Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 32954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 32954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 291-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
avverso la sentenza n. 9117/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/10/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME espone di esser proprietaria di un fondo destinato ad attività imprenditoriale, attraversato dalla linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli, che, al Km INDIRIZZO, presenta all’interno dei suoi confini un passaggio a livello privato, intersecante una strada aziendale di accesso alla via pubblica.
In virtù di una convenzione stipulata nel 1996, la COGNOME ha avuto la dotazione di chiavi che consentivano l’apertura manuale del passaggio a livello affidato alla sua custodia.
RAGIONE_SOCIALE, che già il 24 maggio 2012 aveva comunicato il recesso da detta convenzione, con provvedimento prot. n. 4316/2017, convocava l’interessata per la sottoscrizione di un nuovo accordo regolante il regime temporaneo di custodia del passaggio a livello mediante un sistema di apertura automatizzata a richiesta, pena la preclusione dell’esercizio del diritto di attraversamento.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava tale atto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi: carenza di potere per essere stata disposta la chiusura del passaggio a livello senza potenziare la viabilità alternativa ex art. 1, comma 2, legge n. 315 del 1969; violazione di legge per omesso riconoscimento del giudicato derivante dall’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Ascoli Piceno, non impugnata; eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria.
Dopo una fase cautelare, il T.A.R. adito, con sentenza n. 555/2018, rigettava il ricorso e la soccombente proponeva appello al Consiglio di RAGIONE_SOCIALE con atto rubricato al n.r.g. 7300/2018.
Successivamente, con delibera n. 96/2019, RAGIONE_SOCIALE approvava, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto delle opere relative alla soppressione definitiva del passaggio a livello in controversia e l’adeguamento della esistente viabilità comunale alternativa volta a consentire il collegamento del fondo alla via pubblica, con liquidazione all’interessata dell’indennizzo spettante.
RAGIONE_SOCIALE impugnava anche tale atto con ricorso al T.A.R. Marche, in contraddittorio con la società e con il Comune di Colli del Tronto proprietario della strada, chiedendone l’annullamento per violazione ‘dell’art. 13 del d. lgs. n. 285/1992 e del D.M. Trasporti n. 6792/2001 e successive modifiche e integrazioni’ nonché ‘per eccesso di potere per disparità di trattamento’.
Con sentenza non definitiva n. 373/2021, il T.A.R. adito respingeva alcune istanze ed eccezioni preliminari e riteneva infondate una serie di censure, disponendo altresì una ‘verificazione in contraddittorio’, affidata al dirigente del Settore viabilità della Provincia di Ascoli Piceno.
Con la successiva sentenza definitiva n. 790/2022, il medesimo T.A.R. rigettava il ricorso della COGNOME, la quale, sciogliendo la riserva di appello formulata avverso la sentenza non definitiva, gravava entrambe le decisioni innanzi al Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso rubricato r.g.n. 1588/2023.
Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 9117 del 2023, dopo aver disposto la riunione degli appelli proposti dalla COGNOME con i ricorsi n. 7300 del 2018 e n. 1588 del 2023, ha respinto le impugnazioni, confermando le sentenze di primo grado con una motivazione che viene sintetizzata nei limiti in cui possa rilevare nel presente giudizio, avuto riguardo ai motivi del ricorso per cassazione.
4.1. Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha innanzitutto disatteso il primo motivo dell’appello avverso la sentenza T.A.R. Marche n. 588/2018, con cui la COGNOME lamentava che il primo giudice, ritenendo legittimo il provvedimento R.F.I. n. 4316/2017, avrebbe avallato modalità di transito comportanti una diminuzione rilevante e
sostanziale delle modalità di godimento del suo diritto di proprietà, ‘che il T.A.R. non aveva il potere di limitare, ma solo di accertare in via incidentale, da cui anche il vizio di carenza di giurisdizione’.
In particolare, il Consiglio in appello ha rilevato, come il Tribunale, che l’assunto dell’interessata, secondo cui la stipula della convenzione comprimesse il suo diritto di passaggio sulla linea ferroviaria, ‘fosse manifestamente contraddetto dalla final ità della convenzione proposta con l’atto gravato, che era appunto quella di regolare detto diritto, ‘; si esclude ‘che le modalità di transito per cui è causa possano comportare un vulnus al diritto stesso’.
4.2. Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha poi disatteso il quarto e il quinto motivo di appello avverso la sentenza definitiva del T.A.R. Marche n. 790/2022 con i quali si ribadiva che ‘il diritto di ottenere da RAGIONE_SOCIALE. l’apprestamento della viabilità alternativa è un diritto potestativo non incisibile’ e si lamentava che la pronuncia gravata avesse violato ‘i limiti esterni della giurisdizione’.
Il Collegio ha ritenuto le censure prive di pregio, così argomentando: ‘La sentenza in parola non ha mai tratto le conclusioni lamentate dall’appellante, essendosi limitata a osservare, , che la soppressione del PL privato da parte di RAGIONE_SOCIALE si è inserita nel più ampio quadro di ammodernamento della rete ferroviaria richiesto dall’art. 1 della l. 354/1998 e dalle disposizioni tecniche impartite nel corso degli anni seguenti dalle autorità di settore e da ultimo dall’ANSF, alla cui luce va ormai letta la reg olamentazione del 1969 sotto il profilo del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi: non si tratta quindi che del richiamo e del coordinamento da parte del Tar delle norme di riferimento della causa intervenute nel tempo. Non è pertanto rilevabile la violazione di giurisdizione’.
4.3. Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha anche respinto il motivo di gravame con cui l’appellante lamentava che la sentenza definitiva n. 790/2022 avesse riesaminato alcune questioni già decise nella sentenza non definitiva n.
373/2021, ‘così violando la preclusione di cui all’art. 279 secondo e quarto comma c.c. (…)’.
Scrutinate analiticamente le due decisioni, il Consiglio ha concluso che ‘tra le due sentenze del T.A.R. in esame non vi è il denunciato contrasto’.
Avverso tale pronuncia, NOME COGNOME ha proposto ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c., articolato in tre motivi; ha resistito la società intimata con controricorso, mentre il Comune di Colli del Tronto ha depositato solo in data 26.2.2024, rispetto al ricorso notificato il 19.12.2023, ‘atto di costituzione in giudizio’, al fine dichiarato di ‘partecipare alla discussione orale’.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustrato le conclusioni di rigetto del ricorso.
In prossimità della camera di consiglio, sia la ricorrente che la società controricorrente hanno depositato memorie illustrative. Anche il Comune di Colli del Tronto ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti come di seguito.
1.1. Il primo motivo, secondo la sintesi formulata dalla parte, deduce: ‘Difetto relativo di giurisdizione della sentenza n. 9117/2023 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE in riferimento al procedimento riunito n. 7300/2018 avente ad oggetto la sentenza del TAR Marche n. 555/2018 che ha validato il provvedimento RAGIONE_SOCIALE del 22 dicembre 2017 prot. n. RFI NUMERO_DOCUMENTO del 13 dicembre 2017 e costretto la ricorrente a sottoscrivere la convenzione abdicativa del proprio diritto’.
Nell’illustrazione del motivo si critica il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE per aver ‘rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta sulla sentenza n. 555/2018’, negando ‘la configurabilità del diritto soggettivo in presenza di provvedimenti
di gestione del PL in via temporanea, anteriori al procedimento definitivo di soppressione’.
Si eccepisce che i giudici amministrativi avrebbero ‘espresso la loro giurisdizione sul diritto soggettivo della ricorrente: ne hanno valutato la esistenza, la sacrificabilità, in difetto di alcun provvedimento di esproprio, ordinandone la compressione, obbligando la ricorrente a sottoscrivere la convenzione, del che sul punto la sentenza va cassata per sconfinamento nella giurisdizione del giudice civile’.
1.2. Il secondo motivo, nella sintesi, deduce: ‘Difetto relativo di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale della sentenza n. 9117/2023 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE in riferimento alla procedimento riunito n. 1588/2023 riferito alla sentenza del TAR Marche n. 790/2022 resa in seno al procedimento RGN 169/2020 che ha validato la Delibera n. 96 del 21 novembre 2019 del Referente di Progetto della Direzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e Risanamento Acustico di approvazione, anche al fine della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo delle opere relative alla soppressione del passaggio a livello posto al Km 19+539 della linea Porto D’Ascoli – Ascoli in Comune di Ascoli Piceno e l’adeguamento della esistente viabilità comunale alternativa con liquidazione dell’indennizzo relativo alla chiusura del passaggio a livello’.
Si rammenta che la pronuncia del T.A.R. era stata appellata anche per ‘difetto di giurisdizione’ in quanto supponeva ‘un affievolimento del diritto alla non interclusione e la necessità di un bilanciamento fra interessi pubblici e privati’ che creerebbe ‘u na normativa che non esiste così configurando uno sconfinamento di giurisdizione’.
Si critica, dunque, la motivazione del giudice d’appello che ha respinto sul punto il gravame; chi ricorre la reputa ‘francamente apparente’.
1.3. Il terzo motivo testualmente denuncia: ‘Eccesso di potere giurisdizionale e denegata giustizia della sentenza n. 9117/2023 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE in riferimento alla sentenza del TAR Ancona n. 790/2022′.
Si premette che il controllo della Cassazione sulle sentenze amministrative sarebbe ammesso per error in procedendo ‘per tutti quei casi nei quali l’inosservanza della legge processuale vale ad integrare un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da concretizzare un evidente diniego di giustizia, in sostanza quando si tramuta in violazione di un limite estern o’.
Si sostiene che ciò sarebbe avvenuto laddove il Collegio ha respinto il motivo di appello con cui ci si doleva che la sentenza definitiva del T.A.R. si era discostata dalle statuizioni della sentenza non definitiva. Si conclude che ‘la violazione del quomodo della giurisdizione vizia la sentenza e denota un eccesso di potere giurisdizionale che si è tradotto in denegata giustizia in ordine al diritto della ricorrente’.
2. La Corte giudica il ricorso inammissibile.
2.1. Preliminarmente occorre rilevare che i motivi, ove rivolti a contestare la decisione anche in punto di giurisdizione adita, sono inammissibili in quanto è principio consolidato quello per cui (inapplicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 37 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/22) la parte che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasta soccombente nel merito non è legittimata ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da essa prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (si vedano, tra le altre, Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 1309; Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22439; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33685).
2.2. Parimenti inammissibili sono i motivi, laddove censurano nella sentenza impugnata uno ‘sconfinamento di giurisdizione’ ovvero un ‘eccesso di potere giurisdizionale’.
La diversa formulazione del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost. assegna alla Corte di Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizione e non quello di garante ultimo della nomofilachia, ovvero della legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme, di rito e di merito, applicate dal giudice amministrativo o contabile (in termini, Cass., Sez. Un., 28
novembre 2024, n. 30605; da ultimo, Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2025, n. 28461).
La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 6 del 18 gennaio 2018, ha sottolineato che la tesi -la quale ancora riecheggia in taluni passaggi degli scritti difensivi della ricorrente – secondo cui «il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale»; ha precisato come l’intervento delle sezioni unite della Cassazione, in sede di controllo di giurisdizione, non possa essere giustificato neanche nell’ipotesi di violazione di norme dell’Unione o della CEDU, con affermazione di un principio sostanzialmente avallato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE del 21 dicembre 2021, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e altri, C497/20).
In coerenza con tali premesse, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha escluso che il controllo sul rispetto della giurisdizione possa estendersi anche ai casi di sentenze ‘abnormi’, ‘anomale’ o che abbiano comportato uno ‘stravolgimento’ delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando , o un error iuris in procedendo , ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione ( ex multis , Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8311; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., Sez. Un., 21 settembre 2020, n. 19675; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2021, n. 15573; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2022, n. 14301; Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2023, n. 5862; Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2024, n. 34786).
Ancora di recente è stato ribadito che ‘il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice, che decide la controversia nell’alveo dell’esatto perimetro dei suoi poteri, ma applica malamente le regole di giudizio ed erroneamente nega la tutela richiesta, si qualifica come un errore interno. Quand’anche tale errore porti a negare tutela alla situazione giuridica fatta valere, statuendo in facto ed in iure o anche solo con pronuncia di rito, la
fattispecie esula dal controllo sul corretto esercizio della giurisdizione, affidato al giudice di legittimità’ (così Cass., Sez. Un., 21 marzo 2025, n. 7530).
Pertanto, costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio statuisce che la categoria, di fonte giurisprudenziale, del cd. ‘eccesso di potere giurisdizionale’, posta sul crinale fra il settimo e l’ottavo comma del citato art. 111 Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542), è ravvisabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione (tra innumerevoli: Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2023, n. 30147; da ultimo, Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2025, n. 28522).
Il difetto assoluto si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), o, al contrario, la neghi sull’erroneo presuppost o che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento).
Rientrano, pertanto, nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a) l’invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b) l’invasione della sfera altrui di giurisdizione; c) l’esplicazione da parte del giudice amministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestas iudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità; d) il mancato esercizio da parte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, quando derivante dall’erroneo presupposto che la ma teria non possa formare oggetto di funzione giurisdizionale.
2.3. Ciò posto, il ricorso all’attenzione del Collegio non mostra una chiara consapevolezza dei limiti del sindacato di questa Corte sulle sentenze del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE per motivi inerenti alla giurisdizione, secondo i confini definiti dai principi richiamati.
Invero, da una parte si denuncia uno ‘sconfinamento di giurisdizione’, per non avere il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE tutelato il diritto dell’istante mediante una interpretazione della disciplina legale che creerebbe ‘una normativa che non esiste’, censurando una motivazione che si giudica ‘apparente’.
Per altro verso si giunge esplicitamente -col terzo mezzo -a dedurre ‘la violazione del quomodo della giurisdizione’ per inosservanza di regole processuali, invocando una prospettiva oramai superata, come ricordato, dalla giurisprudenza di questa Corte.
Occorre ribadire che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto Europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., Sez. Un., 15 settembre 2022, n. 27174).
Pertanto, non si è davanti ad una violazione dei limiti esterni della giurisdizione le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regula iuris facendo uso dei poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme (cfr., ex aliis , Cass., Sez. Un., 9 luglio 2024, n. 18722; Cass., Sez. Un., 26 dicembre 2024, n. 34499; Cass., Sez. Un., 17 agosto 2025, n. 23421).
Non è ravvisabile una questione involgente la giurisdizione là dove si sia in presenza di una attività interpretativa -senza che assuma rilievo, a tali fini, l’esito dell’interpretazione -, nessun eccesso essendo configurabile le volte in cui emerga, con evidenza, che un’interpretazione sia stata svolta: questa perché effettiva e non già perché condivisibile -, al tempo stesso in cui fa emergere l’inconsistenza dell’ipotesi di eccesso di potere, preclude alle Sezioni Unite il sindacato sui suoi risultati (così, Cass., Sez. Un., 20 giugno 2021, n. 18492; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2024, n. 9766).
Nella specie, ci si duole di una errata e mal motivata interpretazione dei giudici amministrativi, per cui non possono trovare accoglimento le doglianze di parte ricorrente che, dopo aver impugnato atti amministrativi innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione, veda respinta nel merito la sua richiesta di annullamento, formulando innanzi a queste Sezioni Unite motivi inerenti ad un preteso eccesso di potere giurisdizionale che – pur non preclusi processualmente (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2019, n. 1034; Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2019, n. 31754; Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19084) – nella sostanza attengono ai limiti interni, non esterni, del plesso giurisdizionale adito e che si risolvono nella denuncia di errori di giudizio nei quali sarebbe incorso il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza in favore della società controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Nulla, invece, deve disporsi in ordine alle spese sostenute dal Comune di Colli del Tronto perché parte resistente non risulta ritualmente e tempestivamente costituita, avendo depositato, insieme con la procura speciale al difensore, un mero atto di costit uzione, ben oltre il termine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c. La mancanza di un tempestivo controricorso rende inammissibile anche la successiva memoria comunicata (cfr. Cass., 23 aprile 2025, n. 10608; in precedenza: Cass., 10 marzo 2000, n. 2805).
Deve altresì darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente società liquidate in euro
3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 11 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME