Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31604 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
Oggetto: Regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 22263NUMERO_DOCUMENTO2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-controricorrente – avverso l’ordinanza emessa il 4/10/2024 dal Tribunale di Cassino, comunicata il 7/10/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dalla consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto di accogliere il ricorso e dichiarare competente il Tribunale di Cassino.
Rilevato che:
Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dal Tribunale di Cassino, integrata con gli elementi risultanti dal ricorso.
Emerge, in particolare, dal ricorso che la società RAGIONE_SOCIALE – con sede legale in Venafro e sede operativa in Cassino, svolgente attività di riciclo di pannelli fotovoltaici, apparecchiature elettroniche a fine vita, con attività di raccolta, gestione, recupero e trattamento ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014 e Direttiva UE 2012/19, e premesso che, in data 3/1/2019, aveva stipulato un contratto di servizi con la società RAGIONE_SOCIALE, produttrice di apparecchiature elettroniche da immettersi sul mercato italiano e avente sede in Mannheim (Germania), la cui clausola 10.5 recitava che « Il contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere da questo contratto che non potrà essere risolta dagli arbitri rientrerà nella giurisdizione italiana e sarà trasferita alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Cassino (FR) » – propose domanda di ingiunzione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1896/2006, depositata il 6/12/2022, con la quale chiese al Tribunale di Cassino di ingiungere alla società RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 6.760,90, descritta nella fattura rimasta insoluta, in accoglimento della quale il Tribunale di Cassino emise il decreto n. 223/2023, depositato il 23/2/2023.
Avverso il predetto decreto la società RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, rispetto alla quale il Tribunale di Cassino
emise l’ordinanza del 9/6/2023, comunicata al creditore a mezzo PEC il 12/6/2023, con la quale dispose che il procedimento dovesse proseguire secondo le regole di ordinaria procedura civile in conformità alla disposizione dell’art. 17, paragrafo 1, comma 1, del citato Regolamento, ordinando al creditore opposto di instaurare il giudizio seguendo il rito della disciplina processuale civile.
Con ricorso ex 281decies cod. proc. civ., depositato l ‘ 11/10/2023, la società RAGIONE_SOCIALE, in prosecuzione dell’originario giudizio, domandò al Tribunale di Cassino di confermare il decreto ingiuntivo europeo opposto e di rigettare l’opposizione, chiedendo in ogni caso la condanna dell’opponente al pagamento della somma ingiunta.
Con memoria di costituzione depositata il 23/7/2024, la società RAGIONE_SOCIALE eccepì, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale di Cassino e dedusse, nel merito, l’infondatezza della pretesa creditoria, con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza cron. n. 19199/2024, emessa il 4/10/2024, il Tribunale di Cassino dichiarò l’incompetenza per territorio del Tribunale di Cassino, revocando il decreto ingiuntivo, sul presupposto che, quand’anche fosse stato ritenuto applicabile il Regolamento (UE) n. 1215/212, era applicabile alla specie, a norma dell’art. 4 del medesimo, la normativa italiana e, con essa, la disciplina dell’art. 1341 cod. civ. , per cui la clausola che derogava alla competenza del giudice doveva essere sottoscritta espressamente ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ.
Avverso la predetta ordinanza, RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza, affidato a sei motivi, illustrati anche con memoria. RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso.
Considerato che :
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 38 cod. proc. civ., l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, la mancata contestazione, da parte della resistente, in relazione a tutti i fori concorrenti, il conseguente radicamento della competenza dinanzi al foro non contestato, perché l’opponente, non avendo l’odierna ricorrente indicato il foro convenzionale come foro esclusivo, avrebbe dovuto contestare espressamente tutti i potenziali criteri di collegamento, incluso quello previsto dall’art. 7 Reg. UE n. 1215/20212 e dall’art. 20 cod. proc. civ., sicché, non avendolo fatto, l’eccezione andava considerata tanquam non esset , con conseguente radicamento della competenza dinanzi al Tribunale di Cassino e annullamento dell’ordinanza di incompetenza per violazione dell’art. 38 cod. proc. civ. Il ricorrente ha, sul punto, evidenziato che l’incompletezza dell’eccezione, a norma del terzo comma dell’art. 38 cod. proc. civ., poteva essere rilevata d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza; che l’opponente si era limitata a eccepire l’invalidità della clausola di elezione del foro convenzionale e la violazione dell’art. 19 cod. proc. civ., senza contestare gli ulteriori criteri concorrenti idonei a radicare la competenza davanti al Tribunale adito; che, trattandosi di ingiunzione europea, l’individuazione del giudice competente era stabilita dall’art. 6, comma 1, del Reg. CE 1896/2006 (Regolamento di Bruxelles I), successivamente abrogato e sostituito dal Reg. 1215/2012 (Regolamento di Bruxelles I bis ), il quale indicava come criteri concorrenti di competenza il domicilio del convenuto (art. 4), il foro delle obbligazioni in materia contrattuale (art. 7, comma 1) e il foro convenzionale (art. 25); che, nella specie, sussistevano diversi criteri di individuazione della competenza, ossia la clausola convenzionale e la sede amministrativa/operativa in Cassino, da considerarsi come luogo in cui era sorta e doveva eseguirsi
l’obbligazione; che, essendo la parte tenuta a eccepire l’incompetenza per territorio del giudice con riferimento a tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., avrebbe dovuto indicare specificamente, alla luce dei suddetti criteri, il giudice competente, derivando altrimenti dall’inefficacia dell’eccezione il radicamento della competenza rispetto al profilo non contestato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 cod. proc. civ., 4 Reg. UE n. 1215/2012, il travisamento dei fatti di causa, l’inesistenza di una sede legale e/o domicilio della società RAGIONE_SOCIALE in Italia, per avere i giudici di merito affermato che il contratto prodotto prevedeva l’applicazione della normativa italiana e la scelta del foro di Cassino per le controversie insorte tra le parti, che la clausola contrattuale non era stata sottoscritta dall’opponente, la quale aveva eccepito l’incompetenza in quanto la propria sede era in Venafro, e che pertanto, ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., andava dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Cassino, senza considerare che la sede dell’opponente si trovava in Germania, a Mannheim, come dichiarato dalla stessa opponente negli atti difensivi e comprovato dai documenti prodotti.
Peraltro, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 19 cod. proc. civ. riguardava il foro generale del convenuto e non quello dell’attore, individuato, per le persone giuridiche, in quello della sede o del domicilio della persona giuridica convenuta, con conseguente irrilevanza del fatto che la sede legale della ricorrente fosse in Venafro, ciò che avrebbe comportato la competenza del Foro di Isernia.
Infine, l’art. 4 del Reg. UE n. 1215/2012 si riferiva a persone fisiche o giuridiche che avessero quantomeno il domicilio, anche se non la residenza, in un determinato Stato membro, davanti al quale
avrebbero potuto essere convenute, mentre nella specie la società convenuta non aveva alcun domicilio in Italia e che non era stato neppure allegato, con conseguente inapplicabilità di tale norma nella specie.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, 29 cod. proc. civ., 1341 cod. civ., 25 Reg. UE 1215/2012, 6 Reg. CE 1896/2006, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto il contratto riconducibile all’ambito operativo dell’art. 1341 cod. civ. e non valida l’elezione del foro contrattuale per assenza della doppia sottoscrizione, senza considerare che una tale affermazione si poneva in contrasto sia con l’art. 6, comma 1, Reg. CE 1896/2006, che individuava le norme di competenza applicabili all’ingiunzione europea, facendo riferimento al Reg. 44/01 (Reg. Bruxelles I), oggi sostituito dal Reg. UE 1215/2012 (Reg. Bruxelles I bis), sia con l’art. 25 di quest’ultimo Regolamento, prevalente sulle norme nazionali, che, nel disciplinare i criteri di elezione del foro contrattuale, rendeva sufficiente la forma scritta quantomeno ad probationem , nella specie rispettata, senza richiedere la doppia sottoscrizione. Peraltro, l’art. 1341 cod. civ., quand’anche ritenuto applicabile in quanto norma nazionale, comunque non avrebbe potuto trovare applicazione nella specie, atteso che il contratto non era stato concluso per adesione, ma all’esito di specifica pattuizione. In ogni caso sarebbe stata l’opponente a dover allegare di avere aderito ad un contratto predisposto unilateralmente dalla ricorrente, ciò che non era avvenuto, avendo la prima soltanto affermato che la clausola istitutiva del foro esclusivo avrebbe dovuto essere specificamente approvata dalle parti.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 7 Reg. UE n. 1215/2012 e dell’art. 20 cod. proc. civ., per non avere il giudice di merito tenuto conto dell’esistenza in Cassino della sede
amministrativa/operativa della società opposta, da valutarsi come sede effettiva in virtù del principio di effettività di cui all’art. 46, secondo comma, cod. civ., senza neppure motivare nonostante lo specifico rilievo sul punto, con la conseguenza che non avrebbe potuto dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Cassino per il solo fatto di avere ritenuto nulla la clausola indicativa del foro esclusivo, atteso che il foro di Cassino sarebbe stato comunque competente in via concorrente, come foro delle obbligazioni. Ad avviso della ricorrente, infatti, l’art. 7 del Reg. UE n. 1215/2012 prescriveva, in materia contrattuale, la possibilità di convenire in giudizio la persona domiciliata in altro Stato membro davanti all’Autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio e, in caso di prestazioni di servizi, nel luogo in cui i servizi avrebbero dovuto essere prestati, mentre con riferimento alle obbligazioni pecuniarie andava richiamato l’art. 46 cod. civ.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 281sexies , 281terdecies cod. proc. civ., perché il giudice di merito aveva emanato l’ordinanza decisoria senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni e senza previa discussione, benché vi fosse stata a tal fine apposita richiesta di rinvio. Ad avviso della ricorrente, nel procedimento sommario ex art. 281decies cod. proc. civ., la prima udienza non costituisce udienza di discussione e trattazione della causa, ma udienza di verifica dell’ammissibilità del rito e dell’eventuale conversione, mentre le note da depositarsi all’udienza cartolare non avrebbero consentito un’adeguata difesa in replica alle argomentazioni della controparte.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, infine, la violazione degli artt. 38, 44 e 50 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito omesso di indicare quale fosse il giudice competente per la riassunzione, benché implicitamente prescritto dall’art. 44 cod.
proc. civ., applicabile anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
7.1 Il primo motivo è fondato.
Occorre, innanzitutto, rilevare l’infondatezza dei rilievi sollevati dalla controricorrente con riguardo alla censura in esame, allorché ha evidenziato che il Regolamento CEE 1896/2006, oggi Regolamento 1215/2012, era stato posto dal Tribunale a base della declaratoria di incompetenza territoriale e che sarebbe stato più corretto dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano, in quanto la convenuta aveva la sua sede in Germania.
Tale rilievo non soltanto non si confronta con la pronuncia impugnata, nella quale il Tribunale di Cassino, dopo avere trascritto l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, è giunto alla conclusione che la normativa italiana in particolare, l’art. 1341 cod. civ. fosse l’unica applicabile alla specie e che la clausola derogatoria della competenza andasse sottoscritta espressamente ex art. 19 cod. proc. civ., stabilendo la propria incompetenza per territorio, senza mai riferirsi alla competenza giurisdizionale, ma neppure con il contenuto della normativa europea.
In tema di procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, infatti, il Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo del 12 dicembre 2006, stabilisce, al comma 1 dell’art. 6, che «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001», disciplina che è stata poi sostituita dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I bis ), a sua volta trasfuso nell’art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218,
in sostituzione della richiamata Convenzione di Bruxelles del 1968, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 18299 del 25/6/2021.
In tema di competenza, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 individua, all’art. 4, comma 1, quale criterio generale, il foro in cui ha domicilio il convenuto, mentre nella materia contrattuale stabilisce, all’art. 7, un criterio speciale, attribuendo la competenza all’«autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio» (lett. a), precisando che, «ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è «nel caso della prestazione di servizi», quello «situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto» (lett. b) e che «la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».
L’art. 25, stabilisce, infine, che «Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro».
Come più volte affermato dalla Corte di Giustizia europea, il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare
agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (CGUE sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, punto 26 e giurisprudenza ivi citata)
Pertanto, il criterio del foro del domicilio del convenuto è completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia, atteso che l’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (vedi CGUE in causa C-393/2023, del 13/2/2025, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE).
In ragione di ciò, le norme sulla competenza speciale derogano alla norma sulla competenza generale (ossia quella del domicilio del convenuto di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012), di cui costituiscono eccezione, e devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, che non vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (CGUE sentenza del 7 settembre 2023, RAGIONE_SOCIALE Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, punto 35 e giurisprudenza citata; anche CGUE sentenza del 13 febbraio 2025, RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, C- 393/23, punti 21-30).
In questo contesto, si inserisce la norma sulla competenza speciale in materia contrattuale, prevista dall’articolo 7, punto 1, del citato Regolamento n. 1215/2012, la quale risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne (v., in tal senso, CGUE sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
Come chiarito da CGUE sentenza 28 novembre 2024, RAGIONE_SOCIALE, C-526/23, punto 18, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino definisce, in modo autonomo, il criterio di collegamento rispetto a tale contratto «come il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base a detto contratto, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione e di prevedibilità delle regole di competenza giurisdizionale e, pertanto, di certezza del diritto. Tale criterio di collegamento autonomo è destinato ad applicarsi a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di prestazione di servizi» (CGUE sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), sicché, in forza della predetta norma, il giudice competente a conoscere delle domande fondate su un contratto di prestazione di servizi è quello dello Stato membro in cui si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, quale risulta dalle disposizioni di tale contratto nonché, in mancanza di tali disposizioni, dall’esecuzione effettiva di detto contratto (punto 19; anche CGUE sentenza dell’8 marzo 2018, RAGIONE_SOCIALE, C-64/17, EU:C:2018:173, punto 45).
È allora evidente come la pronuncia , quand’anche avesse inteso riferirsi alla competenza giurisdizionale, che, peraltro, non è stato dedotto essere stata sollevata, comunque non avrebbe potuto che affermare la competenza del giudice italiano, dovendo la prestazione essere eseguita in questo Stato.
7.2 Venendo alla questione sollevata con la censura, occorre innanzitutto ricordare che per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di individuazione della competenza, il giudice deve fondare la propria decisione sulla base della prospettazione della domanda (Cass. Sez. 6-3, 6/12/2017, n. 29266; Cass. Sez. 6-3,
22/10/2015, n. 21547; Cass. Sez. 6-1, 22/3/2014, n. 7182; Cass. Sez. L, 17/5/2007, n. 11415), criterio che, dettato espressamente dall’art. 10 cod. proc. civ. per la competenza per valore, costituisce espressione di un principio di carattere generale, applicabile, come tale, a tutte le questioni di competenza (in questi termini Cass., Sez. 2, 14/6/2023, n. 17000, non massimata).
Detto ciò, si osserva, ai fini dell’ammissibilità della censura, che la sentenza con cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-1, 28/1/2022, n. 2548; Cass. Sez. 3, 21/07/2021, n. 20839; Cass. Sez. 2, 8/8/2019, n. 21185; Cass. Sez. 6-3, 18/6/2018, n. 16089), con il quale la parte istante può direttamente ottenere da questa Corte una pronuncia che rilevi l’erronea soluzione della questione di rito e affermi la competenza del giudice adito, poiché, tra le “questioni di competenza”, si deve intendere ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ., non potendosi, per converso, ritenere che l’inosservanza delle modalità di formulazione dell’eccezione e rilievo dell’incompetenza di cui alla norma citata integri un generico errore sull’applicazione di una norma processuale, da dedurre con l’ordinario rimedio dell’appello (cfr. Cass. Sez. 6-1, 28/1/2022, n. 2548; Cass. Sez. 2, 28/2/2020, n. 5516; Cass. Sez. L, 4/8/2015, n. 16359; Cass. Sez. 3, 9/11/2011, n. 23289; Cass. Sez 5, 26/10/2007, n. 22548; Cass., Sez. Un., 29/10/2007, n. 22639; Cass., Sez. Un., 19/10/2007, n. 21858; Cass. Sez. 2, 6/10/2006, n. 21625; Cass. Sez. 3, 29/4/2004, n. 8288; Cass., 29/4/2004, n. 8288; Cass. Sez. 3, 17/11/1999, n. 12753).
A quest’ultimo proposito, va ricordato che, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., colui che formula l’eccezione di incompetenza per territorio ha l’onere di indicare il giudice ritenuto competente, indipendentemente dal fatto che esso lo sia, spettando al giudicante l’onere di correggere eventualmente l’indicazione del giudice ad quem (Cass. Sez. 2, 15/03/1994, n. 2444; Cass., 23/3/1963, n. 777; Cass., 3/2/1969, n. 377; Cass., 7/1/1970, n. 36), e di provvedere, in caso di competenza inderogabile e di concorrenza di più fori, ad una specifica contestazione dell’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri, essendo questa un’eccezione in senso proprio, nonché di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, derivando dalla mancanza di tale contestazione e di detta prova il rigetto dell’eccezione e la definitiva fissazione del collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito (vedi Cass. Sez. 2, 14/6/2023, n. 17000, cit.; anche Cass. Sez. 3, 18/6/2019, n. 16284; Cass., Sez. 6-2, 3/7/2018, n. 17311; Cass., Sez. 6-3, 21/7/2011, n. 15996).
Pertanto, poiché nelle cause relative ai diritti di obbligazione, come quella di specie, l’attore non ha alcun onere di specificazione e motivazione del criterio di competenza prescelto, purché questi corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., il convenuto è tenuto ad eccepire, sin dal primo atto difensivo, l’incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, indicando specificamente, con motivazione non generica, ma articolata ed esaustiva, il giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, e a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, senza che il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati (si veda Cass. Sez. 3, 7/1/1970, n. 36), restando, altrimenti, la competenza del medesimo radicata presso di esso in
base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. Sez. 2, 14/6/2023, n. 17000, cit.; Cass. Sez. 2, 24/10/2018, n. 26985; Cass. Sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24090).
Ciò significa che, vertendo la causa su un’obbligazione, il convenuto avrebbe dovuto indicare i fori alternativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ., ossia il luogo in cui era insorta l’obbligazione (forum contractus ) e quello in cui la stessa doveva essere eseguita ( forum destinatae solutionis ), oltreché naturalmente il foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. Peraltro, l’incompletezza della formulazione dell’eccezione è controllabile, anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (tra le tante, Cass., Sez. 6-3, 3/11/2014, n. 23328; Cass., 7/3/2013, n. 5725; Cass., 16/6/2011, n. 1320).
Orbene, analizzando l’eccezione di incompetenza avanzata dall’opponente così come descritta nel provvedimento in esame, risulta che la stessa era stata proposta esclusivamente con riferimento al luogo in cui quest’ultima aveva sede (in Venafro), senza ulteriori specificazioni, ciò che avrebbe imposto al Tribunale di Cassino di considerarla d’ufficio tamquam non esset e di non esaminarla.
Consegue da quanto detto, la fondatezza della censura.
Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti, il ricorso deve essere accolto.
Ne consegue la dichiarazione di competenza del Tribunale di Cassino davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge. Le spese verranno regolate unitamente al merito.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Cassino, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge, giudice che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 24 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME