Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5289/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO. , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
CONDOMINIO INDIRIZZO di MASSA, elettivamente domiciliato in Carrara INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 117/2024 depositata il 12/02/2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Massa , in accoglimento dell’appello incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’incompetenza per valore del Giudice di Pace di Massa e la competenza del Tribunale di Massa, ha assegnato alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente e, infine, ha condannato l’appellante principale NOME COGNOME alle spese dei gradi di merito.
Questa la precedente sequenza processuale: (i) COGNOME ha citato dinanzi al Giudice di Pace di Massa il RAGIONE_SOCIALE al fine di sentire dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 05/07/2020 di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e di riparto delle spese con la previsione del tasso di mora mensile del 1%, in contrasto con il regolamento condominiale , e per l’accertamento dell’ inadempimento del RAGIONE_SOCIALE per omesso controllo dei consumi in relazione ad una perdita d’acqua ; (ii) costituendosi in giudizio, il RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’improcedibilità delle domande per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché l’incompetenza per valore del giudice adito e , nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande; (iii) il Giudice di Pace, con sentenza n. 215/2021, ha dichiarato improcedibile la domanda di inadempimento del RAGIONE_SOCIALE per i consumi d’acqua per mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria; per il resto, ha respinto l’eccezione d’incompetenza per valore sollevata dal convenuto ed ha accolto la domanda di parziale annullamento della delibera assembleare di approvazione del tasso di mora mensile del 1% sui versamenti delle quote condominiali; (iv) il Tribunale di Massa ha accolto l’appello incidentale subordinato del RAGIONE_SOCIALE e ha statuito sulla competenza per valore nei termini sopra indicati;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza con un motivo e ricorso per cassazione con due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con memoria ex art. 47 comma 5 c.p.c.
Il PG ha depositato requisitoria scritta e ha chiesto l’accoglimento del regolamento.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
preliminarmente, è infondata l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE di inammissibilità del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Va richiamato il principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 18898 del 04/07/2023, Rv. 668600 – 01) per il quale la sentenza del Tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del Giudice di Pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell ‘ art. 42 c.p.c., senza che rilevi l’improponibilità, ai sensi dell ‘ art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del Giudice di Pace;
il primo motivo -‘regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10, 12 e 28’ censura la sentenza impugnata che ha dichiarato l’incompetenza per valore del Giudice di Pace a favore del Tribunale senza considerare che la domanda dell’attore era diretta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della delibera ass embleare e la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corretta imputazione della quota di addebiti a titolo di mora e di consumi dell’ acqua a carico di COGNOME, pari in tutto a euro 3.975,00, cioè a una somma inferiore al valore massimo della competenza del Giudice di Pace, pari a euro 5.000;
il secondo motivo, proposto in subordine rispetto al l’accoglimento del regolamento , denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 276, 279 comma 1, 281 bis e 354 c.p.c. e nullità della sentenza per avere il Tribunale di Massa emesso una sentenza di incompetenza per valore trascurando che la relativa eccezione pregiudiziale di rito era stata proposta dall’appellato RAGIONE_SOCIALE come motivo di appello incidentale condizionato all’eventuale rigetto dell’appello incidentale con il quale, nel dettaglio, veniva chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte che dichiarava la nullità della delibera assembleare di approvazione del tasso di mora del 1% mensile sulle somme dovute dai condomini;
il terzo motivo, anch’esso subordinato al mancato accoglimento del primo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 279, 91 c.p.c., per avere il Tribunale statuito sulle spese pur avendo emesso una pronuncia non definitiva e assegnato alle parti un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, vale a dire allo stesso Tribunale come giudice di primo grado;
il regolamento di competenza è fondato con assorbimento del secondo e del terzo motivo;
4.1. l’ eccezione di incompetenza (nella specie, per valore) non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell ‘ indefettibile carattere preliminare dell ‘ eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale – che implica il riconoscimento dell ‘ esistenza in concreto della ‘ potestas iudicandi ‘ del giudice adito – e la proposizione di un ‘ eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell ‘ ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l ‘ ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l ‘ eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all ‘ accoglimento dell ‘ appello principale (Sez. 6 – L, Ordinanza n.
15818 del 23/07/2020, Rv. 658524 -01; in termini Cass. 22713/2023).
Non è conforme a diritto, pertanto, la statuizione di incompetenza per valore del Tribunale di Massa, in quanto resa in accoglimento di un ‘ eccezione non ritualmente sollevata e oramai definitivamente preclusa.
Ne consegue che, in accoglimento del regolamento di competenza, la sentenza è cassata, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Massa per lo svolgimento del giudizio di appello, con termine di legge ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del regolamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Massa; rimette le parti davanti al Tribunale di Massa, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza, con termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2024, nella camera di