Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15703 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
Oggetto
PROMESSA DI PAGAMENTO RICOGNIZIONE DEBITO
Regolamento di competenza Competenza territoriale Formulazione dell’eccezione Contestazione di entrambi i criteri di cui all’art. 18, co1, c.p.c. Necessità – Rilievo d ‘ ufficio dell’incompletezza – Ammissibilità
sul ricorso 19798-2024 proposto da:
R.G.N. 19798/2024
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; Cron. Rep.
Ud. 04/02/2025
– ricorrente Adunanza camerale
contro
COGNOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 11871/2024 del Tribunale di Roma, depositata in data 10/07/2024 , resa nell’ambito del giudizio recante R.G. 28516/23;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale dello 04/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso la sentenza n. 11871/24, del 10 luglio 2024, con cui il Tribunale di Roma ha declinato la competenza, in favore di quello di Busto Arsizio, in relazione ad un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da NOME COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver conseguito -nella sua qualità di cessionaria, ex art. 1406 cod. civ., di un contratto preliminare di compravendita, poi risolto con scrittura privata del 9 luglio 2021 -il suddetto provvedimento monitorio, che ingiungeva al G iussani il pagamento di € 119.000,00, a titolo di restituzione di quanto al medesimo corrisposto dalla società RAGIONE_SOCIALE a titolo di acconto sul prezzo di acquisto, in ragione dell’intervenuta risoluzione del preliminare.
Proposta opposizione dal COGNOME, il medesimo eccepiva il difetto di competenza del Tribunale capitolino, per essere, invece, competente quello bustocco. Assumeva, infatti, l’opponente che nel territorio di tale ufficio non solo era stato stipulato il contratto di cessione del preliminare, che si assumeva risolto, ma risultava pure essere stato pagato l’acconto sul prezzo di acquisto, oltre ad avervi sede la società RAGIONE_SOCIALE (all’epoca della stipula dell’atto di cessione), nonché a risiedervi lo stesso preteso debitore, risultando, pertanto, il luogo in cui doversi eseguire l’obbligazione restitutoria, ex art. 1182 cod. civ.
L’adito giudicante accoglieva l’eccezione, rilevando che il Comune di Caronno Petrusella -compreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio -costituisce ‘il luogo di residenza dell’opponente’, e che sempre in tale Comune deve essere
‘individuato tanto il luogo in cui è sorta l’obbligazione (risultando ivi stipulato il contratto di cessione e rilasciata la quietanza di pagamento della somma di cui si chiede la restituzione), quanto quello in cui l’obbligazione doveva essere eseguita (a i sensi dell’art. 182, comma 3, cod. civ. e tenuto conto che la creditrice opposta aveva la propria sede in quel luogo al momento in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione e quindi, secondo l’assunto della stessa opposta, alla data del 9 luglio 2021, m omento in cui si sarebbe risolto il contratto preliminare)’.
Su tali basi, dunque, veniva dichiarata -con sentenza -l’incompetenza del Tribunale di Roma e, per l’effetto, la nullità del decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto regolamento di competenza la società RAGIONE_SOCIALE sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso, sul presupposto che il convenuto ha l’onere di eccepire l’incompetenza del giudice adito ‘sotto tutti i profili ipotizzabili’, assume che, trattandosi nella specie di obbligazione pecuniaria da fatto illecito della quale è creditrice una società, ‘è anche competente’, ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ‘il Giudice del luogo ove essa ha sede nonché dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda’, nonché ‘il Giudice del l uogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio’.
Nel caso di specie, tuttavia, è lo stesso COGNOME -nella propria opposizione -a dare atto che la sede della società, prima ancora del deposito del ricorso monitorio (momento idoneo a determinare la litispendenza per tale tipo di controversie), era stata trasferita a Roma, ‘così risultando inammissibile e nel contempo infondata l’eccezione in ordine alla sede del convenuto
(artt. 18 e 19 cod. proc. civ.) ed al luogo di esecuzione della prestazione (ex art. 20 cod. proc. civ.)’.
Deduce, inoltre, la ricorrente che il COGNOME ‘ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Roma, solo con riguardo al Foro in cui l’obbligazione (con riguardo al luogo della stipula del contratto) era sorta ex art. 20 cod. proc. civ. ma non ha specificatamente contestato la competenza territoriale del giudice adito anche con riguardo all’esistenza di uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda’.
D’altra parte, pure con riguardo al generico riferimento all’art. 1182 cod. civ. deve rilevarsi -secondo il ricorrente -l’inammissibilità e infondatezza dell’eccezione sollevata dal Giussani, e ciò ‘per un duplice ordine di motivi’: in primo luogo, ‘perché trattasi di prestazione liquida (atteso che l’importo ingiunto risulta riconosciuto convenzionalmente nel contratto preliminare); in secondo luogo perché ‘sia nel momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo che della sua notificaz ione la sede dell’Azienda creditrice si trovava già a Roma’.
Da quanto precede, dunque, discenderebbe non solo l’illegittimità della pronuncia impugnata, ai sensi degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. e dell’art. 1182 cod. civ., ma l’inammissibilità stessa dell’eccezione sollevata, perché l’opponente ‘non ha mai contestato che la società opposta avesse uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, in Roma’.
4. È rimasto solo intimato il COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del regolamento.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento va accolto, dovendo dichiararsi la competenza dell’adito Tribunale di Roma .
8.1. Invero, questa Corte deve rilevare – cosa che deve fare d’ufficio nell’esercizio dei poteri di statuizione sulla questione di competenza in sede di regolamento di competenza -che l’eccezione d’incompetenza territoriale, sollevata dal COGNOME, era incompleta, dal momento che egli avrebbe dovuto contestare il foro generale di cui all’art. 18 c.p.c. non solo quanto alla residenza, ma anche quanto al foro del domicilio. Egli risulta avere contestato solo il foro generale della residenza, avendo indicato di essere residente in un Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio. Non ha contestato il foro romano quanto al domicilio.
Deve, infatti, darsi ulteriore seguito al principio secondo cui, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona fisica, ‘ la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza di entrambi i criteri di collegamento indicati dall ‘ art. 18, comma 1, cod. proc. civ. (cioè, sia della residenza, che del domicilio) comporta l ‘ incompletezza dell ‘ eccezione, rilevabile d ‘ ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l ‘ eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito ‘ (Cass. Sez.
6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6380, Rv. 648441-01; Cass. Sez. 63, ord. 16 giugno 2021, n. 13202, Rv. 618339-01). Esito che s’impone in considerazione del fatto che a questa Corte ‘ appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente ‘ , sicché essa ‘ è tenuta ad accertare d ‘ ufficio l ‘ osservanza del disposto dell ‘ art. 38, comma 3, cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell ‘ eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell ‘ inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale ‘ (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2009, n. 9783, Rv. 607865-01; in termini analoghi, più di recente, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 giugno 2011, n. 13202, Rv. 618339-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 7 marzo 2013, n. 5725, Rv. 625382-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26094, Rv. 633625-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 7 agosto 2018, n. 20597, Rv. 650350-01; Cass. Sez. 63, ord. 26 luglio 2019, n. 20387, Rv. 654848-01; Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2024, n. 31121, Rv. 672985-01).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo poste, pertanto, a carico di NOME COGNOME che ha formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, ‘il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Condanna NOME COGNOME a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.8 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della