Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23670 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
Oggetto: Regolamento di competenza.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26634/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME di Crestvolant ; rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura allegata alla scrittura difensiva ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
-resistente-
Avverso la SENTENZA ( recte : ORDINANZA) del TRIBUNALE di PARMA n.1387/2024, resa nel proc. n.1015/2024, depositata il 9 ottobre 2024; udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
C.C. 14/07/2025
r.g.n. 26634/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Torino.
Rilevato che:
NOME COGNOME di RAGIONE_SOCIALE, invocando espressamente l ‘applicabilità del foro del consumatore, ha convenuto in giudizio il geometra NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Parma, luogo di sua residenza, esponendo che:
aveva stipulato due contratti di appalto con la RAGIONE_SOCIALE per la ristrutturazione di un antico palazzo ubicato in Provincia di Alessandria;
in relazione a tali lavori, aveva attribui to l’incarico di provvedere all’ asseverazione della congruità delle spese al geometra NOME COGNOME con studio professionale e residenza in Torino;
in conformità alle pattuizioni contrattuali, aveva pagato, quale corrispettivo dell’asseverazione , la somma di Euro 23.724,96, versandola nelle mani dell’appaltatore , il quale avrebbe dovuto rimetterla al professionista all’esito dell’esecuzione dell’opera;
peraltro, tale opera era stata eseguita inesattamente e con grave ritardo, suscitando, inoltre, le contestazioni della società appaltatrice, per non essere stati inclusi nell’attestato i co mpensi dovuti al direttore dei lavori e al responsabile della sicurezza, nonché allo stesso asseveratore;
sulla base di queste deduzioni, NOME COGNOME di Crestvolant ha domandato l’ accertamento negativo del proprio obbligo di pagamento del corrispettivo in ragione dell’inadempimento da parte del convenuto alla propria obbligazione professionale;
costituitosi in giudizio, il convenuto -previa contestazione della qualità di consumatore dell’attore (per avere quegli stipulato il contratto di appalto nella qualità di imprenditore ed in funzione dello sfruttamento economico del palazzo quale location per ricevimenti nuziali, set cine-fotografici ed altri eventi) -ha preliminarmente e tempestivamente sollevato l’ eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto in favore di quello di Torino, da
C.C. 14/07/2025
r.g.n. 26634/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
reputarsi competente sia ex art. 18 cod. proc. civ. (quale giudice del luogo di sua residenza), sia ex art. 20 cod. proc. civ. (quale giudice del luogo in cui era stato stipulato il contratto di appalto contenente la clausola attributiva dell’incarico di asseverazione) ;
con sentenza ( recte : ordinanza) del 9 ottobre 2024, il Tribunale di Parma, in accoglimento dell’ eccezione, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Torino, sui rilievi:
che, in tema di contratti del consumatore, ai fini dell ‘ identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), non assume rilievo che la persona rivesta la qualità di imprenditore o di professionista bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va considerato ‘consumatore’ allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee al l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale , mentre, per converso, « deve essere trattato come ‘professionista’ il soggetto che abbia siglato un (qualsivoglia) contratto per esigenze funzionali e strumentali all’esercizio di un’attività imprenditoriale »;
che, nella fattispecie, la documentazione in atti attestava che il contratto era stato stipulato in funzione dello sfruttamento economico del palazzo ristrutturato « ad uso turistico/residenziale/occasionale »;
che, pertanto, esclusa l’applicazione del foro del consumatore, la causa, « avendo ad oggetto la responsabilità (contrattuale) del convenuto/accertamento negativo di un credito », andava « incardinata presso il foro del convenuto (che coincide con quello del contratto), ossia innanzi al Tribunale di Torino »;
ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME di Crestvolant sulla base di un unico, articolato motivo;
NOME COGNOME ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;
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r.g.n. 26634/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo « che la Corte di cassazione determini definitivamente la competenza presso il tribunale di Torino »;
le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-34 comma 4 D-lgs 206/2005 s.m.i. nonché degli artt. 1820 c.p.c., anche in relazione all’art.167 cpc, 360 n. 3 e n.4 c.p.c. »;
il ricorrente censura non solo l’errore di merito in cui sarebbe incorso il Tribunale di Parma per avere escluso l’ applicabilità, nella fattispecie, del foro del consumatore, ma anche l’errore di rito, per avere omesso di pronunciare sulla ‘ contro eccezione’ con cui egli aveva dedotto la decadenza del convenuto dall’ eccezione di incompetenza per mancata contestazione di tutti i fori territoriali alternativi di cui agli artt. 18-20 cod. proc. civ.;
2. il ricorso è fondato;
questa Corte ha affermato -e più volte ribadito -che, ove una domanda sia proposta invocando l ‘applicabilità , dinanzi al giudice adìto, del foro del consumatore, l ‘ eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia – poiché non ‘ di consumo ‘ – a quel foro, implica, ove fondata, l ‘ applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adìto, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l ‘ eccezione di incompetenza tamquam non esset , perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adìto ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore (Cass. n.3539/2014; Cass. n.32731/2019; Cass. n.21989/2021);
nel caso in esame, il convenuto (v. pag.17 della comparsa di risposta del 13 maggio 2024) ha contestato la sussistenza, in capo al giudice adìto, del
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Pres. Frasca
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foro generale delle persone fisiche (art.18 cod. proc. civ.) con riguardo alla residenza , per essere egli residente a Torino, nonché del forum contractus (art.20, prima parte, cod. proc. civ.) per essere stato stipulato a Torino il contratto prevedente l’incarico di ass everazione; peraltro, ha omesso di contestare la sussistenza, in capo al giudice adìto, del foro generale delle persone fisiche con riguardo al domicilio e ha omesso del tutto la contestazione del forum destinatae solutionis (art. 20, seconda parte, cod. proc. civ.), e cioè di contestare la competenza del giudice adìto (Tribunale di Parma) con riguardo al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudi zio, ovverosia l’ obbligazione derivante dal contratto d’ opera professionale, avente ad oggetto la prestazione di asseverazione della congruità delle spese connesse all’ appalto;
in proposito, non coglie nel segno l ‘osservazione del Procuratore Generale, secondo cui non rileverebbe « l’omessa indicazione del Tribunale di Alessandria », dal momento che « l’ incarico professionale non aveva ad oggetto lavori da eseguirsi necessariamente all ‘interno del castello ma attività di asseverazione che, quale attività libero-professionale, si presume si debba/possa svolgere presso lo studio professionale del professionista incaricato »;
non viene, infatti, in considerazione l’eventuale errore del giudice per non avere individuato, tra i fori concorrenti, il Tribunale di Alessandria quale giudice del luogo in cui è ubicato il palazzo oggetto di ristrutturazione, bensì l’ omissione della parte che, nel sollevare l’ eccezione di incompetenza territoriale, non ha assolto l ‘o nere di contestare, con riguardo al giudice adìto (e quindi con riguardo al Tribunale di Parma, non al Tribunale di Alessandria), tra tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, anche quello in cui egli aveva il domicilio, nonché quello in cui doveva essere eseguita l ‘ obbligazione professionale avente ad oggetto la prestazione di asseverazione, non indicando il diverso giudice ritenuto competente in base a tali criteri di collegamento, così incorrendo nella formulazione di una eccezione incompleta che il tribunale adìto avrebbe dovuto reputare tamquam non esset ;
C.C. 14/07/2025
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Pres. Frasca
NOME COGNOME
né appare condivisibile l’ulteriore rilievo secondo cui l’indicazione del foro di Torino come forum contractus sarebbe stata « sufficiente », avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale (è citata Cass., Sez. 2, n. 7674/2019) secondo cui, quando l’ obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista, per la determinazione del detto foro facoltativo deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso;
nella fattispecie, infatti, avuto riguardo alla circostanza che l’attore, sotto il profilo sostanziale, ha proposto, pur in via d’azione, una eccezione di inadempimento (art.1460 cod. civ.) l’ ‘ obbligazione dedotta in giudizio ‘ (arg. ex art. 20 cod. proc. civ.) non è quella del cliente, avente ad oggetto il corrispettivo dell’opera professionale, bensì quella del professionista, avente ad oggetto la prestazione di tale opera; il professionista convenuto, pertanto, deducendo l’ applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali il giudice adìto non fosse competente in relazione a tutti i fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e quindi non solo in base al foro generale delle persone fisiche riguardo al quale si è detto dell’incompletezza dell’eccezione per non avere attinto anche il foro del domicilio – e al forum contractus ma anche in relazione al forum destinatae solutionis ;
rilevata l ‘ incompletezza dell’ eccezione di incompetenza territoriale sotto gli indicati profili, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, deve dunque dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma, con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;
le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Parma e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;
C.C. 14/07/2025
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Pres. Frasca
NOME. COGNOME condanna NOME COGNOME a rimborsare a NOME COGNOME di Crestvolant le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della