Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31231 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2970/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 16225/2023 depositata il 08/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Presidente di sezione NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE chiedendo quanto segue: ‘ condannare la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in favore della srl RAGIONE_SOCIALE nella misura che sarà quantificata in corso di causa ovvero in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, salva ulteriore e più compiuta specificazione all’esito della espletanda CTU tecnica che acclari il valore del veicolo al momento del sinistro, della quale sin d’ora, se ne chi ede formale ammissione, oltre interessi legali ex art. 1284 n. 4 c.c. dall’evento lesivo al saldo; – dichiarare che non sono dovute dalla srl RAGIONE_SOCIALE le spese di recupero e intervento del veicolo, poiché effettuate su commissione di tale NOME COGNOME e non già della Recir che non ha dato mai alcun mandato al riguardo alla RAGIONE_SOCIALE; – dichiarare che non sono dovute dalla srl RAGIONE_SOCIALE le spese di detenzione protestate dalla RAGIONE_SOCIALE, con eventuale richiesta di manleva delle somme che la RAGIONE_SOCIALE fosse costretta a pagare a tale titolo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE che con la sua attività omissiva ha causato l’ingiustificato protrarsi della detenzione del veicolo presso la RAGIONE_SOCIALE; – condannare in solido la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all’attrice le
somme versate da quest’ultima a titolo di canone di leasing per il veicolo in oggetto dal momento del sinistro alla avvenuta rottamazione ‘.
Premise l’attrice di avere sottoscritto un contratto di leasing avente ad oggetto il furgone tg. TARGA_VEICOLO e di aver assicurato il mezzo con polizza Kasko della Genertel S.p.A.. Espose quindi che, come comprovato da verbale della Polizia Stradale di Busto Arsizio/ Olgiate Olona, in data 21 marzo 2022 il furgone in questione aveva subito un sinistro, riportando danni che rendevano antieconomica la riparazione per essere i costi superiori al valore commerciale del veicolo e di essere stata costretta a pagare i canoni di leasing non potendo fornire alla società finanziaria il certificato di radiazione del PRA poiché il depositario, RAGIONE_SOCIALE, aveva trattenuto illecitamente il veicolo da rottamare per pretendere il pagamento del deposito (in mancanza della targa non si poteva procedere alla demolizione). Aggiunse che tale circostanza si sarebbe potuta evitare se RAGIONE_SOCIALE avesse inviato il proprio perito presso RAGIONE_SOCIALE e avesse riconosciuto l’indennizzo dovuto. Concluse nel senso che i danni patrimoniali corrispondevano al pagamento delle rate di leasing a scadere successive al sinistro, nonché della rata finale ove richiesta, ed al mancato utilizzo del bene necessario all’espletamento dell’attività imprenditoriale e che le spettava , in base all’assicurazione, il pagamento del controvalore dell’automezzo al momento del sinistro.
Le società convenute eccepirono l’incompetenza del Tribunale di Roma. Con ordinanza comunicata in data 8 gennaio 2024 il Tribunale adito così dispose: ‘dichiara l’ incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Trieste, ex art. 19 c.p.c., quale foro generale del convenuto RAGIONE_SOCIALE che ha sede legale a Trieste; E/O in favore del Tribunale di Busto Arsizio, quale foro generale ex art. 19 c.p.c. tenuto conto che la convenuta RAGIONE_SOCIALE ha sede legale a Legnano, e quale foro facoltativo ex art. 20 c.p.c , tenuto conto
che il sinistro per cui è causa si è verificato in località Castellanza Valle Olona Busto Arsizio ‘.
Ha proposto istanza di regolamento per competenza RAGIONE_SOCIALE e resistono con distinte scritture difensive RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubb lico ministero ha depositato le conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso. E’ stata presentata memoria dalle parti resistenti.
Considerato che:
osserva l’istante che il convenuto ha l’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in base a tutti i profili ipotizzabili di competenza e che RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’incompetenza solo riguardo al foro in cui l’obbligazione è sorta (riferendola al luogo d el sinistro) ed al luogo di residenza del convenuto, ma non anche con riferimento al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita, nella specie il Comune di Roma, ove ha sede l’attrice, avendo essa ad oggetto l’indennizzo assicurativo e/o l’inadempimento di un contratto di deposito (art. 1182, comma terzo, c.c.). Aggiunge che la competenza non è stata contestata anche con riferimento al luogo in cui la creditrice ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda (art. 19 c.p.c.), avendo la convenuta omesso di dedurre l’inesistenza di una sede secondaria della società o stabilimento di essa nel territorio di Roma (cfr. Cass. n. 13611 del 2020). Osserva ancora che la convenuta aveva l’on ere di eccepire che l’attr ice non avesse residenza e domicilio in Roma o che la somma pretesa, non essendo liquida ed effettivamente esigibile (in assenza della liquidazione operata dal giudice), non rientrasse nella previsione di cui all’art. 1182, co mma terzo, e che nessuna delle due convenute ha specificato ove fossero stati stipulati il contratto assicurativo e/o quello di deposito.
L’istanza è fondata.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità perché sarebbe mancata la richiesta alla cancelleria del Tribunale della rimessione del fascicolo alla cancelleria di questa Corte nel termine previsto dall’art. 47, comma terzo, c.p.c., in base a lla disposizione previgente per essere stata notificata la citazione in data 28 febbraio 2023. Poiché la presentazione ed il deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio non sono richiesti dall’art. 47 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità, la loro mancanza non può comportare la declaratoria di improcedibilità, ma, semmai, all’atto della decisione, la declaratoria dell’inammissibilità dell’istanza per il caso in cui il fascicolo non risulti comunque trasmesso e ciò sempre che la Corte di cassazione non possa decidere sull’istanza senza esaminarlo (fra le tante, Cass. n. 7410 del 2007).
Deve premettersi che in sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38, comma terzo, cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. n. 9783 del 2009; n. 11192 del 2010).
Ricorre nella specie un’ipotesi di cumulo soggettivo, in relazione a cause connesse per l’oggetto (art. 33 c.p.c.). Qualora venga proposto un cumulo di domande ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., l’eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l’esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma
riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l’eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all’intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l’eccezione, deve declinare la competenza sull’intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti (Cass. n. 16007 del 2011).
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 20597 del 2018; n. 20387 del 2019). L’eccezione di incompetenza deve pertanto attingere sia la sede della persona giuridica, che lo stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell’art. 19 c.p.c.
Mentre RAGIONE_SOCIALE ha sollevato l’eccezione di incompetenza sia in relazione alla sede che allo stabilimento, non altrettanto è stato fatto da RAGIONE_SOCIALE, che ha limitato l’eccezione al criterio della sede. Il foro dello stabilimento in relazione a RAGIONE_SOCIALE è rimasto così non contestato, non avendo provveduto alla relativa contestazione neanche RAGIONE_SOCIALE come avrebbe dovuto, ricorrendo una fattispecie di cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 33 c.p.c..
Il rilievo d’ufficio dell’irritualità dell’eccezione di incompetenza territoriale, unitamente alla circostanza dell’assenza di qualsiasi deduzione al riguardo di parte ricorrente, costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Accoglie l’istanza di regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza sezione civile in