa.
In definitiva il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:
«In sede di regolamento di competenza per territorio derogabile, la ritualità dell’eccezione di incompetenza deve investire tutti i criteri alternativamente previsti dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c. Ne consegue che la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio l’incompletezza dell’eccezione, anche se non dedotta dalle parti ».
4. In punto di spese processuali, dando continuità a Cass. n. 8912/2023 (che richiama Cass. n. 504/2020; nonché Cass. n. 21672, n. 3881 e n. 1706/ 2015), le stesse si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile».
Invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza per l’appunto, e, dunque, un processo che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge dalla comunicazione del deposito della presente.;
condanna le parti resistenti alla rifusione, in via tra loro solidale, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME