Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 574 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 574 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3521/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MANTOVA n. 13/2024 depositata il 11/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
REGOLAMENTO DI COMPETENZA.
R.G. 3521/2024
COGNOME
Rep.
C.C. 15/11/2024
C.C. 14/4/2022
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto dal Tribunale di Mantova un decreto ingiuntivo per la somma di euro 37.944,45 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo di rimborso della fornitura di energia elettrica illecitamente consumata.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione la società RAGIONE_SOCIALE eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Brescia.
Rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposta la precisazione delle conclusioni, con sentenza dell’11 gennaio 2024 il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, ha fissato in tre mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Brescia e ha condannato la società opposta al pagamento delle spese di lite.
Ha premesso il Tribunale che il credito traeva la propria origine da un contratto in base al quale la società RAGIONE_SOCIALE, dante causa della RAGIONE_SOCIALE, aveva affidato in comodato alla società RAGIONE_SOCIALE la gestione di un impianto di distribuzione dei carburanti sito a Desenzano del Garda, con contestuale obbligo per il comodatario di acquistare in via esclusiva dal comodante i prodotti lubrificanti e il metano. Avendo la comodataria violato l’obbligo di esclusiva, la RAGIONE_SOCIALE aveva fatto valere la risoluzione di diritto del contratto, chiedendo alla RAGIONE_SOCIALE la restituzione dell’impianto, da quest’ultima rifiutata. Ne era seguita una lite pendente davanti al Tribunale di Brescia; nel frattempo, però, la società RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE una serie di fatture collegate alla gestione dell’impianto, per cui aveva contestato alla RAGIONE_SOCIALE il consumo improprio dell’energia elettrica, circostanza riconosciuta dalla debitrice.
Il credito fatto valere col giudizio monitorio si fondava, dunque, sull’illecita condotta della parte ingiunta consistente
nell’appropriazione indebita dell’energia elettrica fornita dalla RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE
Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che la domanda monitoria, da qualificarsi esclusivamente sulla base di quanto allegato in ricorso, risultava fondata su di una pretesa risarcitoria derivante da fatto illecito, posto che i contratti di comodato e di fornitura precedentemente intercorsi tra le parti erano da ritenere ormai risolti di diritto. Trattandosi, quindi, di un debito derivante da illecito, dovevano valere i criteri di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., entrambi conducenti alla competenza territoriale del Tribunale di Brescia. Il forum commissi delicti era, infatti, Desenzano del Garda (BS), e nel medesimo luogo aveva sede la società debitrice; e le obbligazioni da illecito sono obbligazioni di valore, da adempiere, quindi, al domicilio del debitore (art. 1182, quarto comma, cod. civ.).
Avverso la sentenza del Tribunale di Mantova propone regolamento necessario di competenza la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato ad un solo motivo.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo il rigetto del regolamento proposto.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l’erroneità della decisione del Tribunale, sul rilievo per cui erroneamente sarebbe stato disapplicato l’art. 10 del contratto di fornitura di metano intercorso tra le parti, che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Mantova per tutte le eventuali controversie. Dovrebbe trovare applicazione, secondo la ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se sono demandate ad un foro convenzionale tutte le controversie inerenti ad un contratto, la
relativa clausola deve essere interpretata nel senso che con quella le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri; sicché, ove sia invocata tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, ed entrambe siano fondate sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l’azione contrattuale che quella extracontrattuale.
Il Collegio rileva, innanzitutto, che, per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ed è, pertanto, tenuta al controllo degli atti per verificare tutto quanto possa assumere rilievo ai fini dell’attribuzione della competenza.
Alla luce di questa premessa, si deve rilevare che la società RAGIONE_SOCIALE nel proporre il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Mantova, non ha fatto alcun riferimento alla clausola contrattuale dell’art. 10, richiamata nell’ordinanza qui impugnata, in base alla quale la competenza era devoluta a detto Tribunale. Nel ricorso, infatti, la società creditrice si è limitata a richiamare le fatture dalle quali il credito derivava; la violazione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, dell’obbligo di fornitura in esclusiva; nonché l’indebita riattivazione dell’impianto di distribuzione del metano da parte di quest’ultima, con conseguente asserito illegittimo impossessamento di energia elettrica. Ne consegue che non trova riscontro negli atti processuali la tesi della società RAGIONE_SOCIALE, sostenuta nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (p. 24), secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe fondato la competenza del Tribunale mantovano su detta clausola.
Tale rilievo preliminare acquista decisiva importanza ai fini dell’attribuzione della competenza. Se, infatti, la società creditrice avesse deciso di adire il Tribunale di Mantova in virtù
dell’invocazione del foro convenzionale, ciò avrebbe esentato la società debitrice dall’onere di contestare tutti i fori possibili, generali e speciali (ordinanza 17 luglio 2023, n. 20713); qualora, invece, come nella specie, tale clausola non sia stata invocata nel ricorso per decreto ingiuntivo, è chiaro che la società opponente era tenuta ad una completa contestazione di tutti i fori possibili, dovendosi in caso contrario l’eccezione ritenere inammissibile.
Tanto premesso, la Corte rileva che, nonostante il Tribunale di Mantova abbia supportato la propria declinatoria di competenza sull’affermazione per cui tutti i fori alternativi di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. concordemente conducevano ad indicare il Tribunale di Brescia come Ufficio competente, la contestazione contenuta nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo non era affatto completa. Nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, infatti, la società RAGIONE_SOCIALE ha contestato in modo chiaro il foro di cui all’art. 19 cit., rilevando che la propria sede sociale è a Desenzano del Garda, luogo «dove si sarebbe verificato anche il fatto produttivo del danno» (p. 25); nulla viene detto, però, a proposito del forum destinatae solutionis di cui all’art. 20 cit., riguardo al quale il Tribunale di Mantova ha ritenuto, con una decisione priva di riscontro nell’eccezione prospettata, di dover ugualmente riconoscere la competenza del Tribunale di Brescia.
La Corte, pertanto, rileva che la contestazione dell’incompetenza non è stata completa e, come tale, doveva essere ritenuta inidonea a fondare la relativa eccezione.
Si deve infine rilevare, ad abundantiam , che la contemporanea pendenza, presso il Tribunale di Brescia, di un diverso giudizio -promosso sempre dalla società RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare l’intervenuta risoluzione per inadempimento dei rapporti contrattuali di gestione (comodato e fornitura) o, in subordine, la cessazione per scadenza del termine di durata del contratto di comodato -dimostra indirettamente che il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo trae origine sempre dal dedotto inadempimento contrattuale. Il che viene a significare che il principio enunciato nell’ordinanza 9 dicembre 2010, n. 24689, di questa Corte, ribadito anche più di recente da altre decisioni, è almeno astrattamente invocabile anche nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Mantova nell’ordinanza qui impugnata, là dove si afferma che il debito deriverebbe soltanto da un illecito, senza che alcuna controversia contrattuale possa ritenersi esistente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente caducazione dell’ordinanza impugnata e declaratoria di competenza dell’adito Tribunale di Mantova, davanti al quale la causa dovrà proseguire.
A tale esito segue la condanna della società controricorrente alla rifusione delle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Mantova e condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi euro 2.800.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza