Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23447/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 4720/2023 depositata il 25/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE, con sede in Caltanissetta, costituiva con la RAGIONE_SOCIALE, con sede in provincia di Ivrea, un RTI, nel quale la C.M. figurava come mandataria e la RAGIONE_SOCIALE come mandante. Entrambe le società sottoscrivevano -in data 1 dicembre 2020 – con l’ASL appaltante, un contratto di appalto , nel quale la mandataria si obbligava a riscuotere i corrispettivi dalla stazione appaltante e a versarli per la quota di sua spettanza alla mandante, il tutto nell’ambito del medesimo contratto di appalto.
A fronte dell’inadempimento di CM a tale obbligo di versamento, RAGIONE_SOCIALE otteneva decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Palermo, che veniva opposto da CM. L’opponente eccep iva l’incompetenza del Tribunale di Palermo, che aveva emesso il provvedimento monitorio, essendo competenti: 1) il Tribunale di Torino sezione imprese, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., avendo CM sede nel circondario di tale tribunale; 2) il Tribunale di Napoli, ex art. 20 c.p.c., essendo stato nel suo circondario sottoscritto il contratto di appalto, ed essendo stata inserita – ai sensi dell’art. 28 c.p.c. – nel medesimo contratto la clausola 27, che prevedeva la competenza del Foro di Napoli per tutte le controversie nascenti dal contratto di appalto; 3) il Tribunale ordinario di Torino, ex art. 30 c.p.c., avendo CM eletto, nell’art. 28 del contratto di appalto, domicilio legale nel circondario del Tribunale di Torino.
Costituitasi in giudizio, l’opposta RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza formulata da NOME.COGNOME, e quindi la sua inammissibilità , non essendo stato contestato – ai fini di escludere la competenza del Tribunale di Palermo, sezione imprese – il foro di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c., che radicava la competenza del Tribunale di Palermo, avendo
RAGIONE_SOCIALE sede a Caltanissetta, dove, pertanto, l’obbligazione di versamento della quota di appalto di sua spettanza doveva essere versata.
2.- Con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c,. n. 4720/2023 pubblicata in data 25/10/2023, il Tribunale di Palermo, senza pronunciarsi sull’eccezione della opposta, ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza dei Tribunali di Torino, di Caltanissetta o di Ivrea, escludendo la competenza del Tribunale delle imprese, perché – a suo dire – l’inadempimento riguardava il contratto di mandato tra RAGIONE_SOCIALE, mandataria, e RAGIONE_SOCIALE, mandante, ed affermando la competenza dei Tribunali dove il contratto di mandato era stato stipulato (Ivrea o Torino), quale luogo dove era sorta l’obbligazione inadempiuta, o di quello dove doveva essere eseguita (Caltanissetta, ove ha sede RAGIONE_SOCIALE).
Il Tribunale, quindi, senza pronunciarsi sull’eccezione di incompletezza dell’eccezione di incompetenza, proposta da NOME , eccezione a sua volta sollevata da RAGIONE_SOCIALE, ha – quindi revocato il decreto ingiuntivo.
3. – Il ricorso per regolamento di competenza, proposto da RAGIONE_SOCIALE, è affidato a cinque motivi di censura, tutti fondati sulla manifesta incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta da RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del su ddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo RAGIONE_SOCIALE.M. omesso di svolgere specifiche contestazioni in ordine al criterio competenza fissato dal combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c..
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- I cinque motivi di ricorso -attesa la loro evidente connessione -vanno esaminati congiuntamente.
Va osservato che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38,
comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 -la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. 17374/2020; Cass. 17020/2011).
2.- Orbene, nel caso concreto, il Tribunale di Palermo ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta incompletezza dell’eccezione di incompetenza proposta da RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto comportare il radicamento della competenza presso il Tribunale di Palermo, sez. imprese, sulla base del profilo (art. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c.) non contestato.
Per tali ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza; cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa
composizione, anche con riferimento alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28/06/2024.