Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20511 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 18921/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dal l’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti
-resistente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa
dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti
-resistente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
–
intimata
–
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Pescara pubblicata il 22.7.2024, resa nel procedimento iscritto al N. 1515/2023 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 27.5.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
– con l ‘ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pescara – nel procedimento N. 1515/23 R.G., vertente tra NOME COGNOME (quale fideiussore di B&RAGIONE_SOCIALE) contro RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, nonché BCC NPLS RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e la Banca Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma -Credito cooperativo, avente ad oggetto domanda di consegna di documentazione contrattuale bancaria – ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE e dichiarato la competenza dei Tribunali di Siena e Verona, assegnando il termine per la riassunzione;
avverso detta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione, giacché troverebbe applicazione, nella specie, l’art. 66 -bis del Codice del consumo e, dunque, il foro del consumatore, e rilevando che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, esso ricorrente aveva tempestivamente preso
N. 18921/24 R.G.
posizione sull’eccezione di incompetenza, contestandone i presupposti , ossia che al tempo in cui egli aveva prestato la garanzia rivestisse la qualità di amministratore della società garantita;
resistono con memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE in proprio e RAGIONE_SOCIALE n.q. di procuratore speciale di BCC RAGIONE_SOCIALE mentre Banca Terre Etrusche di Valdichiana e Maremma Credito Cooperativo non ha svolto difese;
il Procuratore Generale, con una prima requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, con ulteriore memoria depositata il 25.5.2025, ha chiesto disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; sia il ricorrente che COGNOME n.q. hanno depositato memoria;
Considerato che
preliminarmente, va rilevato che la memoria depositata dal P.G. in data 25.5.2025 è inammissibile, in quanto tardiva;
sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile a norma dell’art. 42 c.p.c. , perché il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza, declinandola;
ciò posto, il proposto regolamento va accolto per almeno due ragioni, benché diverse da quella prospettata dal Tironese; ragioni che questa Corte deve rilevare nell’esercizio del potere di statuire sulla competenza di cui è stata investita;
la prima è che la RAGIONE_SOCIALE contestò la competenza del Tribunale di Pescara adducendo che il COGNOME non era consumatore e,
gradatamente, contestò i fori generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., ma ciò in guisa insufficiente, non avendo eccepito l’incompetenza per territorio -tenuto conto del cumulo dell’art. 33 c.p.c. quanto al foro legato alla possibile esistenza, in Pescara, dello stabilimento con rappresentante;
-è noto, infatti, che ‘ Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l’eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia – poiché non ‘ di consumo ‘ – a quel foro, implica, ove fondata, l’applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza ‘ tamquam non esset ‘ , perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore ‘ (Cass. n. 3539/2014 e successive conformi);
in secondo luogo, se davvero -come sembra prospettare il Tribunale di Pescara, seppur in modo non esaustivo -i documenti richiesti con la domanda vennero consegnati al Tironese e se dunque fosse stata configurabile la cessazione della materia del contendere, giammai il Tribunale avrebbe potuto decidere la controversia, al lume di un supposto criterio della ragione più liquida, con la declinatoria della propria
N. 18921/24 R.G.
competenza, posto che nella suddetta ipotesi, ‘ non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c’è ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare nel merito ‘ (così, Cass. n. 6581/2009);
per entrambe tali ragioni, dunque, il Tribunale pescarese non avrebbe potuto declinare la propria competenza;
in definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle resistenti, in solido, mentre possono integralmente compensarsi con riguardo alla parte che non ha svolto difese;
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna RAGIONE_SOCIALE in proprio e nella qualità alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile