Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 16060/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con indirizzi pec EMAIL
e EMAIL
contro
ricorrenti nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. P_IVA
OGGETTO:
appalto e vendita regolamento di competenza
R.G. 16060/2023
C.C. 12-1-2024
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 00902170018
intimati avverso la sentenza n. 1241/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 28-6-2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-12024 dal consigliere relatore NOME COGNOME, lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti il Tribunale di Vicenza RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare la loro responsabilità per i vizi relativamente all’ impianto di vigneto sul fondo sito a Thiene in provincia di Vicenza destinato alla produzione di vino prosecco, nonché per ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni. L’attrice ha dedotto di avere acquistato da lla società RAGIONE_SOCIALE i pali in acciaio da utilizzare nel l’impianto del vigneto, sulla base delle indicazioni avute dalla società RAGIONE_SOCIALE incaricata di eseguire l’impianto e ha lamentato che i pali avevano progressivamente ceduto.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la sua compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE al fine della manleva e nel merito chiedendo il rigetto delle domande. RAGIONE_SOCIALE si è costituita eccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Vicenza e nel merito chiedendo il rigetto delle domande. Si è altresì costituita RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’inoperatività della polizza e chiedendo il rigetto delle domande.
Istruita la causa, il Tribunale di Vicenza l’ha decisa con sentenza n. 1241 pubblicata il 28-62023, accogliendo l’eccezione di incompetenza e dichiarando l’incompetenza territoriale del Tribunale di
Vicenza in favore del Tribunale di Verona o del Tribunale di Rovereto e condannando la società attrice alla rifusione a favore di tutte le parti in causa delle spese di lite e delle spese di accertamento tecnico preventivo.
La sentenza ha dichiarato:
-che l’eccezione di incompetenza era stata correttamente formulata da RAGIONE_SOCIALE, contestando tutti i fori astrattamente competenti in relazione a entrambe le convenute;
-che ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. la competenza andava individuata alternativamente o nel Tribunale di Verona in quanto la sede legale della società RAGIONE_SOCIALE era a Lavagno in provincia di Verona o nel Tribunale di Rovereto in relazione alla sede legale di RAGIONE_SOCIALE a Calliano;
-che ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ. , quale luogo di conclusione del contratto da individuare ex art. 1326 cod. civ. era competente il Tribunale di Verona in quanto la società RAGIONE_SOCIALE aveva avuto conoscenza dell’accettazione della proposta contrattuale presso la sua sede, o in alternativa era competente il Tribunale di Monza in quanto la società RAGIONE_SOCIALE aveva avuto conoscenza dell’accettazione della proposta contrattuale presso la sua direzione commerciale a Caponago;
-che la competenza in relazione alla domanda di garanzia per i vizi della cosa compravenduta doveva essere individuata sulla base del luogo in cui il venditore aveva consegnato i beni al vettore ex art. 1510 cod. civ. e nella fattispecie tale criterio individuava il Tribunale di Rovereto, in quanto RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato con i documenti di trasporto della merce che la consegna dei pali compravenduti al vettore era avvenuta presso la sua sede a Calliano , mentre l’attrice non aveva provato patti o usi contrari;
-che non si applicava l’art. 33 cod. proc. civ. al fine di individuare la competenza del Tribunale di Vicenza ai sensi dell’art. 20 cod. proc.
civ. in relazione al rapporto contrattuale intercorso con la società RAGIONE_SOCIALE, perché il cumulo soggettivo era valevole solo in relazione alla competenza individuata presso il luogo di residenza o di domicilio di cui al foro generale ex art. 19 cod. proc. civ.;
-che si registrava la pronuncia di Cass. 12444/2013 secondo la quale era ammissibile l’attrazione della competenza ex art. 33 cod. proc. civ. anche nei casi di cui all’art. 20 cod. proc. civ., ma a condizione che il foro scelto dall’attore, benché non coinc idente con quello generale di nessuno dei convenuti, corrispondesse comunque per ciascuno di essi ad almeno uno dei criteri di collegamento di cui all’art. 20 cod. proc. civ.; però nella fattispecie quella condizione non era integrata , perché il criterio di collegamento di cui all’art. 20 cod. proc. civ. in base al quale la società attrice aveva radicato la causa avanti il Tribunale di Vicenza non riguardava entrambe le convenute ma solo la società RAGIONE_SOCIALE, in quanto Thiene era solo il luogo di realizzazione del vigneto oggetto del contratto di appalto, ma non il luogo di esecuzione dell’obbligazione di consegna dei pali di acciaio oggetto del contratto di compravendita.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con memoria.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non si sono costituite, nonostante il ricorso sia stato loro ritualmente notificato a mezzo pec, con consegna rispettivamente agli indirizzi pec dei difensori domiciliari EMAIL e EMAIL per la prima e EMAIL per la seconda.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n. 4 e 380bis.1 cod. proc. civ., in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte ed entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 12-1-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 1510 c.c. e degli articoli 20 e 33 c.p.c.’ la ricorrente sostiene che il luogo di esecuzione dell’obbligazione di RAGIONE_SOCIALE non era da individuarsi nel luogo di consegna dei pali al vettore, ma nel luogo di destinazione dei pali, che coincideva con il luogo di esecuzione dell’obbligazione d ella società RAGIONE_SOCIALE; quindi evidenzia che sussisteva un criterio di collegamento comune a tutti le parti convenute e che individuava il Tribunale di Vicenza. A tal fine la ricorrente richiama il suo documento 6 prodotto nel giudizio di merito, relativo all’offerta d ella società RAGIONE_SOCIALE per i pali in acciaio, che conteneva l’annotazione ‘consegnati presso azienda di Thiene e scaricati da COGNOME‘, il quale era legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, e conteneva altresì l’annotazione che l’offerta non comprendeva il trasporto ‘ad eccezione dei pali in ferro intermedi dove il costo sopra indicato include già la consegna franco vs. sede’; sostiene che tali annotazioni attesti no che la fornitura dei pali comprendeva il trasporto e la consegna fino al fondo di RAGIONE_SOCIALE, aggiunge che le fatture specificavano che la dizione era a ‘porto franco’, indicante che il venditore si assumeva la responsabilità del trasporto fino al luogo di consegna e rileva che la fornitura dei pali non aveva una propria autonomia, in quanto era strumentale alla realizzazione del vigneto, venendo i pali consegnati in coordinamento con RAGIONE_SOCIALE affinché la stessa li incorporasse nel vigneto che essa realizzava.
2.Con il secondo motivo ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 33 e 40 c.p.c. e del principio di speditezza, economicità ed efficienza dell’azione giudiziaria disposti dall’art. 111 co.2 Cost., dall’art. 6 TUE e dall’art. 47 co.2 della Carta dei Diritti dell’Unione Europ ea’ la ricorrente evidenzia che, se avesse proposto le due cause separatamente, le cause sarebbero state connesse ai sensi dell’art. 40 cod. proc. civ. e ai sensi dell’art. 40 co.1 cod. proc. civ. avrebbero dovuto essere riunite davanti al giudice della causa principale, che sarebbe stato quello della causa contro RAGIONE_SOCIALE, incaricata dell’impianto del vigneto e che aveva individuat o i fornitori dei pali; evidenzia che per tale ragione le cause sarebbero state riunite davanti al Tribunale di Vicenza e sostiene che perciò si giustifichi una interpretazione dell’art. 33 cod. proc. civ. che consenta all’attore di convenire direttamente avanti al giudice della causa principale entrambi i convenuti, in ossequio ai principi di speditezza ed efficienza dell’attività giurisdizionale, nonché al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali.
3.Con il terzo motivo ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.’ la ricorrente lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese processuali per l’importo complessivo di Euro 51.623,80 obiettivamente abnorme, senza tenere conto che non vi era stata soccombenza della società attrice nel merito, che un errore nell’individuazione del giudice competente era scusabile, che era stato attribuito il medesimo importo anche a favore della compagnia di assicurazione, nonostante la sua posizione fosse diversa e la stessa non avesse partecipato all’accertamento tecnico preventivo, nonché senza considerare che nel corso dell’ accertamento tecnico preventivo non era stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza.
4.Il regolamento di competenza deve essere accolto, in quanto il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la propria incompetenza per
territorio erroneamente, senza avvedersi che l’eccezione era stata formulata in modo incompleto.
Dal contenuto della sentenza impugnata e della memoria di RAGIONE_SOCIALE, nonché dal l’esame diretto del contenuto della comparsa di risposta eseguito dalla Corte nell’esercizio dei poteri che le competono in sede di regolamento di competenza- risulta che RAGIONE_SOCIALE non ha contestato nella comparsa di risposta il criterio di collegamento indicato dall’art. 19 co.1 ult. parte cod. proc. civ. con riguardo alle persone giuridiche , riferito all’inesistenza, nel territorio del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda . Infatti, nel contestare i diversi fori nei termini esposti dalla sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto di avere la sede commerciale a Caponago, ma non aveva dedotto di non avere, nel territorio del Tribunale di Vicenza, stabilimento e rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda. Ciò comporta, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte al quale deve essere data continuità, l’incompletezza dell’eccezione rilevabile anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. Sez. 6-3 7-3-2013 n. 5725 Rv. 625382-01, Cass. Sez. 6-3 11-12-2014 n. 26094 Rv. 633625-01, Cass. Sez. 6-2 78-2018 n. 20597 Rv. 650350-01, Cass. Sez. 6-3 26-7-2019 n. 20387 Rv. 654848-01).
L’incompletezza della formulazione dell’eccezione è profilo da controllare anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza, in quanto la Corte di cassazione, alla quale appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza dell’art. 38 co. 3 cod. proc. civ. con
riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza che, seppure esaminata e accolta dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo della inesatta applicazione dei criteri di collegamento esaminati (oltre ai precedenti già citati, Cass. Sez. 3 24-4-2009 n. 9783 Rv. 607865-01, Cass. Sez. 6-3 16-6-2011 n. 13202 Rv. 618339-01, per tutte).
L’incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale assorbe l’esame dei motivi di ricorso proposti , in quanto è rimasto definitivamente fissato il criterio di collegamento indicato dalla società attrice, per cui si impone la dichiarazione di competenza per territorio del Tribunale di Vicenza. Di conseguenza rimane assorbito anche l’ultimo motivo di ricorso, in quanto il giudice di merito provvederà pure sulle spese del grado conclusosi con la sentenza annullata, oltre che sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza davanti al quale rimette le parti, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, con il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione