Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 4063/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti
-resistenti – con l’intervento di
PROIETTI NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Tivoli pubblicata il 5.2.2025, resa nel procedimento iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.9.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME;
Rilevato che
con l ‘ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Tivoli – nel procedimento N. 1143/23 R.G., vertente tra NOME COGNOME contro NOME COGNOME, nonché NOME ed NOME COGNOME, avente ad oggetto l’ azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. de ll’atto di donazione del 26.3.2004, con cui la prima aveva donato al proprio figlio NOME un immobile sito in Nuoro – ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti e dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario s’era svolta l’attività professionale da cui era derivato il credito a cui tutela era stata svolta l’azione pauliana , assegnando il termine per la riassunzione;
avverso detta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla scorta di formali due motivi;
NOME COGNOME, nonché NOME ed NOME COGNOME resistono con memoria difensiva;
ha depositato memoria difensiva anche NOME COGNOME, cliente già assistita dall’AVV_NOTAIO nel procedimento in cui si formò il relativo credito quale distrattario, e pure intervenuta nel giudizio N.
N. 4063/25 R.G.
1143/23 R.G. dinanzi al Tribunale di Tivoli a tutela delle proprie ragioni, distinte da quelle del predetto, sostanzialmente aderendo al proposto ricorso per regolamento di competenza e chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale tiburtino;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso;
il ricorrente e i resistenti hanno depositato memoria;
Considerato che
preliminarmente, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile a norma dell’art. 42 c.p.c. , perché il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza, declinandola;
sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione dei resistenti circa la pretesa nullità della procura speciale conferita all’AVV_NOTAIO, giacché essa -pur denominata ‘delega’, nonché priva di data deve comunque ritenersi valida perché inequivocamente riferita al conferimento dell’ ius postulandi per la proposizione del regolamento che occupa;
i n particolare, all’uso del verbo ‘delega’ segue l’espressa precisazione ‘ a promuovere istanza per regolamento necessario di competenza ‘ e tale espressione necessariamente postula il conferimento del ministero di difensore, giacché il ‘promuovere’ sottende lo svolgimento della relativa attività professionale;
ciò posto, il proposto regolamento -basato, ad onta di formali due motivi, su un’unica articolata censura – è fondato e va accolto, nei termini di cui appresso;
N. 4063/25 R.G.
infatti, i convenuti nel giudizio a quo contestarono la competenza del Tribunale di Tivoli in relazione a due specifici profili: 1) quello del foro generale delle persone fisiche, ex art. 18, primo comma, c.p.c., essendo essi residenti nel circondario del Tribunale di Nuoro; 2) quello del foro in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., giacché l’attività professionale in loro favore era stata svolta dall’AVV_NOTAIO dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Roma;
-l’adito Tribunale tib urtino ha conseguentemente ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, evidenziando che parte attrice non aveva addotto elementi idonei a giustificare il radicamento della causa dinanzi a sé, né risultavano elementi idonei a tanto ritenere;
-tuttavia, la sollevata eccezione di incompetenza per territorio derogabile, come correttamente evidenziato dal ricorrente, era da considerare senz’altro incompleta, giacché l’eccezione non ave va attinto né il foro del domicilio dei convenuti, ex art. 18, primo comma, c.p.c., né il foro del luogo in cui l’obbligaz ione deve essere eseguita, ex art. 20 c.p.c.;
è noto, infatti, che ‘ la competenza per territorio sull’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l’eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni
N. 4063/25 R.G.
altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili ‘ (Cass. n. 1594/2020; conf. Cass. n. 7377/1993; Cass. n. 2307/1988);
per tali ragioni, dunque, il Tribunale di Tivoli non avrebbe potuto declinare la propria competenza , stante l’ indubbia incompletezza e, dunque, l’inammissibilità dell’eccezione in parola ;
in definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei resistenti, in solido, mentre possono integralmente compensarsi nei rapporti tra questi ultimi e l’interveniente ;
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli, con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna i resistenti alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida in € 2. 200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti tra i resistenti e NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 26.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME