Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32229/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO n. 1441/2020 depositata il 12/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10431 del 2017, in accoglimento della domanda proposta dal NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE, accertò la conclusione dei negozi fiduciari di intestazione delle quote costituenti il capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente conclusi infine, l’uno, tra il fiduciante COGNOME e la fiduciaria e moglie NOME COGNOME, e, l’altro, tra quest’ultima ed il fiduciario COGNOME, mentre respinse la domanda di risoluzione del contratto di compravendita della quota proposta dal convenuto.
Adìta da quest’ultimo, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione, ritenendo, per quanto ancora rileva, che: a) l’eccezione di incompetenza è inammissibile, come già statuito dal Tribunale, dal momento che l’eccezione non era stata sollevata per tutti fori speciali di cui all’art. 20 c.p.c., ma solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche; b) il motivo di appello, secondo cui avrebbe errato il Tribunale nel disattendere l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, per il fatto che la società è stata cancellata dal registro delle imprese, reputando il primo giudice la permanenza dell’interesse alle domande proposte, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., essendosi l’appellante limitato a riproporre i precedenti argomenti, senza prendere in esame la motivazione della sentenza impugnata; c) sussiste la legittimazione attiva di NOME COGNOME a proporre la domanda di accertamento del rapporto fiduciario, posto che la legittimazione si determina dalla prospettazione, volta appunto a sostenere la propria qualità di fiduciante; d) sussiste, come già opinato dal tribunale, la prova degli accordi fiduciari per
cui è causa, sulla base delle considerazioni condivise del primo giudice, secondo cui, da un lato, non si trattava di un accordo a forma scritta ad substantiam , e, dall’altro lato, la pluralità di prove raccolte induce a ritenere conclusi quei patti, sulla base delle presunzioni gravi, precise e concordanti, già enumerate dal primo giudice con riguardo alla concreta vicenda occorsa.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimato NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I motivi possono essere come di seguito riassunti.
1.1. -Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 38 c.p.c., perché egli aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di Fermo, con riguardo a tutti i fori alternativi, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale.
Il motivo è inammissibile.
Nella comparsa di costituzione in primo grado, il convenuto, come emerge dallo stesso ricorso, sul punto autosufficiente, ebbe a contestare la competenza dell’Ufficio adìto invocando la propria residenza in altro distretto, agli effetti dell’art. 18 c.p.c., ma limitandosi, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., a negare l’applicazione della norma posto che (nel proprio assunto) nessun inadempimento verso l’attore era ipotizzabile.
Occorre, al riguardo, richiamare subito il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la determinazione della competenza va fatta con esclusivo riguardo alla domanda, prescindendosi da ogni indagine sul fondamento di essa: ed invero, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall’attore, attenendo al merito l’accertamento
della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (fra le tante, Cass., sez. VI, 25 gennaio 2023, n. 2331; Cass., sez. VI, 29 agosto 2017, n. 20508; Cass., sez. VI, 18 aprile 2014, n. 9028; Cass., sez. VI, 23 giugno 2011, n. 13896, non massimata; Cass., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18485; Cass., sez. III, 18 aprile 2006, n. 8950; Cass., sez. II, 12 ottobre 2004, n. 20177; Cass., sez. III, 19 marzo 1979, n. 1604; Cass., sez. II, 9 marzo 1979, n. 1484; Cass., sez. III, 11 maggio 1976, n. 1652; Cass., sez. II, 16 ottobre 1985, n. 3373).
La domanda nei confronti dell’attuale ricorrente era quella di adempimento dell’obbligazione del fiduciario di trasferire le quote al fiduciante attore, dunque una domanda di adempimento di un’obbligazione di fare.
La sentenza impugnata, con riguardo all’eccezione di incompetenza sollevata, ha statuito che l’appellante in realtà si era limitato, quanto ai criteri del forum destinatae solutionis e del forum contractus , di cui all’art. 20 c.p.c., a contestarli sull’assunto che questi non rilevavano, non avendo egli stipulato alcun accordo con l’attore; ed ha ritenuto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che tale contestazione fosse errata, non bastando essa a contestare la sussistenza dell’obbligazione.
Con il suo ricorso per cassazione, il ricorrente contesta l’argomento speso dalla corte territoriale, osservando come, in primo grado, egli avesse contestato quei due criteri di collegamento; non indica, però, il ricorrente quali fossero state le proprie censure e deduzioni innanzi alla corte d’appello, in sedi di impugnazione, mentre questa ha respinto la tesi dell’appellante, reputando ancora inammissibile l’eccezione di incompetenza, sulla scorta del motivo di appello, come ivi formulato, che appunto non
conteneva -come emerge dal contenuto della sentenza della corte d’appello le specificazioni precisate nella comparsa di risposta in primo grado; dunque, poiché il ricorrente neppure deduce di avere riproposto in appello quelle specifiche contestazioni dei fori ex art. 20 c.p.c., correttamente la corte d’appello non le ha prese in considerazione. La contestazione della competenza territoriale derogabile, infatti, è oggetto di eccezione (processuale) in senso stretto, che il giudice non può integrare d’ufficio, e tanto vale anche per il giudice di appello.
Va aggiunto che, peraltro, l’eccezione di incompetenza sarebbe stata neppure fondata quanto al profilo del forum contractus , identificandosi quest’ultimo con il luogo in cui è sorta l’obbligazione, nel caso di specie Milano, in quanto in tale città si è perfezionato, riferisce la sentenza impugnata, il contratto di acquisto fiduciario delle quote da parte del convenuto, che l’attore poneva a base dell’obbligazione di ritrasferimento: ne deriva che la posizione di fiduciario dell’attore sarebbe stata (in tesi) assunta dal convenuto a Milano.
1.2. -Il secondo motivo deduce la ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione’ sulla cessazione della materia del contendere, in quanto, secondo il ricorrente, sarebbe smentito dagli atti che si trattasse di motivo aspecifico ex art. 342 c.p.c., mentre nel merito non esiste più la società, né le quote di partecipazione al suo capitale, dovendo concludersi perciò per l’accoglimento dell’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il motivo è inammissibile, sia perché invoca una norma non più esistente, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., modificato dall’art. 54, comma 1, lett. b) , d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, sia per la violazione dell’art. 366 c.p.c., né censura in
modo adeguato la pronuncia di inammissibilità del relativo motivo di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., che resta quindi idonea a sorreggere la decisione impugnata.
1.3. -Il terzo motivo deduce la ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione’ sulla ritenuta legittimazione attiva di NOME COGNOME, che invece ne sarebbe stato privo, atteso che anche la ex moglie COGNOME rivendica le quote societarie.
Il quarto motivo deduce ancora la ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione’, in quanto nella specie non vi era la prova del patto fiduciario, invece ritenuto dai giudici del merito, posto che la cessione di quote di RAGIONE_SOCIALE esige la forma scritta ad substantiam .
Entrambi i motivi sono inammissibili, per il medesimo difetto di invocare un vizio non più esistente, quello cui era dedicato il vecchio art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., prima delle modifiche di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) , d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134.
I motivi sono altresì inammissibili, perché palesemente intendono riproporre il giudizio sul fatto.
Infine, nessuna questione giuridica i motivi pongono in modo ammissibile, ai sensi degli artt. 360 e 366 c.p.c.
-Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.
Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, per il
versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo