Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 738 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
sul ricorso 25062/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
contro
Comune di Santa Marina Salina;
– intimato –
avverso la sentenza n. 794/2022 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA RAGIONE_SOCIALE REGIONE SICILIANA, depositata il 05/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere COGNOME NOME COGNOME
RILEVATO
che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE partecipavano alla gara per l’affidamento di una concessione demaniale marittima per la occupazione e gestione di una darsena turistica nel Comune di Santa Marina Salina, risultando vincitrice la RAGIONE_SOCIALE;
che la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’aggiudicazione, deducendo che la Elisicilia non avrebbe potuto partecipare alla (né aggiudicarsi la) gara, non svolgendo attività attinenti all’oggetto della concessione che concerneva la gestione di un porto turistico;
che la sentenza del Tar Sicilia che aveva rigettato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE veniva impugnata, in via principale, da RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, da RAGIONE_SOCIALE che imputava alla controparte di non essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dal bando;
che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n.794 del 5 luglio 2022, accoglieva entrambi gli appelli (quello principale di RAGIONE_SOCIALE, che deduceva il mancato possesso da parte di Elisicilia dei requisiti di idoneità professionale, e quello incidentale di Elisicilia, che deduceva che nemmeno la RAGIONE_SOCIALE era in possesso dei requisiti di idoneità professionale, risultando dal certificato camerale che svolgeva attività che nulla avevano a che vedere con l’attività oggetto della concessione) e, di conseguenza, annullava l’ammissione alla gara di entrambe le società e l’aggiudicazione a Elisicilia;
che avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Safim con controricorso, entrambi illustrati da memorie;
che l’Assessorato al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana ha depositato un ‘atto di costituzione’.
CONSIDERATO
che si deve dare atto, preliminarmente, che la sentenza n. 794/2022, impugnata anche da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per revocazione, è stata medio tempore
revocata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 262 del 5 aprile 2023: la sentenza qui impugnata (n. 794/2022) aveva annullato l’ammissione alla gara sia di Elisicilia (in forza dell’accoglimento del motivo di appello principale di RAGIONE_SOCIALE), sia della stessa RAGIONE_SOCIALE (in accoglimento del motivo incidentale di Elisicilia); con la sentenza n. 262/2023 RAGIONE_SOCIALE è stata riammessa alla gara, essendosi accertato che possedeva i previsti requisiti di partecipazione, mentre la RAGIONE_SOCIALE è rimasta esclusa per il mancato possesso di quei requisiti ed è rimasto confermato anche l’annullamento dell’aggiudicazione pronunciato in suo favore dall’Amministrazione;
che i motivi di ricorso per cassazione di Elisicilia devono essere esaminati alla luce della menzionata sentenza revocatoria, la quale ha avuto l’effetto di modificare l’assetto della gara e, quindi, le posizioni sostanziali e processuali delle parti contendenti;
che Elisicilia denuncia, con il primo motivo, eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera delle attribuzioni della pubblica amministrazione: il Consiglio di Giustizia Amministrativa avrebbe vagliato la legittimità della propria ammissione alla gara sulla base di un requisito (la ‘ esperienza specifica nel settore interessato dall’affidamento ‘) non richiesto dal bando di gara (che prevedeva la sola ‘ iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. per attività attinenti l’oggetto dei servizi …’) ma creato dallo stesso giudice;
che la statuizione impugnata con il predetto motivo, riguardante la esclusione di Elisicilia, non è incisa dalla sentenza revocatoria per effetto della quale RAGIONE_SOCIALE è stata riammessa alla gara;
che il suddetto motivo è comunque inammissibile, prospettando in termini di eccesso di potere giurisdizionale doglianze inerenti a un ipotetico error in iudicando riferibile alla sentenza impugnata -che è tuttavia incensurabile ex articolo 111, comma 8, Costituzione, riguardando i limiti interni della giurisdizione amministrativa -quanto all’esito valutativo cui è pervenuto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per avere accertato che la Elisicilia esercitava attività non attinenti all’oggetto dei serv izi da svolgere, come
risultava dal certificato camerale, in considerazione delle ‘ attività in concreto esercitate nella sede legale e nella sede secondaria… (a prescindere da quelle genericamente indicate nell’oggetto sociale) ‘;
che Elisicilia, con il secondo motivo, denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione sotto il profilo della denegata giustizia, deducendo che la sentenza impugnata, avendo esaminato e accolto la propria impugnazione incidentale volta a fare escludere RAGIONE_SOCIALE dalla gara, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile (anziché accogliere) l’appello principale della stessa RAGIONE_SOCIALE per difetto di interesse, essendo anch’essa stata esclusa dalla gara in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione incidentale;
che il motivo in esame è inammissibile in conseguenza della sentenza revocatoria che, accogliendo il ricorso per revocazione della RAGIONE_SOCIALE ha riammesso quest’ultima alla gara (essendo in possesso del requisito prescritto) e rigettato il pertinente motivo incidentale proposto in appello da Elisicilia;
che, pertanto, come rilevato da COGNOME nella memoria, Elisicilia per effetto della sentenza n.262/2023 ha perduto la posizione da cui poteva trarre, in via ipotetica e astratta, la legittimazione a proporre il motivo di ricorso in esame; che il suddetto motivo sarebbe, comunque, manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente esaminato entrambe le impugnazioni: la pretesa che il giudice d’appello si limitasse ad esaminare (e accogliere) l’impugnazione incidentale di El isicilia, senza esaminare l’impugnazione principale di COGNOME è stata già censurata dalle Sezioni Unite perché incompatibile con il diritto dell’Unione (cfr. SU 2242/2015, 31226/2017 e, in senso conforme sul punto, Corte di giustizia UE 21 dicembre 2021, C497/20, p. 70 ss.);
che in conclusione il ricorso è inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7 . 200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023