Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1379 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
sul ricorso 1250/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati i INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
· GLYPH contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO
presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Denominata RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende con gli avvocati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, unitamente e congiuntamente tra loro;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 4353/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/9/2022 Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che: GLYPH
1250/2020
NOME COGNOME decedeva 5 giugno 1990 lasciando con testamento tutta la sua ampia eredità a RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, dei quali era zio agivano in più cause per acquisire l’eredita così perduta. Interveniva NOME COGNOME, che acquistava i pretesi diritti successori di NOME, NOME COGNOME, e in seguito stipulava con NOME COGNOME, il 4 dicembre 1992, un accordo in cui in cambio del 20% di quanto sarebbe stato recuperato egli si assumeva la gestione dei contenziosi e le relative spese.
In data 8 giugno 2007 il NOME stipulava una transazione con la suddet RAGIONE_SOCIALE, ottenendone il 15% del valore dell’eredità – 100 milioni di eur all’insaputa di ciò, NOME COGNOME stipulava il 19 giugno 2007 u transazione con la stessa RAGIONE_SOCIALE (sottoscritta anche dNOME RAGIONE_SOCIALE per l’ipotesi che la RAGIONE_SOCIALE venisse meno o fosse dichiarata nulla) chiudendo la sua controversia dietro il pagamento da part della RAGIONE_SOCIALE di C 2.360.000.
Il NOME GLYPH p-u-ntO) convenivkNOME NOME COGNOME davanti al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, chiedendo, in esecuzione dell’accordo del 4 dicembre 1992, Dv20’% di quanto da lei ricevuto dall RAGIONE_SOCIALE. La COGNOME si costituiva e veniva così ad apprendere l’esistenza del transazione stipulata tra il NOME e la RAGIONE_SOCIALE medesima.
Conseguentemente la COGNOME, con atto di citazione del 17 ottobre 2011, conveniva davanti al Tribunale di Milano il NOME, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per ottenerne il risarcimento dei danni nella misura di 30.685.431,70, per quanto qui interessa basando la domanda risarcitoria nei confronti del COGNOME, oltre che su dolo incidente ex articolo 1443 riguardante la transazione del 19 giugno 2007, anche su inadempimento dell’accordo del 4 dicembre 1992. I convenuti resistevano e il Tribuna rigettava con sentenza del 20 giugno 2016.
Presentavano allora appello gli eredi di NOME COGNOME nelle more deceduta, cioè NOME, NOME e NOME COGNOME; resistevano il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello di Mila rigettava il gravame con sentenza del 30 ottobre 2019.
I COGNOME di COGNOME hanno presentato ricorso, c:omposto di quattro motivi; il COGNOME si è difeso con controricorso, e con un unico controrico sono difese pure la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti e il COGNOME hanno depositato memoria.
Considerato che:
1.1 4 primo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n c.p.c., omesso esame su fatto discusso e decisivo: vizio nell’interpretazio della comparsa di risposta del COGNOME.
In primo grado, costituendosi, il NOME – espongono i ricorrenti – a concluso la comparsa di risposta chiedendo la rimessione per competenza territoriale della causa al Tribunale di Roma, e in subordine la sospensione articolo 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunal
Firenze, sezione di Pontassieve, in merito chiedendo poi il rigetto de domanda; solo nella prima memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c. aveva poi introdotto un novum, vale a dire “l’asserito l’inadempimento della COGNOME ad asseriti obblighi informativi”, da cui traeva eccezion inadempimento, aggiungendo nelle conclusioni la domanda, posta in subordine, di dichiarare l’inadempimento della COGNOME agli obblighi de scrittura privata del 4 dicembre 1992.
Per la novità di argomento e di eccezione ex articolo 1460 c.c., “le parti a ne contestavano l’inammissibilità, sia in primo grado sia in secondo grado”, p introduzione tardiva, che rappresentavano pure nel secondo motivo d’appello. Quest’ultimo, peraltro, è stato disatteso dNOME corte territoriale, med l’esame di un passo della comparsa di risposta che ha ritenuto abbia “chiari nella memoria ex art. 183”, invocando pure giurisprudenza di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2, ord. 28 novembre 2017 n. 28385 – in ordine all modificabilità della domanda ex articolo 183 c.p.c. quanto a petitum e/o causa petendi purché la modifica sia connessa NOME vicenda sostanziale e non costituisca lesione della difesa di controparte o comunque non prolunghi tempi processuali.
I ricorrenti osservano nella presente censura che l’eccezione di inadempimento manifesta la “volontà del convenuto di contrapporre all’attore in modo no equivoco un suo previo inadempimento”, e che il giudice d’appello ha ravvisato detta eccezione nelle seguenti parole che si rinvengono a pagina 9 dell comparsa di risposta: “e reciprocamente dell’eventuale inadempimento della .. COGNOME all’obbligo di informare il Si/vera della conclusione della tratta Tuttavia il relativo paragrafo della comparsa di risposta – notano anco ricorrenti – verteva esclusivamente sull’illustrazione degli eventuali eff giudizio milanese del giudizio di Pontassieve “con il solo ed unico fin supportare la propria istanza di sospensione” ai sensi dell’articolo 295 c. (quale dimostrazione di questo asserto viene riportato integralmente paragrafo C della comparsa di risposta); pertanto, se la corte territo avesse rispettato le norme ermeneutiche relative agli atti processuali id est le
norme interpretative dei contratti, dotate di portata generale -, avre dovuto, in forza dell’articolo 1363 c.c., “contestualizzare singole parole/f Dunque il giudice d’appello aveva errato nel “non esaminare l’interezz dell’argomentazione e la sua finalità difensiva (ottenere la sospensione d giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della sentenza toscana che poteva esse rilevante per il giudizio milanese)”: aveva infatti estrapolato una fras contesto, attribuendole “una valenza difforme da ciò che la parte stessa volev rappresentare”, non tenendo in conto neppure che l’eccezione va “sollevata in modo non equivoco”.
Sostengono altresì i ricorrenti che lo stesso COGNOME, nella compa conclusionale del primo grado, aveva ammesso di aver sollevato l’eccezione ex articolo 1460 c.c. nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c. L’eccezione quindi era stata tardiva, il che travolge il giudizio della d’appello sull’ammissibilità della domanda nuova proposta dal COGNOME nel suddetta memoria. Ne deriva che “il giudice del merito non poteva decidere .. procedendo ad una valutazione comparativa della condotta delle parti” perché l’eccezione di inadempimento era “tardiva e inammissibile” e “la domanda riconvenzionale proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. doveva essere ritenuta parimenti tardiva, non consistendo in una modificazione o precisazion di fatti ed argomenti già dedotti all’atto della costituzione”.
1.2 In primis, va rilevato che il Tribunale, nella premessa motivazionale dell sua sentenza dedicata NOME descrizione delle vicende processuali, manifesta d intendere che l’eccezione ex articolo 1460 c.c. era stata sollevata “in comparsa di costituzione a pagina 9 e meglio precisata in memoria” depositata ai sensi dell’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c.
Il ricorso, invero, nella illustrazione dei fatti processuali – e precisamen pagine 6-7 -, riporta che il primo giudice aveva ritenuto fondata l’eccez suddetta e aveva comparato il conseguente inadempimento della COGNOME con la condotta del COGNOME, ritenendo prevalente l’inadempimento della COGNOME all’articolo 7 dell’accordo del 4 dicembre 1992 rispetto “all’inadempimento principale del COGNOME di sostenere i costi dei processi”.
Il Tribunale infatti, dato atto che nessuna delle due parti si era cur informare l’altra, si era così espresso (lo riporta il ricorso a pag omettendo un verbo ma lasciando comunque ben comprendere):
“In concreto, confrontando quanto pattuito nel contratto (art. 7) comportamento delle parti in corso di rapporto con riferiment all’inadempimento del COGNOME di farsi carico di ogni spesa … deve ritenersi tale ultimo inadempimento sia nella lettera del contratto che comportamento delle parti … meno grave di quello relativo NOME mancat comunicazione della transazione in corso da parte della COGNOME. Da quanto premesso consegue la ritenuta prevalenza de/l’inadempimento della marchesa COGNOME NOME clausola 7 del contratto rispetto all’inadempimento del Si/ver sostenere i costi dei processi. Questo giudice ritiene perciò di poter rigetta domanda di parte attrice sui medesimi presupposti ex art. 1460 c.c. rispetto quali è stata rigettata la domanda di Si/vera avanti al tribunale di Pontassie
1.3 Nella premessa del ricorso, poi, si richiama il secondo motivo d’appello, c lamenta l’accoglimento dell’eccezione ex articolo 1460 c.c. in quanto tardiva.
Al riguardo effettivamente la corte territoriale risponde come esposto presente primo motivo di ricorso e anche nella premessa stessa del ricorso laddove (pagine 8-9) si illustra la sentenza impugnata su tale questione. pertanto dotata sine dubio di autosufficienza a censura qui promossa.
Nel suo controricorso il COGNOME oppone che il motivo non censura – come dovrebbe ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. – un fatto stor criticando invece un’operazione logica, e sostiene altresì che il motivo sareb inammissibile perché non decisivo, essendo stata l’asserita tardivi dell’eccezione superata comunque dNOME giurisprudenza invocata dal giudice d’appello, la già indicata Cass. sez. 2, ord. 28 novembre :2017 n. 28385, (t gli arresti massimati le sono state in seguito conformi – si rilev completezza – Cass. sez. 6-1, ord. 25 maggio 2018 n. 13091, Cass. sez. 3, ord. 14 febbraio 2019 n. 4322, Cass. sez. 3, ord. 28 novembre 2019 n. 31078 e Cass. sez. 3, ord. 16 febbraio 2021 n. 4031).
1.4 In realtà, il motivo in esame censura l’accoglimento di una eccezion tardiva, e pertanto va riqualificato nella fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 360 c.p.c. La giurisprudenza invocata dal giudice d’appello anche nel controricorso COGNOME – viene utilizzata proprio (e quindi non è questione “scindibile” dNOME proposizione della censura, così da renderla no decisiva) per affermare proprio, nell’ottica della corte territoriale suddetto controricorso, si nota ad abundantiam), che l’eccezione non era affatto tardiva.
Peraltro, per qualificarla tempestiva o tardiva occorre evidentemen interpretare la comparsa di risposta anche in relazione poi NOME memoria di c all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c.; ed è ben noto che proporre un eccezione non esige forme sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte a sollevarla sia inequivocamente desumibile dalle sue difese comunque dNOME sua correlata condotta processuale, vaglio interpretativo, questo, riservato al giudice di merito, e che, se ancorato a corretti cri ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità. L rilevazione e l’interpretazione del contenuto degli atti processuali sono in riservate al giudice di merito, rimanendo insindacabili in sede di legitti tranne se la censura che investe l’interpretazione della volontà della pa espressa nell’atto processuale evidenzia “un vizio consistente nella alterazio del senso letterale”-, applicandosi soltanto “il criterio ermeneutico vol indagare la intenzione che emerge dal testo dell’atto, secondo il signific fatto palese dalle parole e dNOME loro connessione logica come evincibile da complessiva lettura del suo contenuto, tenuto conto della situazione giuridi dedotta in giudizio e dello scopo pratico perseguito dall’istante” (S.U. 10 l 2003 n. 10840 e S.U. 13 febbraio 2007 n. 3041), “restando invece esclusi gli altri criteri ermeneutici” previsti per i negozi che riguardano “la ricerca idem placitum consensus delle parti che hanno stipulato l’accordo” (Cass. sez. 3, 9 marzo 2004 n. 4754; Cass. sez. 1, 24 novembre 2011 n. 24847; Cass. sez. 3, 9 dicembre 2014 n. 25853; così pure la recente Cass. sez. 3, 10 marzo 2021 n. 6762, in motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A-c’ GLYPH v, 1.5 GLYPH motivo, quindi, a ben guardare,’ denunciaLk-violazione di norme ermeneutiche nella interpretazione della comparsa di risposta, e conclude criticando, pur sinteticamente, anche l’applicazione della giurisprudenza che corte territoriale invoca, perché sostiene – come si è visto – che il g d’appello abbia errato nel ritenere tempestiva “la domanda riconvenzionale proposta nella prima memoria”, in quanto non sarebbe consistita “in una modificazione o precisazione di fatti ed argomenti già dedotti all’atto d costituzione”.
A prescindere dal fatto che la giurisprudenza richiamata concerne la domanda e non l’eccezione, quel che qui rileva comunque è che essa riguarda la possibilità di modificare/precisare entro l’ambito della “vicenda sostanzial che non porta certo a legittimare l’introduzione di un vero e proprio novum. E nel caso de quo, applicando il canone ermeneutico della contestualizzazione di cui all’articolo 1363 c.c. (riconosciuto come applicabile anche da chi rit non indiscutibilmente, che non siano per gli atti processuali utilizzab ulteriori criteri ermeneutici dettati dal codice civile), deve allora giun affermare che la Corte d’appello ha errato perché tutto il paragrafo coinvo riguarda esclusivamente la sospensione? Non è questa la soluzione che emerge.
Invero, il paragrafo suddetto già comprende ed esl:erna la questione dell’inadempimento della COGNOME: vi si afferma infatti che, quanto “all’ass inadempimento del COGNOME agli obblighi derivanti dNOME scrittura privata 4/12/1992″, rileva la decisione che sarà presa in Toscana, ove, se la scritt non risulta invalida o non più efficace (“prescritta, risolta”), “il Giudice la domanda del NOME, ed allora l’accordo … è valido ed efficace, e quin potrà discutere dell’esistenza o meno dell’obbligo del NOME NOME informat sull’andamento della transazione … e di un suo eventuale inadempimento e reciprocamente dell’eventuale inadempimento della sig.ra COGNOME all’obbligo d informare il NOME della conclusione della transazione”.
1.6 Non è dunque sostenibile che la Corte d’appello non abbia applicato l’articolo 1363 c.c. per interpretare la volontà della parte che si costitui
quella comparsa di risposta. Ricondotto allora in termini di riqualificazio come si deve, visto il suo effettivo contenuto – al n.4, anziché a dell’articolo 360, primo comma, c.p.c., il motivo risulta infondato.
Sostengono i ricorrenti che l’eccezione ex articolo 1460 c.c. non era accoglibi in quanto la transazione del COGNOME avvenne 1’8 giugno 2007, mentre quella della COGNOME il 20 giugno 2007, onde il COGNOME “non poteva invocare giustificazione del proprio inadempimento, l’inadempimento previo della COGNOME“. Egli allora aveva già inadempiuto l’accordo stipulato con quest’ulti il quale prevedeva: “La decisione su una eventuale transazione sarà presa di comune accordo delle parti”. Non poteva dunque avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 1460 c.c., “perché l’obbligo informativo della COGNOME è posteriormente a quello del COGNOME“. Il giudice di merito, però, ad avviso ricorrenti non ha esaminato questo; se invece avesse correttamente tenuto conto della cronologia dei negozi avrebbe anche dovuto constatare che la ricostruzione del COGNOME “non era sorretta da buona fede ex art. 1175 c.c. n solo perché il suo inadempimento era anteriore a quello dell’attrice ma perch non era causalmente legato all’asserito inadempimento” di quest’ultima. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Cki 2.1 D- secondo motivo y denuncialAn riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo: omesso esame della cronologia delle transazioni stipulate dNOME NOME e dal NOME, e in parti dell’anteriorità della sottoscrizione di quella del NOME.
2.2 Questa doglianza si riferisce al terzo motivo d’appello (come emerge dall pagina 7 del ricorso), che la corte territoriale esamina a pagina 14 della sentenza, rilevando tra l’altro che l’inadempimento definitivo” addebitato COGNOME era l’avere “omesso dolosamente di ncitiziare la COGNOME” e poi, dopo ave negato che sussistesse l’obbligo informativo, pronunciandosi comunque implicitamente ma in modo agevolmente comprensibile – sull’inadempimento informativo del COGNOME laddove rimarca che vi era stato un “ininterro affiancamento” NOME COGNOME di quattro legali, che “rimasero sempre in cordi contatto coi colleghi che assistevano NOME“.
Dunque l’esame, che secondo la prospettazione del motivo non sussisterebbe, al contrario sussiste, avente per oggetto gli elementi che secondo la cor territoriale sono pertinenti e del tutto dirimenti; né, d’altronde, tale esam essere scrutinato dal giudice di legittimità nel suo contenuto, cioè scendendo merito. Il motivo è pertanto infondato.
3.1 GLYPH terzo motivo denuncia’ i ‘Violazione e/ci , falsa applicazione degli articoli 1374, 1362, 1363 e 1369 c.c. sulla determinazione delle obbligazioni del NOME nell’accordo del 4 dicembre 1992.
Anche questa censura si connette con il terzo motivo di appello, rimarcando che in esso si criticava il Tribunale laddove aveva ritenuto inesistente l’ob informativo del NOME. I ricorrenti affermano che la corte territori aderito “pedissequamente” al primo giudice, dichiarando che “nel testo dell’accordo … in capo al NOME non vi è alcuno specifico obbli informazione preventiva NOME associata”. Si argomenta quindi sul contenuto dell’accordo, per sostenere che il NOME era obbligato invece a informare COGNOME “dell’attività svolta e della transazione raggiunta” ai sensi degli 1710, secondo comma, e 1713, primo comma, c.c.; il giudice d’appello, inoltre, ad avviso dei ricorrenti, non ha valutato il fatto che le parti avevano obbligo di informazione pur in assenza di clausole scritte e ha pure disapplica le norme ermeneutiche contrattuali. Viene offerta una interpretazione de contenuto del contratto per dimostrare appunto che l’obbligo informativo del COGNOME sussisteva, quale “tipico dell’obbligazione gestoria” che egli av assunto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2 Il motivo risulta, a tacer d’altro, privo di interesse, giacché il precedente conduce, come sopra si è visto, a vagliare se il giudice d’appello h o non ha accertato se il COGNOME avesse informato adeguatamente la COGNOME; e ne è risultato che il giudice di merito ha ritenuto che l’informazione è s fornita, seppure in modo non diretto ma comunque equivalente proprio all’informazione diretta, tramite la squadra di legali che tutelava la COGNOME si trovavano in continuo contatto con i colleghi che tutelavano il NOME.
La censura, dunque, patisce di inammissibilità.
6-4 4.1 il quarto motivo denunciain riferimento all’articolo 360, primo n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175 e nonché violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale r l’esecuzione dell’accordo del 4 dicembre 1992.
Vi si riconosce che si censura, come nel motivo precedente, la decis giudice d’appello nel senso di mancato riconoscimento dell’inadempi dell’obbligo informativo da parte del COGNOME, lamentando che territoriale non ha valutato – in tal modo violando gli articoli 1175 e che “gli obblighi informativi rimasti pacificamente inade rappresentassero l’espressione di una esecuzione contrattuale conf legge”; la corte, anzi, ad avviso dei ricorrenti ha ritenuto app soltanto NOME COGNOME.
4.2 Quest’ultimo motivo si conforma come il precedente quanto all’in processuale visto il contenuto della decisione impugnata, e d’altronde una valutazione direttamente fattuale; patisce pertanto e inammissibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente co in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti NOME ri controparti delle spese processuali, liquidate c:ome da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. :1[15/2012, della sussistenza presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorre ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per
norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a NOME COGNOME le spese processuali, liquidate in un totale di C 7000, oltre a C 200 gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge e a rifondere RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE le spese processuali, liquidate in un totale di C 6000, oltre a C 200 per gli esborsi 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 22 settembre 2022
Il Presidente