Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23065 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1393/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE -ricorrente-
contro
ASL SALERNO, in persona del legale rappresentante
-intimataavverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI SALERNO n. 816/
2021 depositata il 01/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti dell’ASL, deducendo di avere erogato, nel triennio 2006 -2008, in regime di accreditamento provvisorio, prestazioni di riabilitazione e che nonostante l’adeguamento tariffario
approvato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 224/2009, le prestazioni erano state retribuite sulla base dell’importo delle rette stabilito dal previgente tariffario, sicché era ancora dovuta la differenza.
La ASL ha proposto opposizione che è stata accolta dal giudice di primo grado.
La società ha proposto appello, deducendo che l’opposizione della ASL era tardiva e in ogni caso che era stata omessa la pronuncia sulla eccezione di giudicato formatosi con il decreto ingiuntivo n. 4472/10, reso tra le stesse parti, nell’ambito del medesimo rapporto e per la medesima causale.
La Corte d’appello ha respinto il gravame, ritenendo corretta la decisione di primo grado sulla non tardività dell’opposizione della ASL, in quanto, pur se erano stati ridotti i termini per proporre opposizione, si trattava di una provvedimento che la parte non aveva richiesto e non era stato motivato; quindi era stato adottato invalidamente. Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto non fondata l’eccezione di giudicato, in quanto il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; ha rilevato che, in assenza del provvedimento suddetto, al decreto ingiuntivo invocato dalla parte non può attribuirsi la efficacia di giudicato, e analogamente per altri due decreti ingiuntivi, comunque allegati alla comparsa conclusionale.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi.
La ASL non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata trattata alla adunanza camerale del 15 maggio 2025, riconvocata in data 23 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 650 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c., per violazione di legge in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. La parte deduce che il decreto ingiuntivo di pagamento, nel quale era stato stabilito il termine (ridotto) di giorni 10 per la opposizione, è stato notificato all’ASL Salerno in data 28/06/2010, e che solo in data 22/09/2010, l’ASL Salerno proponeva opposizione deducendo la impossibilità di rispettare il termine per causa di forza maggiore, sussistente in quanto « quotidianamente vengono notificati all’ASL di Salerno centinaia di atti giudiziari, sui quali l’Ente deve svolgere la necessaria istruttoria per la verifica della fondatezza della pretesa ». La ricorrente deduce che, stante la tardività, non bastava rilevare, come ha fatto la Corte d’appello, la illegittimità del provvedimento di riduzione termini, ma occorreva anche rilevare la presenza o meno di una forza esterna costituita dalla forza maggiore o dal caso fortuito, nel caso di specie insussistente.
2. -Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha correttamente ritenuto nullo il provvedimento di riduzione del termine, rilevando che esso era privo di motivazione (v. Cass. 23418/2022), ed escludendo la motivazione per relationem -cioè con riferimento alle ragioni esposte dalla parte che ha chiesto la riduzione del termine -poiché la parte non aveva chiesto tale riduzione e non era stata esposta la ragione per cui il giudice l’aveva disposta d’ufficio.
Ritenuto nullo il provvedimento di riduzione dei termini, di conseguenza torna ad applicarsi il termine ordinario previsto dallo art. 641 c.p.c. (quaranta giorni), ed è pertanto con riferimento a questo termine che deve valutarsi la tempestività o meno dell’opposizione. Come dedotto da parte ricorrente (pag. 3 ricorso), il de-
creto ingiuntivo è stato notificato il 28 giugno 2010 e la opposizione è del 22 settembre 2010; quindi l’opposizione è stata notificata in tempo utile, tenendo conto della sospensione dei termini feriali (prima della riduzione introdotta dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014, convertito con mod., dalla legge n. 162 del 2014).
Pertanto, l’opposizione è da ritenersi tempestiva, senza necessità di verificare se la ragione adotta dalla ASL fosse o meno valida, non essendovi ritardo da giustificare.
3. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nonché per conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per omesso rilievo di un giudicato esterno rilevante per la decisione, vale a dire la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1103/2019. La parte deduce che nella comparsa conclusionale del giudizio di appello (all. 9), depositata il 3/2/2021 (presente nel fascicolo telematico di parte), alle pagine 8 e 14, è stata richiamata la sentenza n. 1103/2019, emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 18/7/2019 e depositata il 29/7/2019 (all. 10, già all. 4 alla comparsa conclusionale del 3/2/2021) e passata in giudicato (cfr. ultima pagina della citata sentenza), nella quale per il medesimo triennio 2006 -2008 è stato riconosciuto il diritto della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ASL di Salerno ad ottenere il pagamento dell’integrazione tariffaria secondo la delibera di aggiornamento della Giunta Regionale nr. 224 del 2009. Deduce che la Corte di Appello, nello affrontare la tematica del giudicato esterno, negletta dal giudice di prime cure, si è limitata ad analizzare la questione solo con riferimento a plurimi decreti ingiuntivi non opposti e favorevoli alla SILBA, ma non con riferimento alla citata sentenza. Rileva che il giudicato esterno può essere anche rilevato d’ufficio qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito.
4. -Il motivo è infondato.
La parte espone di avere eccepito il giudicato con la comparsa conclusionale depositata in grado di appello il 3/2/2012, nonostante si tratti – dichiaratamente – di sentenza depositata in data 29/7/2019 e passata in giudicato per difetto di impugnazione, quindi prima della udienza di precisazione della conclusioni; pertanto il giudice d’appello non aveva l’obbligo di rimettere la causa sul ruolo per discutere questa eccezione, trattandosi di giudicato formatosi anteriormente alla udienza di precisazione conclusioni e non ritualmente eccepito nel corso del giudizio (Cass n. 8982 del 15/05/2020; Cass. n. 27906/2011).
Il giudicato non può neppure essere eccepito per la prima volta in questa sede, posto che l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità (Cass. n. 5370 del 29/02/2024).
Quanto al resto, può qui ricordarsi che in tema di convenzionamento tra ASL e istituzioni sanitarie di carattere privato, l’accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell’insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l’ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti (Cass. n. 5213 del 27/02/2025)
Ne consegue il rigetto del ricorso.
ta.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intima-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, camera di consiglio riconvocata in data 23 giugno