Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24623-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME anche quale difensore di sé stesso e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME quale difensore di sé stessa;
contro
-resistente –
COGNOME, CONDOMINIO COGNOME, COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso l’ordinanza n. 6343/2024 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/10/2024;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. COGNOME che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l’avv. NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, il Condominio COGNOME e NOME COGNOME affermando che in un procedimento davanti al Tribunale di Padova i convenuti avevano prodotto una documentazione dal contenuto diffamatorio nei suoi confronti, e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, il Condominio COGNOME e NOME COGNOME eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6343 del 19 ottobre 2024, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Padova, con fissazione del termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, e condannava l’attore alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di merito, nel rilevare l’assenza di elementi di prova idonei a supportare il radicamento del
contenzioso dinanzi al Tribunale di Milano non avendo le parti in giudizio né residenza, né domicilio, né sede a Milano, evidenziava che per la richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito, il luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio, rilevante ai sensi dell’art. 20 c.p.c. per l’individuazione del giudice territorialmente competente, si identifica con il luogo in cui si è verificato l’evento di danno. Nel caso di specie, il giudice individuato quale territorialmente competente, secondo il Tribunale adito, trova la sua giustificazione nella doglianza dell’attore con la quale lamenta di essere stato diffamato dai convenuti attraverso la produzione di documentazione in un procedimento davanti al Tribunale di Padova.
Avverso tale ordinanza l’Avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha depositato memorie.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver e il giudice adito errato nell’accogliere l’eccezione d’incompetenza in quanto, pur essendo stata tempestivamente sollevata ed avendo preso in considerazione tutti i criteri anche alternativi per l’individuazione del foro competente, il convenuto avrebbe dovuto individuare un solo foro competente e non lasciare tale scelta al giudice. Secondo il ricorrente, il convenuto che solleva l’eccezione dovrebbe scegliere il foro competente, essendo il giudice tenuto a verificare solo la relativa competenza territoriale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver il Tribunale errato nella ripartizione delle spese di lite. Con l’accoglimento del ricorso, secondo il ricorrente, le spese liquidate dovrebbero essere revocate e la ripartizione riformulata alla luce del principio di soccombenza.
4. Ad avviso della Corte il regolamento di competenza è fondato e pertanto deve essere accolto, occorrendo cassare l’ordinanza impugnata e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano, giudice inizialmente adito dal ricorrente, ancorché per ragioni diverse da quella sottese al primo motivo di ricorso.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio dinanzi al giudice adito, con la comparsa di risposta hanno così formulato l’eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria investita della domanda risarcitoria (cfr. pagg. 6 e 7):
‘Sull’incompetenza territoriale del Giudice adito.
Deve rilevarsi, altresì, l’incompetenza per territorio del Giudice adito sussistendo, per contro, la competenza del Tribunale di Padova.
A norma dell’art. 20 c.p.c. la competenza sulla domanda di risarcimento si determina in relazione al luogo in cui l’obbligazione è sorta, ossia quello in cui si realizza l’illecito (c.d. forum damni o forum delicti commissi ).
Nel caso di specie l’attore lamenta un presunto danno che sarebbe derivato da una produzione di documenti (strumentale, peraltro, all’esercizio di difesa degli odierni convenuti, oltre che della difesa dell’onorabilità e della reputazione del difensore e del Collega Avv. NOME COGNOME oltre che degli altri convenuti a fronte
di una gravissima e palesemente infondata accusa di truffa in danno della RAGIONE_SOCIALE cliente dell’Avv. COGNOME che è avvenuta nell’ambito della costituzione in giudizio nell’ambito del Giudizio civile pendente avanti al Tribunale di Padova e rubricato al n. 3089/2021 R.G.
Si ritiene che, nella fattispecie all’esame, debba, pertanto, trovare applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte (Cass. Civile Sez. II 11/06/2014 n. 13223) secondo cui <>. L’azione asseritamente produttiva del danno lamentato dall’attore è avvenuta mediante la produzione documentale in contestazione in un giudizio civile tuttora avanti al Tribunale di Padova, per cui non si comprende per quale ragione l’attore abbia radicato il presente giudizio avanti al Tribunale di Milano.
Per di più non si tratta di un’ipotesi in cui il presunto illecito risulterebbe commesso in un luogo diverso da quello in cui si sarebbe verificato il danno per cui, ad avviso di chi scrive, non potrebbe, comunque, trovare applicazione il criterio del domicilio del danneggiato nel momento in cui si sarebbe verificata la lesione contestata (laddove per domicilio si intende il luogo nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine e quindi svolge la sua personalità ex art. 2 Cost.).
Peraltro nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’On.le Giudice ritenesse di fare applicazione del differente criterio del domicilio
del danneggiato nel momento della presunta lesione, in ogni caso non sarebbe competente il Tribunale di Milano per la semplice ragione che, il fatto in contestazione, è avvenuto nell’esercizio dell’attività professionale e che il domicilio professionale ex art. 7 Legge 247/2017 dell’Avv. NOME COGNOME – stando a quanto risulta dall’Albo degli Avvocati di Monza – risulta essere in INDIRIZZO a Lierna (Lecco), come si evince dall’allegata attestazione disponibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza (doc. n. 7). Di qui la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adìto in favore del Tribunale di Padova o, tutt’al più, di quello di Lecco.’
Hanno quindi concluso in punto di eccezione di incompetenza nei seguenti termini (pagg. 28 e 29):
‘In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l’incompetenza per territorio del Giudice adìto stante la competenza:
del Tribunale di Padova quale forum damni o forum delicti commissi in forza dell’applicazione dell’art. 20 c.p.c essendo stato dedotto dall’attore un presunto danno da fatto illecito ( diffamazione e/o calunnia ) sotteso a due distinte produzioni documentali avvenute nell’ambito di un contenzioso civile (il giudizio civile per un presunto danno da truffa rubricato al n. 3089/2021 R.G. -G.I. Dott.ssa NOME COGNOME) attualmente pendente avanti al Tribunale di Padova;
del Tribunale di Lecco quale forum damni considerando il diverso criterio del domicilio del danneggiato nel momento della presunta lesione, visto che il fatto in contestazione è avvenuto indubbiamente nell’esercizio dell’attività professionale e che il domicilio professionale ex art. 7 Legge n. 247/2017 dell’Avv.
NOME COGNOME -stando a quanto si evince dall’Albo degli Avvocati di Monza -risulta essere in INDIRIZZO a Lierna (Lecco), come si evince dall’attestazione reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza (sub doc. n. 7). ‘
Osserva la Corte che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (cfr. Cass. n. 17374/2020; Cass. n. 17020/2011).
Siffatta regola opera anche nelle domande aventi ad oggetto richieste di risarcimento del danno da illecito aquiliano, restando
escluso che il giudice adito possa supplire alla genericità od alla incompletezza dell’eccezione, rimanendo la competenza radicata in base al profilo non efficacemente contestato (Cass. n. 10577/1998, che, a fronte di una domanda di risarcimento dei danni da fatto illecito, nella quale il convenuto non aveva contestato il criterio di collegamento riferito al ” forum delicti “, ha ritenuto irrilevante che tale foro fosse stato già indicato quale foro della residenza del convenuto).
Infatti, nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto ha l’onere di eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell’eccezione, quale è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza della eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. n. 8224/1999; Cass. n. 12465/2002).
In tema di competenza territoriale l’art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambi i criteri di collegamento
previsti dalla norma (ovvero, quello del ” forum commissi delicti ” e quello del ” forum destinatae solutionis “), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 5456/2014; Cass. n. 6626/2005).
Orbene, alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, come si evince dalla lettura della comparsa di risposta dei convenuti nel giudizio di merito, manca una specifica contestazione del giudice adito in relazione al criterio concorrente del forum destinatae solutionis , avendo la difesa dei convenuti contestato la scelta del COGNOME unicamente in relazione al forum rei ed al forum commissi delicti , mancando una sia pur minimale contestazione al concorrente foro del luogo di adempimento dell’obbligazione (ancorché nella specie coincidente con quello del convenuto, cfr. Cass. n. 17474/2015; Cass. n. 4057/1995).
Deve perciò ritenersi che l’eccezione di incompetenza non sia stata ritualmente formulata e che la causa resti quindi radicata dinanzi al giudice adito.
Non rileva a tal fine la circostanza che tale profilo di inammissibilità dell’eccezione non sia stato specificamente denunciato nel ricorso per regolamento di competenza, occorrendo far richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata, l’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento
della competenza del giudice adito. (Cass. n. 6380/2018; Cass. n. 13202/2011; Cass. n. 9783/2009).
L’istanza di regolamento di competenza è, conclusivamente, accolta, l’ordinanza impugnata va cassata ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, avanti al quale le parti vanno rimesse anche per le spese di questo procedimento (con assorbimento quindi del secondo motivo di ricorso), dando termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza, ed assorbito il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, con termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio, rimettendo al detto Tribunale anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 24 giugno 2025.
La Presidente
NOME COGNOME