Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35989 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35989 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 781/2019 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore dr. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
Avverso il decreto Tribunale di Bologna nr. 3706/2019 depositato in data 12/11/2018 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione ex art. 9 8 l. fall proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto con il quale il G.D. al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo rigettando la domanda dell’opponente di ammissione dei crediti di € 180.000, in privilegio ex art 2761 c .c. e 2768 c.c. e di € 250.000 in privilegio ex art 2768 c .c., pretesi a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’inadempimento da parte della RAGIONE_SOCIALE poi fallita agli obblighi derivanti dal contratto di trasporto con la stessa stipulato, nonché ulteriori due domande, di ammissione con riserva di crediti di regresso, sul rilievo (fra l’altro) dell’esistenza d i un maggior credito risarcitorio – opposto in compensazione dal curatore – spettante a RAGIONE_SOCIALE, ex artt. 2497 c.c. e 2043 c.c., per abuso dell’ attività di direzione e coordinamento svolta nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE congiuntamente ad altri soggetti.
1.1 Il tribunale ha escluso che pote sse essere accolta l’eccezione di compensazione, in quanto il controcredito risarcitorio non era né certo né liquido e/o di pronta soluzione; ha tuttavia ritenuto che i fatti dedotti dal curatore in ordine alle condotte di abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento r ealizzate da RAGIONE_SOCIALE fossero provati e andassero riqualificati, ai sensi dell’art. 1460 c.c. , sub specie di eccezione di inadempimento contrattuale, idonea a ‘paralizzare’ la domanda dell’opponente .
2 Il decreto, pubblicato il 12.11.2018, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo COGNOME denuncia la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il tribunale pronunciato ultra-petita , là dove ha qualificato in termini di eccezione di inadempimento, mai sollevata dal curatore, l’eccezione di compensazione da questi svolta con riferimento al credito risarcitorio vantato dalla fallita in ragione della violazione, da parte di essa ricorrente, dei doveri di corretta gestione imprenditoriale e societaria sanciti dall’art 2697 c .c.
2 Col secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art 99 l.fall., la ricorrente lamenta che il tribunale abbia dichiarato inammissibile la documentazione da essa allegata alla memoria di replica, in realtà già prodotta con l’atto di opposizione allo stato passivo.
3 Con il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 99, l. fall. e degli artt. 1460 e 2967 c.c. , COGNOME contesta che il RAGIONE_SOCIALE avesse dato prova dei fatti dedotti a fondamento dell’ eccezione,
4 Con il quarto e il quinto motivo, che prospettano violazione degli artt. 93 e 99 l.fall. e 2697 c.c., la ricorrente lamenta la mancata ammissione dei crediti insinuati, tutti provati sia nell’ an che nel quantum.
5 Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.
5.1 Secondo quanto riportato alla pag. 4 del decreto impugnato la curatela aveva dedotto ‘ la violazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE controllante ex art. 2497 cc, dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale a proprio vantaggio ed in danno della controllata RAGIONE_SOCIALE all’epoca in bonis. La curatela opposta, in particolare, ha contestato alla RAGIONE_SOCIALE opponente una responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento … ‘ : id est, una condotta illecita, idonea a determinare l’insorgere di
obbligazioni risarcitorie in capo al responsabile e, conseguentemente, di un credito in favore del danneggiato che, ove certo liquido ed esigibile, può essere opposto in compensazione al diverso credito vantato dall’autore della condotta antigiuridica.
5.3 Orbene, RAGIONE_SOCIALE si è insinuata al passivo facendo valere crediti nascenti da un contratto di trasporto e/o da obbligazioni delle quali rispondeva in via solidale con la fallita, che non hanno alcun collegamento con il prospettato controcredito risarcitorio, derivante da diverso titolo costituito dall’ abusiva attività di direzione e coordinamento.
5.4 Non risulta, invece, che il RAGIONE_SOCIALE abbia eccepito la mancata o inesatta esecuzione da parte di RAGIONE_SOCIALE della prestazioni riferite ai contratti di trasporto e agli altri crediti di cui è stata chiesta l’ammissione.
5.5 Ciò nondimeno, il tribunale ha applicato il rimedio dell’autotutela prevista dall’art. 1460 c .c., a tenore del quale ‘ nei contratti a prestazione corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla sua prestazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria ‘ , limitandosi ad osservare (con argomento evidentemente privo di qualsivoglia rilievo rispetto alla decisione assunta) che, secondo il più condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento ha natura contrattuale.
5.6 Il giudice del merito ha dunque accolto un’eccezione che il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto, così incorrendo, prima ancora che nel vizio consistito nell’errata applicazione dell’art. 1460 c.c. , nella violazione del disposto di cui all’art . 112 c.p.c.
6 Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà
anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 novembre