Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11388/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 715/2023 depositata il 01/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione del 14 gennaio 2021 RTI, ritenuto in fatto:
-di essere la titolare delle note emittenti televisive del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) in chiaro, ‘Canale 5’, ‘Italia 1’, ‘Rete 4’, ‘Iris’ e ‘Cine34’, nonché dei diritti di sfruttamento economico su un vasto catalogo di opere cinematografiche analiticamente specificate nell’atto introduttivo (in seguito, per brevità le: ‘RAGIONE_SOCIALE RTI’);
-di aver scoperto che RAGIONE_SOCIALE, società che dal 1996 si occupava di attività e trasmissione televisiva nella regione Liguria e trasmetteva ‘ ogni giorno in diretta da Genova dalle 7 alle 23, utilizzando tre diversi studi, tre regie, collegamenti live e satellitari e appoggiandosi alle redazioni sparse nelle altre province liguri ‘, aveva diffuso nei suoi palinsesti le RAGIONE_SOCIALE RTI, senza alcuna autorizzazione dell’attrice;
-di aver pertanto diffidato in data 25.9.2019 la convenuta, intimandole di cessare la condotta illecita e non ritrasmettere le RAGIONE_SOCIALE RTI, ma la diffida era rimasta senza riscontro;
tutto ciò premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
‘a ) accertare e dichiarare che la convenuta, mettendo abusivamente a disposizione del pubblico le RAGIONE_SOCIALE RTI, pone in essere una condotta che: costituisce illecito civile ex artt. 2043/2050 c.c. ed illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.; (ii) è lesiva dei diritti autorali di sfruttamento commerciale e dei diritti connessi (anche ex artt. 78ter e 79 della L. 633/1941), per tutti i motivi esposti in narrativa; e per l’effetto:
vietare il proseguimento di ogni ulteriore violazione -diretta o indiretta- dei diritti esclusivi di RAGIONE_SOCIALE, realizzata in qualunque modo e/o forma;
c) condannare la convenuta (in persona del proprio rappresentante legale pro tempore) al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI, nella misura che verrà accertata in corso di causa valutazione equitativa che sin d’or a si richiede -ovvero tramite apposita CTU- in ogni caso non inferiore a Euro 88.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione;etc.
Si costituiva tempestivamente il 24.2.2022 la parte convenuta RAGIONE_SOCIALE la quale, premesso di essere un’emittente televisiva locale che trasmetteva esclusivamente nell’ambito regionale della
Liguria, pregiudizialmente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per esser competente, a suo dire, quello di Genova.
Depositate le memorie previste dall’art. 183 c.p.c. sia da RAGIONE_SOCIALE sia da RAGIONE_SOCIALE e tenutasi in data 1.3.2023 in forma scritta l’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, in occasione della quale le parti si sono riportate alle rispettive difese, con ordinanza depositata in data 11.4.2023, comunicata il successivo 12.4.2023 dalla cancelleria, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ‘ ritenuto che vada dichiarata l’incompetenza per territorio come indicato dalla convenuta atteso che, oltre al criterio del foro generale delle persone giuridiche a sensi dell’art. 19 c.p.c. va considerato il luogo di commissione dell’illecito civile contestato da parte attrice e dunque, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il luogo nel quale si siano materialmente verifi cati ‘sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 c.c., sia i conseguenti effetti sul mercato dell’attività concorrenziale vietata’ (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, n. 21776)’ e rilevato ‘ che, nel caso di specie, il luogo in questione è pacificamente quello del territorio della Liguria, regione ove svolge la sua attività la società convenuta ‘, ha con la decisione qui impugnata:
-dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa in favore del Tribunale di Genova, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
-fissato il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
-condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sintesi dei motivi del regolamento di competenza:
-con il primo motivo la pronuncia è impugnata principalmente in quanto nulla, perché l’eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta non rispettava il principio di completezza desumibile dall’art. 38 c.p.c. ed era pertanto inefficace, né d’ufficio pot eva dichiararsi l’incompetenza per territorio;
-con il secondo motivo la pronuncia è impugnata, subordinatamente al rigetto del primo motivo, in quanto contrastante con l’art. 20 c.p.c. in relazione al criterio del luogo in cui l’obbligazione è sorta: luogo che doveva considerarsi quello della sede legale della società attrice (in Roma), la quale aveva chiesto il risarcimento anche dei danni non patrimoniali. Infatti applicando correttamente il criterio del forum destinatae solutionis si radicava la competenza del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
In riferimento al primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE, con orientamento condivisibile, si è espressa nel senso che quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire
l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (nel caso di cumulo ai sensi dell’art. 33 c.p.c. in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. L’attività di formulazione dell’eccezione sotto entrambi i profili, vertendosi in tema di eccezione di rito ed. in senso stretta, richiede un’attività argomentativa esplic ita’ (così Cass. 4 agosto 2011 n. 17020 e numerose altre anteriori e successive: tra le tante Cass., Sez. Un. 27 aprile 1993, n.4912 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17374).
Tale principio vale a maggior ragione per le causae petendi di natura extracontrattuale e domande risarcitorie, come quelle formulate da RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio, poiché è assolutamente pacifica la necessità, in tal caso, di contestare entrambi i criteri di collegamento previsti dall’art. 20 c.p.c.: dunque sia quello del forum commissi delicti sia quello del forum destinatae solutionis (contemplati da tale norma del codice di rito).
In mancanza di una contestazione di ambedue tali criteri, la competenza rimane attribuita all’ufficio giudiziario adito per inammissibilità dell’eccezione (ex plurimis Cass. 29 marzo 2005 n. 6626)..
Il primo motivo del regolamento di competenza di parte è quindi fondato. In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. 17374/2020; Cass. 17020/2011). Di più, considerato che la parte eccipiente è una società, va altresì ribadito che ‘In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica,
la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. -cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda -comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. 21899/2008; Cass. 5725/2013, Cass. 26094/2014; Cass. 6380/2018). Nella specie, la convenuta ha proposto una eccezione incompleta, per cui la competenza territoriale resta radicata nel foro prescelto dall’attrice. Resta assorbito il secondo motivo.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il regolamento di competenza proposto dal ricorrente e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Spese al merito.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/12/2023 Il Presidente
NOME COGNOME