Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31634 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 31634 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10401/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA CAPITALE
– intimato –
avverso la SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO n. 9008/2023 depositata il 16/10/2023.
Udita la relazione svolta, nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 11/11/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede alle Sezioni Unite di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME partecipò al concorso pubblico indetto dal RAGIONE_SOCIALE nel 2005 per l’assegnazione di alcune licenze per la conduzione di taxi. Il bando del concorso prevedeva l’attribuzione di un punteggio per l’«attività svolta in qualità di sostituto alla guida, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 21/92, per un periodo di tempo complessivo non inferiore a sei mesi» e specificava che gli assegnatari della licenza dovessero produrre «qualora si (fosse) svolta attività di sostituto alla guid a ai sensi dell’art. 10 della legge n. 21/92, idonea documentazione relativa alla propria posizione previdenziale ed assicurativa obbligatoria per infortuni sul lavoro o eventuale autodenuncia ai sensi della legge n. 463/59 e del d.P.R. 1124/65» e si collocò in posizione utile, avendo usufruito del punteggio previsto per lo svolgimento dell’attività di sostituto alla guida, cosicché gli venne rilasciata la licenza taxi.
Nel corso di ulteriori accertamenti sull’effettivo possesso dei requisiti concorsuali, l’Amministrazione comunale constatò che l’RAGIONE_SOCIALE aveva rifiutato l’iscrizione del C irulli nella gestione previdenziale di competenza a causa del mancato versamento dei contributi dovuti per i periodi di lavoro svolti quale sostituto alla guida che lo stesso aveva dichiarato nell’autodenuncia presentata all’Istituto previdenziale in data 21/03/2007. L’Amministrazione comunale, dopo avere instaurato il contraddittorio procedimentale, con determina dirigenziale del 27/04/2010, n. 209 revocò la licenza taxi, in quanto il COGNOME a seguito della decurtazione del punteggio collegato all’attività di sostituzione alla guida, non si trovava più in una posizione utile in graduatoria.
COGNOME impugnò al TAR del Lazio la determina dirigenziale del 27/04/2010 n. 209 sostenendo di avere svolto l’attività di sostituzione alla guida in proprio e, quindi, né quale lavoratore dipendente di una cooperativa, né quale collaboratore familiare dei titolari della licenza taxi sostituiti e che, pertanto, non era tenuto all’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto detta iscrizione era riservata soltanto a coloro che svolgono attività di sostituzione in qualità di collaboratore familiare. Il COGNOME dedusse, altresì, che nessun norma prevedeva quale condizione per poter utilizzare il punteggio conseguente ai periodi di sostituzione alla guida, la necessaria preventiva regolarizzazione contributiva, e che il bando richiedeva la sola autodenuncia presso gli enti previdenziali competenti e non anche la successiva regolarizzazione contributiva in relazione ai periodi di attività di sostituzione alla guida espletati in proprio.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio e chiese il rigetto del ricorso.
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 13853 del 2020, rigettò il ricorso.
NOME COGNOME propose appello al Consiglio di Stato.
L’Amministrazione comunale si costituì in fase d’impugnazione e resistette.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9008 del 2003, ha rigettato l’appello.
Il Ci rulli propone ricorso su di un unico motivo, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., avverso la sentenza del Consiglio di Stato.
Il RAGIONE_SOCIALE capitale è rimasto intimato.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per non avere il giudice amministrativo violato i limiti della propria giurisdizione, con conseguente insindacabilità della motivazione. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Le Sezioni Unite, stante l’esito del ricorso, che si va a breve ad esporre, reputano non necessario procedere a rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le Sezioni Unite hanno affermato da tempo (Sez. U n. 6826 del 22/03/2010) che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio. Detto orientamento è stato successivamente applicato anche con riferimento a ricorso giudicabile quale prima facie infondato (Cass. n. 15106 del 17/06/2013), poiché appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti.
Il motivo di ricorso deduce: violazione RAGIONE_SOCIALE regole sulla giurisdizione per errata valutazione dei limiti esterni con riferimento all ‘accertamento da parte del giudice amministrativo dell a qualifica di imprenditore in capo al ricorrente.
L’assunto è che il giudice amministrativo avrebbe travalicato i confini della propria giurisdizione allorché ha proceduto a considerare la qualifica di imprenditore del COGNOME, escludendola in concreto, in tal modo sostituendosi al giudice ordinario, al quale
compete, in via esclusiva, l’accertamento della qualifica soggettiva di imprenditore.
Il motivo è inammissibile.
Il motivo deduce violazione della giurisdizione da parte del giudice amministrativo per la prima volta in sede di legittimità e dopo che è stato lo stesso ricorrente ad adire il giudice amministrativo ai fini della tutela della propria situazione soggettiva di interesse legittimo e senza che la difesa del COGNOME avesse in alcun modo prospettato, in corso di causa, la devoluzione, seppure in via meramente incidentale, della questione della necessità dell’ accertamento della sua qualità di imprenditore da parte del giudice civile.
Il vizio denunciato, attinente all’esercizio da par te del giudice amministrativo di un potere valutativo o di qualificazione, e peraltro in via meramente incidentale, in ordine alla sussistenza o meno della qualifica di imprenditore in capo al COGNOME non attiene ai limiti esterni della giurisdizione amministrativa, come delineati dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (Sez. U n. 8993 del 17/04/2014; Sez. U n. 24468 del 30/10/2013) potendosi al più nella specie ritenere astrattamente ipotizzabile un vizio attinente all’esercizio in concreto della giurisdizione amministrativa, come tale non sindacabile alla stregua dell’art. 362, primo comma, c.p.c. e 111, ottavo comma, della Costituzione
Per quanto possa rilevare, pur non avendo il ricorrente fatto alcun riferimento al l’art. 8 del c.p.a. , in ordine alla cognizione incidentale del giudice amministrativo relativa a diritti, è opportuno richiamare quanto già queste Sezioni Unite hanno di recente, testualmente, affermato (Sez. U n. 24242 del 10/09/2024): «in base all’art. 8 c.p.a., il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
Ciò detto, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la violazione dei limiti della cognizione incidentale stabiliti dall’art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo , commesso dal giudice amministrativo all’interno della sua giurisdizione (Cass. Sez. U. 13 aprile 2016, n. 7292; il principio risulta ripreso di recente da Sez. U. n. 19103 del 6/07/2023, n. Sez. U. n. 36636 del 14/12/2022, Sez. U. n. 18638 del 9/06/2022). Come è stato condivisibilmente osser vato, ‘ poiché l’oggetto della cognizione incidentale viene conosciuto dal giudice amministrativo sempre e soltanto in funzione della esplicazione della giurisdizione sull’oggetto conosciuto invece in via principale, il bene della vita su cui il giudice amministrativo decide e, quindi, sul quale si esercitata la sua giurisdizione, il suo ius dicere , e riguardo al quale assume rilevanza la figura dell’eccesso di potere giurisdizionale, è per definizione sempre e soltanto quello riguardo al quale la sua giurisdizione sussiste in via diretta e cui la cognizione incidentale è soltanto funzionale e perciò autorizzata in via incidentale ‘ (Sez. U. n. 7292 del 13/04/2016)».
A tanto consegue l’insussistenza del vizio denunciato , non sussistendo alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammisisbile.
Nulla per le spese, non avendo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite civili, il 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME