Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n . 23840/2020 R.G. proposto da :
PRISTERÀ COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME-) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 598/2020 depositata il 4.6.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 12.11.2015 il Tribunale di Catanzaro ha accolto le domande dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica ( breviter : ATERP) di Catanzaro nei confronti dell’appaltatore NOME COGNOME relativamente a ll’appalto del 14.5.1993, relativo alla costruzione di dodici alloggi in Soveria Mannelli, ha accertato l’inadempimento dell’appaltator e, ha riconosciuto il diritto all’incameramento della cauzione definitiva e ha condannato il Pristerà al pagamento di € 15.751,94 a titolo di cauzione, rimasta insoddisfatta dall’assicuratore, e alla restituzione dell’anticipazione ricevuta per € 18.659,90, oltre interessi e spese.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello NOME COGNOME a cui ha resistito l’appellata ATERP.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 4.6.2020 ha respinto il gravame con aggravio delle spese del grado.
La Corte di appello ha escluso che dalla sentenza n.58 del 2010 del Tribunale di Catanzaro scaturisse il vincolo di giudicato invocato dal Pristerà, poiché tale sentenza aveva ritenuto inammissibili le domande riconvenzionali dello IACP, poi RAGIONE_SOCIALE, per irregolare costituzione in giudizio, e aveva rigettato le domande proposte dal Pristerà di risoluzione contrattuale, pagamento e risarcimento.
La Corte territoriale ha inoltre aggiunto che il rilascio della garanzia fideiussoria prestata per la cauzione e le anticipazioni non escludeva affatto la responsabilità diretta dell’appaltatore.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 10.9.2020 ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME svolgendo unico motivo.
Con atto notificato il 20.10.2020 ha proposto controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.
In data 21.10.2024 il ricorrente ha depositato provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.16, comma 2, della legge n.741 del 1981, che richiama il termine di cui all’art.46 del d.p.r. 1063 del 1962, nonché dell’art.2969 cod.civ. con conseguente improponibilità della domanda dell’ATERP.
Il ricorrente osserva che il contratto di appalto è stato rescisso in autotutela dall’ATERP di Catanzaro ai sensi dell’art.340 della legge 20.3.1865 n.2248, all.F, con delibera n.1595 del 2.11.1995, notificata il 9.3.1996, e invoca l’art. 16 della legge 741 del 1981, all’epoca vigente (poi abrogato dal d.p.r. 554 del 1999), sostitutivo dell’art.47 del capitolato generale per le opere pubbliche.
Secondo il ricorrente le domande dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto essere proposte entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rescissione (9.3.1996), mentre erano state avanzate tardivamente solo con atto di citazione notificato il 28.7.2012.
Il motivo appare infondato.
6.1. L’art.340 della legge 20.3.1865 n. 2248, Allegato F (abrogato dall’articolo 256 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, con decorrenza 1°.7.2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto) disponeva che l’Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l’appaltatore si renda colpevole di
frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l’appaltatore aveva ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed era passibile del danno che provenisse all’Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d’ufficio.
L’art.46 del d.p.r. 16.7.1962 n. 1063 disponeva che l’istanza per l’arbitrato doveva essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in cui era stato notificato il provvedimento dell’Amministrazione che aveva risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42. L’art.47 dello stesso d.p.r., come modificato dall’art.16 della legge 10.12.1981 n. 741, affermava che, in deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti, la competenza arbitrale poteva essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata e aggiungeva che quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda doveva essere proposta, entro il termine di cui all’articolo precedente (46), davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.
6.2. Il ricorrente invoca quindi il mancato rispetto da parte dell’ATERP di un termine di decadenza, che assume decorre sse dalla data di notificazione del provvedimento di rescissione.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di appalti pubblici, quand’anche al termine di cui all’art. 48 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si riconosca natura “perentoria”, al pari di quello previsto dall’art. 46 dello stesso d.P.R. n. 1063, la decadenza processuale che sanziona la mancata proposizione entro il termine di sessanta giorni computato in riferimento al termine stabilito per la notificazione dell’istanza di arbitrato ai sensi del citato art. 46 – delle domande della parte alla quale detta istanza sia stata, appunto, notificata, non può, reputarsi dettata a
protezione di un interesse pubblico superiore e, di conseguenza, essa non è sottratta alla disponibilità delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2968 e 2969 cod. civ.. Ne consegue che tale decadenza non può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è, quindi, opponibile da chi tardivamente l’eccepisca, giacché essa soggiace alla disciplina che attiene alla tempestività delle domande e delle eccezioni proposte nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il quale, risultando assimilabile all’appello, non consente, in forza dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., che vengano sollevate, in quella sede, “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”. (Sez. 1, n. 17630 del 10.8.2007).
6.3. Nella specie non risulta, né dal provvedimento impugnato, né dallo stesso ricorso, che la predetta eccezione sia stata proposta anteriormente dal ricorrente nell’ambito del giudizio di merito e certamente non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo e distratte ex art.93 cod.proc.civ. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, di cui pronuncia la distrazione in favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto che sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione