Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34711 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25731/2022 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in VIBO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 291/2022 depositata il 16/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 17 ottobre 2022 NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 291/2022, depositata 16 marzo 2022.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE che ha depositato anche atto il quale non può considerarsi peraltro quale memoria, difettandone i requisiti di legge.
Per quanto ancora d’interesse, con atto di citazione notificato in data 15/12/2009, RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 138.996,10 a favore di NOME. La società opponente contestava la pretesa creditoria di quest’ultimo denunciando gravi inadempimenti in relazione a due contratti: il primo concernente la fornitura di pietrame e scogli, il secondo avente ad oggetto il nolo di mezzi meccanici di lavoro, precisando che in relazione al primo contratto il Russo non aveva fornito il materiale corrispondente alla quantità e qualità contrattualmente previste, mentre relativamente al secondo contratto il Russo aveva fatturato noli non dovuti per una somma di euro 9.488,00.
La società opponente, inoltre, sosteneva di avere subito danni a causa dell’inadempimento dell’opposto, tenuto conto che le mareggiate del 22 -23.11.2008 avevano danneggiato la scogliera in costruzione con materiale scadente, con la conseguente
necessità del suo rifacimento; pertanto, lamentava a) di avere diritto alla restituzione delle somme pagate per la realizzazione della pista di collegamento alla scogliera smantellata dall’opposto, b) di avere diritto ad ottenere la condanna dell’ opposto al pagamento delle somme spese per la ricostruzione della pista, per il completamento ed il ripristino della scogliera, per l’acquisto presso terzi degli scogli necessari al ripristino di cui sopra, per la messa in opera dei mezzi marittimi, per il nolo presso terzi di escavatore cingolato, per i costi di manutenzione dei mezzi noleggiati per i danni da ritardi nella esecuzione di lavori. Pertanto, l’opponente chiedeva, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale la condanna alla somma di euro 197.462,20.
Esaurita l’istruttoria, il primo giudice accoglieva l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le restanti domande avanzate dalle parti, compresa la domanda riconvenzionale della opponente, con condanna di COGNOME NOME alla rifusione delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE
Proposto appello da entrambe le parti, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del giudice di prime cure.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘violazione e falsa applicazione di legge e nullità della sentenza ex art. 360, n. 3 e 4 cpc ai sensi dell’art. 112 cpc per avere la Corte d’Appello di Catanzaro pronunciato extra petita in ordine alle domande delle parti relative al contratto di nolo’ in quanto la Corte di merito, sarebbe incorsa nel vizio di extra petizione relativamente ad una diversa e mai prospettata interpretazione dell’estensione dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. anche al contratto di nolo.
Con il secondo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 e 5 cpc degli art. 1362, 2967 cc e 115 e 116 cpc. ‘Omesso esame di fatti decisivi che hanno costituito oggetto di contraddittorio tra le parti in ordine all’invocato collegamento negoziale sub specie di presupposizione’ in relazione alla ritenuta assenza di collegamento negoziale tra il contratto inter partes e il contratto d’appalto stipulato da Calabria RAGIONE_SOCIALE e la Provincia di Vibo, per il quale quest’ultima aveva superato il collaudo delle opere.
Con il terzo motivo , denuncia Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 e 5 cpc degli artt. 1460 e 2697 cpc, e artt. 115 e 1116 cpc. Omesso esame di fatti decisivi che hanno costituito oggetto di contraddittorio tra le parti in ordine ai criteri logici e di buona fede di cui all’art. 1460 cpc .
Con il quarto motivo denuncia Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 cpc co. 1, n. 3 e 5 in relazione agli artt. 2967 cc e 115 e 116 cpc . Omesso esame di fatti decisivi che hanno costituito oggetto di contraddittorio tra le parti con l’assunta prova testimoniale dell’Ing. COGNOME e dalla necessità dell’ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti dell’amministrazione della Provincia di Vibo Valentia, erroneamente ritenuta irrilevante ai fini del decidere. La deduzione è orientata a mettere in discussione la sentenza dove non ha dato rilievo al fatto che la fornitura fosse avvenuta nel pedissequo rispetto delle indicazioni della Calabria RAGIONE_SOCIALE e che le opere fossero state accettate e ratificate in tutte le pesate dalla committente finale , e precedute dalle relative bolle.
Il primo motivo è infondato.
La violazione del principio fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunziato si verifica non soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della
mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la ” causa petendi ” dedotta in giudizio, con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.
Consegue che è viziata da errore in procedendo la sentenza con la quale il giudice qualifichi la domanda non sulla base dei fatti dedotti, delle richieste avanzate e delle ragioni e deduzioni poste a sostegno delle richieste, bensì della mera indicazione di norme di legge, con illegittima obliterazione di ogni altra indagine ( cfr. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 9911 del 07/10/1998; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24656 del 13/09/2024 ).
Nel caso in esame i giudici di merito, non sono incorsi in alcuna pronuncia extra petita , là dove sulla base delle eccezioni mosse in sede di opposizione al decreto ingiuntivo hanno qualificato come eccezione ex art. 1460 c.c., relativa all’inadempimento contrattuale del Russo, la contestazione, inserita nell’atto di opposizione sia con riferimento alla fornitura dei materiali lapidari in questione (oggetto di un contratto), sia con riferimento alla eccedenza dei noli di macchinari fatturati ( oggetto di un secondo contratto), rispetto a quelli effettivamente eseguiti, valutando il nolo di macchinari, contestato quanto alla sua effettiva esecuzione, intimamente collegato alla prestazione oggetto dell’obbligazione, rappresentato dalla fornitura di massi di categoria IV, denunciata come non esattamente adempiuta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Si tratta di censura avverso una sentenza doppiamente conforme che ha ritenuto, sulla base dei fatti portati all’esame del giudice, come l’intervenuto collaudo e approvazione delle opere relative al contratto stipulato ‘a monte’ tra la società RAGIONE_SOCIALE e l’ente provinciale, non rilevasse ai fini della valutazione delle opere svolte, a valle, da NOME COGNOME
contestate da RAGIONE_SOCIALE quanto alla loro inesatta esecuzione.
La censura è, in rito, inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., in quanto si tratta di ‘doppia conforme’ in ordine alla constatata insussistenza di un collegamento causale ( in termini di presupposizione) tra il contratto inter partes e il contratto d’appalto stipulato da Calabria RAGIONE_SOCIALE e la Provincia di Vibo ( tra le tante, cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023). Nel caso concreto la sentenza impugnata ha rilevato che la prestazione fatturata era contestata in quanto presentava difformità qualitative e quantitative rispetto alle previsioni contrattuali relativamente a ton.13.663,78 di scogli di I° cat ( con minor fornitura di Ton 481) e che l’eccezione di inadempimento sollevata fosse provata a termini dell’art. 1460 c.c. , non avendo il Russo il proprio esatto adempimento, e l’inadempimento contestato non fosse di scarso rilievo.
La terza censura è inammissibile quanto alla denuncia di violazione in iure della norma di cui all’art. 1460 c.c., poiché essa non si confronta né con la sentenza, né con il principio di cui alla sentenza di Cass. SS.UU. n.13533/2001, correttamente richiamato e applicato dai giudici di merito, in base al quale, nella ripartizione dell’onere della prova in tema di inadempimento contrattuale nel rapporto processuale tra fase monitoria e fase di opposizione, il creditore opposto, quale attore sul piano sostanziale, deve provare la esistenza del credito, mentre incombe sul debitore opponente l’onere di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di eccezione di inadempimento, invece, i ruoli risultano invertiti, in quanto il debitore eccipiente si limita ad allegare l’altrui inadempimento ed è il creditore a dovere per converso dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora avvenuta scadenza dell’obbligazione (tra le ultime, v.
Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 17956 del 28/06/2024; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Per quanto riguarda la censurata omissione di fatti rilevanti in ordine alla rilevata ‘non scarsa importanza degli eccepiti inadempimenti’ e della assunta corrispondenza a buona fede e a un criterio di proporzionalità del rifiuto di pagamento della controprestazione opposto dalla opponente, con il medesimo motivo si censurano inammissibilmente valutazioni in fatto effettuate dalla corte di merito ex art. 1460 c.c., mascherandole come errata applicazione della norma de qua tuttavia non più sindacabili ex art. 360 n. 5 c.p.c. alla luce dell’ art. 348 ter c.p.c., per effetto della valutazione doppiamente conforme operata dai giudici di merito, non adeguatamente impugnata sotto tale profilo, per quanto sopra già detto.
La quarta censura è inammissibile in quanto, in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’ art. 366 n. 4 c.p.c., non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi , là dove ha ritenuto irrilevante che l’appalto stipulato da RAGIONE_SOCIALE con la Provincia di Vibo Valentia fosse andato a buon fine, posto che i contratti del Russo si riferivano ad opere subappaltate da RAGIONE_SOCIALE di cui da quest’ultima era contestato il parziale inesatto adempimento. Da qui si spiega la ragione della mancata considerazione delle prove acquisite sul punto e della ritenuta irrilevanza dell’istanza di esibizione formulata nei confronti della P.A.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi
euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 5/12/2024