Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6883 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6883 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22938-2024 proposto da:
COGNOME NOME, difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 848/2024 DEL TRIBUNALE DI PORDENONE, depositato il 24/9/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/2/2026;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME, con ricorso depositato il 25/4/2024, ha proposto opposizione allo stato passivo della Liquidazione
giudiziale RAGIONE_SOCIALE, insistendo per l ‘ ammissione del credito di € . 3.026,84 a titolo di compenso maturato quale componente del collegio sindacale della società fallita nel periodo compreso fra il 29/5/2019 e il 2/3/2021.
1.2. La Liquidazione si è costituita in giudizio, limitandosi ad eccepire l ‘ irritualità degli adempimenti di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell ‘ udienza da parte del ricorrente in quanto posti in essere nel mancato rispetto dei termini previsti dall ‘ art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i..
1.3. Il tribunale, con decreto del 2/7/2024, dopo aver rilevato che il decreto di fissazione dell ‘ udienza era stato comunicato all ‘ opponente solo in data 17/5/2024 e da quest ‘ ultimo notificato in data 29/5/2024, ha ritenuto che erano stati, di conseguenza, violati i termini di cui all ‘ art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i., ed ha, quindi, fissato, al fine di sanare tali vizi, una nuova udienza, che veniva sostituita, su conforme richiesta dell ‘ opponente e la mancata opposizione dell ‘ opposta, ai sensi degli artt. 127 e 127ter c.p.c., con lo scambio in forma telematica di note scritte.
1.4. Le parti, all ‘ udienza fissata con modalità di trattazione scritta, hanno depositato tempestivamente memorie contenenti le rispettive conclusioni.
1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che l ‘ opponente aveva dedotto in giudizio di aver ricoperto il ruolo di componente del collegio sindacale per la durata di un anno e dieci mesi, di aver maturato per l ‘ attività professionale svolta in tale periodo il compenso complessivo di €. 3.026,84 e di aver svolto l ‘ incarico con diligenza senza che alcuna contestazione potesse essergli mossa in relazione alla sua correttezza
nell ‘ adempimento dello stesso, ha evidenziato che la Liquidazione opposta aveva, per contro, eccepito: – che ‘ I. il debito erariale della società attestato nel bilancio d ‘ esercizio relativo all ‘ anno 2019 non è conforme a quello insinuato al passivo dall ‘ Erario e che pertanto l ‘ organo di vigilanza non avrebbe verificato la correttezza dell ‘ importo iscritto in bilancio ‘ ; -‘ II. Che l ‘ organo di vigilanza non avrebbe vigilato sul mancato adempimento da parte della società dei versamenti d ‘ imposta secondo le rateizzazioni concordate con l ‘ Erario ‘ ; -‘ III. Che anche il credito per imposte anticipate esposto nel bilancio dell ‘ esercizio 2019 non sarebbe stato verificato dal collegio sindacale, stante i bilanci in perdita della società già a far corso dal 2014 ‘ ; -‘ IV. Che il piano di ammortamento dell ‘ avviamento non sarebbe avvenuto correttamente ‘ ; -‘ V. che il bilancio d ‘ esercizio anno 2019 registrava una perdita che era stata ripianata utilizzando riserve (sovraprezzo azioni a copertura perdita) pur superando la perdita d ‘ esercizio il terzo del capitale sociale e l ‘ ammontare delle predette riserve e imponendosi pertanto l ‘ applicazione dell ‘ art. 2482 bis c.c . ‘ ; -‘ VI. Che pure il fondo svalutazione crediti relativo all ‘ esercizio 2019 non sarebbe stato contabilizzato correttamente non tenendo conto dei ‘crediti dubbi o in contenzioso’ e dei ‘crediti verso società in procedura concorsuale’ ‘ ; -‘ VII. Che le verbalizzazioni periodiche del collegio sindacale apparivano formalistiche e non contenevano alcun rilievo critico rispetto alle incongruenze e alle irregolarità di gestione sopra evidenziate ‘ .
1.7. Il tribunale ha ritenuto che l ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dall ‘ opposta era fondata.
1.8. Il tribunale, sul punto, ha, innanzitutto, evidenziato che: -‘ la vicenda per cui è causa si inserisce nell ‘ ambito di un rapporto contrattuale intercorso tra l ‘ opponente e la società in
COGNOME ‘; -‘ l ‘ attività di componente del collegio sindacale è infatti riconducibile alla figura del mandato professionale oneroso, posto che sull ‘ organo nominato gravano, tra gli altri, i doveri di cui all ‘ art. 2403 c.c., da assolvere anche mediante i poteri conferiti ai sensi degli artt. 2403-bis e 2409, co. 7, c.c., con corrispettivo diritto alla retribuzione a carico della società ai sensi dell ‘ art. 2402 c.c. ‘; – il sindaco che agisce nei confronti della società per la corresponsione della propria retribuzione, riveste, pertanto, la posizione di creditore e, come tale, ‘ deve dare prova della fonte contrattuale del proprio diritto e può limitarsi ed allegare l ‘ inadempimento della parte debitrice del corrispettivo ‘; – la parte convenuta, a sua volta, ha la facoltà di sollevare, ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c., l ‘ eccezione di inadempimento, la quale integra una causa impeditiva, a norma dell ‘ art. 2697, comma 2°, c.c., del diritto di credito azionato e postula ‘ l ‘ allegazione, da parte dell ‘ eccipiente, di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato ricevuto ‘; – il sindaco, ai fini del superamento di tale eccezione, è, quindi, gravato della ‘ prova di avere correttamente e fedelmente adempiuto ai propri obblighi istituzionali in favore della società ‘ .
1.9. Nel caso in esame, il tribunale ha, in sostanza, ritenuto: – per un verso, che erano emerse ‘ plurime violazioni agli obblighi di vigilanza gravanti sui componenti del collegio sindacale, ivi compresa (quella) sulla verifica dell ‘ adeguatezza dell ‘ assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, anche in ottica di prevenzione della crisi ‘ (come la mancata verifica della correttezza dell ‘ importo per il quale è stato iscritto nel bilancio 2019 ‘ il debito erariale della società’ , la mancata vigilanza ‘sul mancato adempimento da parte della società dei versamenti d ‘ imposta secondo le rateizzazioni
concordate con l ‘ Erario ‘, la mancata rilevazione che la perdita emersa dal bilancio d ‘ esercizio 2019 ‘era stata ripianata utilizzando riserve (sovraprezzo azioni a copertura perdita) pur superando la perdita d ‘ esercizio il terzo del capitale sociale e l ‘ ammontare delle predette riserve ‘, ‘imponendosi pertanto l ‘ applicazione dell ‘ art. 2482 bis c.c .’, la non corretta contabilizzazione del ‘fondo svalutazione crediti relativo all ‘ esercizio 2019 ‘, ‘ non tenendo conto dei ‘crediti dubbi o in contenzioso ‘ e dei ‘crediti verso società in procedura concorsuale ‘) ; – per altro verso, che ‘ tali violazioni ‘ , oggetto di ‘ specifiche contestazioni ‘ da parte dell a Liquidazione opposta, non erano ‘ state efficacemente smentite da parte opponente che non ha offerto elementi probatori (che potevano agevolmente offerti in documentale) idonei a comprovare diligenza nell ‘ adempimento dell ‘ incarico ‘, e che tali ‘ censure ‘ erano, dunque , ‘ idonee a paralizzare la richiesta dell ‘ opponente in punto di pagamento del compenso complessivamente insinuato ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c. ‘.
2.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 25/10/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
2.2. La Liquidazione giudiziale ha resistito con controricorso.
2.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 26/1/2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.
2.4. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 1243 c.c., dell ‘ art.1460 c.c. dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione del credito al compenso
dallo stesso azionato, omettendo, tuttavia, di considerare che: la Liquidazione opposta, in sede di richiesta di esclusione dallo stato passivo del credito per cui è causa, si era limitata ad eccepire che tale credito doveva essere compensato ‘ con maggior credito vantato dalla procedura ‘ nei confronti dell ‘ opp onente a titolo di ‘ responsabilità professionale per non aver mosso alcun rilievo in ordine a gravi irregolarità poste in essere dall ‘ organo amministrativo ‘ ; – la Liquidazione, soltanto nel corso del giudizio, con una irrituale e non autorizzata memoria difensiva depositata il 6/9/2024, ha sollevato plurime eccezioni di inadempimento; – il tribunale, accogliendo tali eccezioni, ha, dunque, illegittimamente posto a fondamento della propria decisione fatti che il curatore ha tardivamente ed irritualmente dedotto soltanto in seguito alla proposizione del ricorso in opposizione e, per di più, senza concedere all ‘ opponente un termine a difesa, così impedendo allo stesso di replicare e confutare anche e soprattutto in via documentale; la Liquidazione giudiziale ha, d ‘ altra parte, violato l ‘ onere, che su di essa incombeva, di formulare una circostanziata e specifica allegazione di una concreta condotta inadempiente da parte dell ‘ opponente; – il curatore, infatti, ha omesso di indicare le gravi irregolarità, che l ‘ organo amministrativo avrebbe commesso, in ordine alle quali il collegio sindacale avrebbe dovuto muovere i propri rilievi; – l ‘ omessa indicazione di tali ipotetiche ‘ gravi irregolarità ‘ ha , dunque, impedito all ‘ opponente di approntare una specifica e puntuale difesa e di assolvere in tal modo all ‘ onere probatorio che sarebbe gravato sul medesimo; – il tribunale ha, dunque, violato sia l ‘ art. 1460 c.c., per aver ritenuto sussumibile nell ‘ eccezione di inadempimento la generica contestazione sollevata dal curatore, sia l ‘ art. 2697 c.c., per aver ritenuto assolto l ‘ onere della prova
incombente sul curatore e non assolto l ‘ onere della prova incombente sul creditore opponente.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 127ter c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione del credito al compenso dallo stesso azionato in ragione dell ‘ affermata fondatezza dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dalla Liquidazione opposta, omettendo, per contro, di considerare che: – il curatore, a seguito della notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo, si è costituto in giudizio in data 14/6/2024; – il tribunale, con provvedimento del 2/7/2024, reso a seguito dell ‘ udienza del 25/6/2024, si è limitato a fissare una nuova udienza, ai sensi dell ‘ art. 127ter c.p.c., per il giorno 17/9/2024, assegnando alle parti il termine perentorio sino al 12/9/2024 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze, eccezioni e conclusioni; – il curatore, dopo aver formulato, mediante il proprio rituale atto di costituzione, unicamente l ‘ eccezione d ‘ improcedibilità del ricorso in opposizione, ha, tuttavia, proceduto, in luogo delle note scritte contenenti soltanto istanze, eccezioni e conclusioni, a depositare arbitrariamente una nuova memoria difensiva, con la quale ha preteso di sanare il difetto di allegazione e contestazione oramai inevitabilmente verificatosi, formulando, per la prima volta, le eccezioni di inadempimento ex art. 1460 c.c. cui il precedenza non aveva neppure accennato; – l ‘ opponente, quindi, non ha potuto fare altro che chiedere, nelle note di trattazione scritta, e cioè l ‘ unico atto il cui deposito era stato autorizzato, la concessione di un termine a difesa per poter replicare e
procedere al deposito di ulteriore eventuale documentazione, utile a confutare le avverse deduzioni; – tale termine, tuttavia, non è stato concesso, e ciò ha comportato un rilevante e concreto pregiudizio processuale all ‘ opponente, che non è stato posto nella condizione di confutare, anche mediante prova documentale, le deduzioni della Liquidazione opposta; -l ‘ opponente, del resto, con le proprie note di trattazione scritta, ha tentato, per quanto possibile in relazione alla novità ai tempi ristretti ed alla sintesi imposta dall ‘ art. 127ter c.p.c., di replicare alle avverse deduzioni, senza ottenere riscontro alcuno in seno al decreto impugnato; – il tribunale ha, dunque, deciso la controversia ponendo a fondamento della pronuncia le tardive eccezioni in senso stretto, non rilevabili d ‘ ufficio, della parte resistente, omettendo qualsivoglia analisi dell ‘ originario thema decidendum , vertente sull ‘ eccezione di compensazione formulata dal curatore; – l ‘ opponente, dal suo canto, aveva allegato al proprio ricorso molteplici documenti, tra cui il verbale delle riunioni del collegio sindacale, il libro giornale 2019, il libro giornale dell ‘ anno 2019 nonché la documentazione di verifica del 2019, i quali dimostrano che l ‘ opponente, al pari degli altri membri del collegio sindacale, aveva puntualmente assolto ai proprio doveri di vigilanza sulle attività gestorie poste in essere dall ‘ organo di amministrazione nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull ‘ adeguatezza dell ‘ assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
3.4. L ‘ art. 207, commi 4, 5 e 6, c.c.i.i. prevede che: – il ‘ ricorso ‘ (contenente l’ opposizione allo stato passivo), ‘ unitamente al decreto di fissazione dell ‘ udienza, deve essere
notificato, a cura del ricorrente, al curatore … entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto ‘; -‘ tra la data della notificazione e quella dell ‘ udienza deve intercorrente un termine non minore di trenta giorni ‘; -‘ le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell ‘ udienza …’.
3.5. Nel caso in esame, è rimasto accertato che: – il decreto di fissazione dell ‘ udienza era stato comunicato all ‘ opponente solo in data 17/5/2024 e da quest ‘ ultimo notificato in data 29/5/2024; – il curatore, a seguito della notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo, si è costituto in giudizio in data 14/6/2024, deducendo l ‘ irritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell ‘ udienza da parte del ricorrente in quanto eseguita senza rispettare i termini previsti dall ‘ art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i..; – il tribunale, a seguito dell ‘ udienza del 25/6/2024, ha ritenuto, con decreto del 2/7/2024, che erano stati violati i termini di cui all ‘ art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i., ed ha, quindi, fissato, al fine di sanare tali vizi, una nuova udienza, a norma dell ‘ art. 127ter c.p.c., per il 17/9/2024, assegnando alle parti il termine perentorio sino al 12/9/2024; – il curatore, in data 6/9/2024, ha depositato la memoria difensiva nella quale ha dedotto l ‘ eccezione d ‘ inadempimento.
3.6. Tale decreto è senz ‘ altro corretto. La norma prevista dall ‘ art. 164, commi 1° e 3°, c.p.c., applicabile per la sua portata generale anche nel procedimento in esame (cfr. Cass. n. 25862 del 2014; Cass. n. 20396 del 2014), dispone, infatti, che: l ‘ inosservanza dei termini a comparire comporta la nullità dell ‘ atto introduttivo del giudizio, che è sanata dalla costituzione del convenuto, – il convenuto, tuttavia, può limitarsi a dedurre (come ha fatto il curatore) l ‘ inosservanza dei termini a comparire; – in quest ‘ ultima ipotesi, il giudice fissa una nuova
udienza ‘ nel rispetto dei termini ‘, rispetto ai quali, pertanto, dev ‘ essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalle parti.
3.7. L ‘ eccezione di inadempimento che il curatore ha dedotto nella memoria del 6/9/2024 era, dunque, tempestiva e, dunque, giuridicamente ammissibile.
3.8. Ciò premesso, rileva la Corte che: – nel giudizio d ‘ opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, anche di natura riconvenzionale (come l ‘ eccezione d ‘ inadempimento), ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini sul punto alcuna preclusione (Cass. n. 27940 del 2020; Cass. n. 33744 del 2022, in motiv.); – nel caso in cui il curatore introduca eccezioni nuove, e cioè deduca fatti estintivi, modificativi o impeditivi non allegati già in sede di verifica, il rispetto del principio del contraddittorio esige, tuttavia, che, in relazione ai contenuti e ai termini della nuova eccezione, sia concesso all ‘ opponente un termine per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (Cass. n. 22386 del 2019; Cass. n. 16628 del 2025, in motiv.); – tale conclusione, esposta con riguardo all ‘ opposizione allo stato passivo del fallimento, vale senz ‘ altro, a fronte di una disciplina rimasta sul punto del tutto immutata (cfr. l ‘ art. 99, commi 6° e 7°, l.fall.), anche per l ‘ opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, così come regolata dall ‘ art. 207, commi 6 e 7, c.c.i.i., nel testo anteriore alle modifiche apportate a tale disposizione, con l ‘ aggiunta del comma 11bis , dal d.lgs. n. 136/2024, entrato in vigore il 28/9/2024, e non applicabili (a norma dell ‘ art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 cit. e dell ‘ art. 8 del d.l. n. 78/2024, conv. con la l. n. 4/2025) al procedimento in esame e ai relativi atti.
3.9. Nel caso in esame, però, il ricorrente, che pure si è doluto della mancata concessione di tale termine, non ha in alcun modo indicato in ricorso quali difese avrebbe spiegato e quali documenti avrebbe depositato in sede di memoria di replica per contrastare l ‘ eccezione di inadempimento sollevata dal curatore, tanto più se si considera, come incontestatamente evidenziato dal pubblico ministero, che, a fronte dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dal curatore nella memoria del 6/9/2024, l ‘ opponente aveva potuto replicare, con la memoria del 12/9/2024, a tale eccezione, prendendo specificamente posizione nel merito delle censure rivoltegli, sia pur con argomenti poi disattesi dal decreto impugnato.
3.10. Quanto al resto, il tribunale ha, come visto, ritenuto la fondatezza dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dal curatore della liquidazione giudiziale sul duplice rilievo per cui: da un lato, l ‘ opposto aveva specificamente eccepito le plurime violazioni ai doveri inerenti alla carica in cui il sindaco opponente era incorso (come la mancata verifica della correttezza dell ‘importo per il quale è stato iscritto nel bilancio 2019 ‘ il debito erariale della società ‘, la mancata vigilanza ‘ sul mancato adempimento da parte della società dei versamenti d ‘ imposta secondo le rateizzazioni concordate con l ‘ Erario ‘, la mancata rilevazione che la perdita emersa dal bilancio d ‘ esercizio 2019 ‘ era stata ripianata utilizzando riserve (sovraprezzo azioni a copertura perdita) pur superando la perdita d ‘ esercizio il terzo del capitale sociale e l ‘ ammontare delle predette riserve ‘, ‘ imponendosi pertanto l ‘ applicazione dell ‘ art. 2482 bis c.c . ‘, la non corretta contabilizzazione del ‘ fondo svalutazione crediti relativo all ‘ esercizio 2019 ‘, ‘non tenendo conto dei ‘crediti dubbi o in contenzioso’ e dei ‘crediti verso società in procedura concorsuale ‘) ; – dall ‘ altro, tali ‘ plurime violazioni agli obblighi di
vigilanza gravanti sui componenti del collegio sindacale, ivi compresa sulla verifica dell ‘ adeguatezza dell ‘ assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società ‘ non erano ‘ state efficacemente smentite da parte opponente ‘, ‘ che non ha offerto elementi probatori (che potevano agevolmente offerti in documentale) idonei a comprovare diligenza nell ‘ adempimento dell ‘ incarico ‘, ed erano, dunque, ‘ idonee a paralizzare la richiesta dell ‘ opponente in punto di pagamento del compenso complessivamente insinuato ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c. ‘ .
3.11. Il tribunale, così ragionando, si è attenuto ai principi ripetutamente esposti da questa Corte (e di recente ribaditi: Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 2400 del 2024; Cass. n. 3459 del 2024)secondo cui, nel giudizio di verificazione conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista (come il sindaco della società poi fallita o liquidata) al compenso asseritamente maturato nei confronti della stessa, il curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale della società committente è legittimato a sollevare l ‘ eccezione d ‘ inadempimento (anche nel caso in cui si fosse prescritta la corrispondente azione: art. 95, comma 1°, l.fall. e art. 203, comma 1, c.c.i.i.) secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale: vale a dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso (come i contegni gestori, asseritamente contrari ai principi di regolare e corretta amministrazione, che ha l ‘ onere di dedurre e provare in giudizio quali fatti storici che avrebbero imposto al sindaco la condotta che, in relazione al mandato ricevuto, avrebbe dovuto tenere e non ha, invece, tenuto: Cass. n. 3922 del 2024, Cass. n. 34671 del 2024), la negligente o incompleta esecuzione, ad opera del professionista istante, della prestazione di vigilanza
dovuta, restando, per contro, a carico di quest ‘ ultimo l ‘ onere di dimostrare, a fronte delle circostanze di fatto dedotte e provate dal curatore, di aver, invece, esattamente adempiuto per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera (cfr. Cass. SU n. 42093 del 2021).
3.12. In tema di prova dell ‘ inadempimento di un ‘ obbligazione, infatti, il creditore che agisca per l ‘ adempimento di un ‘ obbligazione contrattuale e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti, deve soltanto provare la fonte del suo diritto (e cioè del contratto e del relativo termine di scadenza), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell ‘ inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore convenuto l ‘ onere di provare il fatto estintivo dell ‘ altrui pretesa, costituito dall ‘ avvenuto adempimento (Cass. SU n. 13533 del 2001).
3.13. Si tratta, peraltro, di un criterio di riparto dell ‘ onere della prova applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga, com ‘ è accaduto nel caso in esame, dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento di cui all ‘ art. 1460 c.c. poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l ‘ altrui inadempimento (o l ‘ inesatto adempimento) alle obbligazioni assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a quest ‘ ultimo, che ha agito in giudizio, l ‘ onere di provare di aver esattamente adempiuto alle stesse (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 3527 del 2021).
3.14. Ne consegue che, ove il preteso creditore (come il sindaco della società fallita o liquidata) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell ‘ esclusione di un credito (al
compenso maturato) del quale aveva chiesto l ‘ ammissione, il curatore, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l ‘ accoglimento in tutto o in parte, l ‘ eccezione di totale o parziale inadempimento o d ‘ inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali (e cioè, com ‘ è accaduto nel caso in esame, la carenza di un effettivo controllo da parte del sindaco opponente in ordine alla correttezza dei bilanci della società e delle relative appostazioni), con (appunto) il solo onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del singolo caso (che ha, com ‘ è accaduto nel caso in esame, l ‘ onere di dedurre e dimostrare in giudizio con tutti i mezzi a tal fine utilizzabili), l ‘ inadempimento del sindaco istante ai suoi doveri (come quello di controllare la correttezza dei dati contabili e, più in generale, di vigilare sull ‘ adeguatezza dell ‘ assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato della società: artt. 2403 e 2409bis c.c.).
3.15. Spetta, poi, a quest ‘ ultimo il compito di provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall ‘ avvenuto esatto adempimento (che il tribunale ha, con apprezzamento in fatto, escluso), e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407 c.c.).
3.16. Dev ‘ essere, dunque, ribadito che: – l ‘ opposizione, con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito da compenso maturato nei confronti dell ‘ ente, è, in definitiva, contrastabile dal curatore mediante eccezione di totale o parziale inadempimento o d ‘ inesatto adempimento da parte del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; -in tale ipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, in
relazione alle circostanze di fatto, l ‘ inadempimento dell ‘ organo istante al dovere di vigilanza sull ‘ attività di gestione sociale, viene in rilievo, in capo all ‘ opponente, l ‘ incombenza di provare di aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (Cass. n. 3459 del 2024).
3.17. Né, d ‘ altra parte, può, sul punto, rilevare il fatto il fatto che le obbligazioni inerenti all ‘ esercizio di un ‘ attività professionale, come quelle che gravano sui componenti del collegio sindacale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato.
3.18. Non c ‘ è dubbio, in effetti, che il professionista, assumendo l ‘ incarico, s ‘ impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato (come, nel caso del sindaco, la legittimità e la correttezza dell ‘ intera gestione sociale) ma non anche a conseguirlo e che l ‘ inadempimento del professionista non può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dalla società committente, dovendo essere, piuttosto, valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell ‘ attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall ‘ art. 1176, comma 2°, c.c. (e, nel caso del sindaci, dall ‘ art. 2407, comma 1°, c.c.).
3.19. Il diritto del professionista al compenso (che nel caso dei sindaci è previsto dall ‘ art. 2402 c.c. e dev ‘ essere corrisposto anno per anno: Cass. n. 6027 del 2021), tuttavia, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico (e cioè la legittimità dell ‘ intera gestione sociale e la sua conformità ai principi di corretta
amministrazione: art. 2403, comma 1°, c.c.), richiede, nondimeno, che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, pur in difetto di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato (per la mancanza, ad esempio, di danno che ne sia conseguito), non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.) e giustifica, quindi, il rifiuto del committente, a norma dell ‘ art. 1460 c.c., al pagamento, in tutto o in parte, del compenso (in ipotesi) maturato.
3.20. Se, allora, l ‘obbligo di pagare la remunerazione ‘ si pone in rapporto di dipendenza diretta con il corretto espletamento delle funzioni determinate dalla legge e dal contratto sociale ‘, risulta, allora, evidente che : -‘ il pagamento del compenso non può ontologicamente restare indifferente alle possibili anomalie nell ‘ adempimento dei relativi obblighi di fonte eterodeterminata, dovendosi perciò escludere ogni preteso automatismo nel suo riconoscimento ‘ ; – in tal caso, pertanto, ‘ risulta giustificata l ‘ estensione, al rapporto remuneratorio intercorrente tra amministratore e società, del rimedio che l ‘ art. 1460 c.c. ha istituito per rafforzare l ‘ obbligo di adempimento delle obbligazioni nei contesti di corrispettività, anche se solo di natura lato sensu contrattuale ‘ , -‘ il giudice ‘, di conseguenza, ‘ è tenuto a procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contrapposte tenendo conto non solo dell ‘ elemento cronologico, ma anche (e soprattutto) dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, e della loro incidenza sulla funzione economicosociale del contratto (Cass. 12978/2002) ‘ (cfr. Cass. n. 29252
del 2021, in motiv., con riferimento al caso, ai fini in esame del tutto simile a quello di specie, dell ‘ amministratore della società).
3.21. L ‘ eccezione d ‘ inadempimento di cui all ‘ art. 1460 c.c. può essere, pertanto, opposta dal cliente che ha conferito l ‘ incarico (o dal curatore del relativo fallimento o della relativa liquidazione giudiziale) al professionista (come il sindaco) che abbia violato l ‘ obbligo di diligenza professionale, quando (come nel caso in esame) non sia stato dimostrato in giudizio che le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dal mancato conseguimento del risultato perseguito, non sono state, per la negligenza con cui sono state eseguite, oggettivamente funzionali, in tutto o in parte, alla soddisfazione degli interessi del primo, così come dedotti, per volontà delle parti o (come nel caso dei sindaci) della legge, nel contratto di prestazione d ‘ opera professionale tra loro intercorso ed abbiano, di conseguenza, negativamente inciso sull ‘ effettiva realizzazione (o possibilità di realizzazione) di tali interessi (cfr. Cass. n. 13207 del 2021).
3.22. Né, del resto, può rilevare il fatto che l ‘ inadempimento contestato al sindaco non abbia assunto carattere di gravità o non risulti aver arrecato un danno alla società committente: l ‘ eccezione d ‘ inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita, infatti, a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere (in tutto o in parte) in favore dell ‘ altro contraente che a sua volta non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione e, dunque, (salvo il limite della buona fede: Cass. n. 1690 del 2006) non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l ‘ azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati, e cioè, rispettivamente, la gravità dell ‘ inadempimento
dedotto e la dannosità dello stesso (cfr. Cass. n. 12719 del 2021).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere, di conseguenza, dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 2.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME