Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 738 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
sul ricorso 25062/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
contro
Comune di Santa Marina Salina;
– intimato –
avverso la sentenza n. 794/2022 del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 05/07/2022. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere COGNOME NOME.
RILEVATO
che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE partecipavano alla gara per l’affidamento di una concessione demaniale marittima per la occupazione e gestione di una darsena turistica nel Comune di Santa Marina Salina, risultando vincitrice la RAGIONE_SOCIALE;
che la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’aggiudicazione, deducendo che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto partecipare alla (né aggiudicarsi la) gara, non svolgendo attività attinenti all’oggetto RAGIONE_SOCIALE concessione che concerneva la gestione di un porto turistico;
che la sentenza del Tar Sicilia che aveva rigettato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE veniva impugnata, in via principale, da RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, da NOME che imputava alla controparte di non essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dal bando;
che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.794 del 5 luglio 2022, accoglieva entrambi gli appelli (quello principale di NOME, che deduceva il mancato possesso da parte di NOME dei requisiti di idoneità professionale, e quello incidentale di NOME, che deduceva che nemmeno la RAGIONE_SOCIALE era in possesso dei requisiti di idoneità professionale, risultando dal certificato camerale che svolgeva attività che nulla avevano a che vedere con l’attività oggetto RAGIONE_SOCIALE concessione) e, di conseguenza, annullava l’ammissione alla gara di entrambe le società e l’aggiudicazione a RAGIONE_SOCIALE;
che avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, resistito da NOME con controricorso, entrambi illustrati da memorie;
che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato un ‘atto di costituzione’.
CONSIDERATO
che si deve dare atto, preliminarmente, che la sentenza n. 794/2022, impugnata anche da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per revocazione, è stata medio tempore
revocata dal RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 262 del 5 aprile 2023: la sentenza qui impugnata (n. 794/2022) aveva annullato l’ammissione alla gara sia di RAGIONE_SOCIALE (in forza dell’accoglimento del motivo di appello principale di RAGIONE_SOCIALE), sia RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE (in accoglimento del motivo incidentale di NOME); con la sentenza n. 262/2023 RAGIONE_SOCIALE è stata riammessa alla gara, essendosi accertato che possedeva i previsti requisiti di partecipazione, mentre la NOME è rimasta esclusa per il mancato possesso di quei requisiti ed è rimasto confermato anche l’annullamento dell’aggiudicazione pronunciato in suo favore dall’Amministrazione;
che i motivi di ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE devono essere esaminati alla luce RAGIONE_SOCIALE menzionata sentenza revocatoria, la quale ha avuto l’effetto di modificare l’assetto RAGIONE_SOCIALE gara e, quindi, le posizioni sostanziali e processuali delle parti contendenti;
che NOME denuncia, con il primo motivo, eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera delle attribuzioni RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione: il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe vagliato la legittimità RAGIONE_SOCIALE propria ammissione alla gara sulla base di un requisito (la ‘ esperienza specifica nel settore interessato dall’affidamento ‘) non richiesto dal bando di gara (che prevedeva la sola ‘ iscrizione nel Registro delle Imprese presso la RAGIONE_SOCIALE per attività attinenti l’oggetto dei servizi …’) ma creato dallo stesso giudice;
che la statuizione impugnata con il predetto motivo, riguardante la esclusione di NOME, non è incisa dalla sentenza revocatoria per effetto RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE è stata riammessa alla gara;
che il suddetto motivo è comunque inammissibile, prospettando in termini di eccesso di potere giurisdizionale doglianze inerenti a un ipotetico error in iudicando riferibile alla sentenza impugnata -che è tuttavia incensurabile ex articolo 111, comma 8, Costituzione, riguardando i limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa -quanto all’esito valutativo cui è pervenuto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per avere accertato che la RAGIONE_SOCIALE esercitava attività non attinenti all’oggetto dei serv izi da svolgere, come
risultava dal certificato camerale, in considerazione delle ‘ attività in concreto esercitate nella sede legale e nella sede secondaria… (a prescindere da quelle genericamente indicate nell’oggetto sociale) ‘;
che NOME, con il secondo motivo, denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE denegata giustizia, deducendo che la sentenza impugnata, avendo esaminato e accolto la propria impugnazione incidentale volta a fare escludere RAGIONE_SOCIALE dalla gara, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile (anziché accogliere) l’appello principale RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE per difetto di interesse, essendo anch’essa stata esclusa dalla gara in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione incidentale;
che il motivo in esame è inammissibile in conseguenza RAGIONE_SOCIALE sentenza revocatoria che, accogliendo il ricorso per revocazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha riammesso quest’ultima alla gara (essendo in possesso del requisito prescritto) e rigettato il pertinente motivo incidentale proposto in appello da RAGIONE_SOCIALE;
che, pertanto, come rilevato da NOME nella memoria, NOME per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza n.262/2023 ha perduto la posizione da cui poteva trarre, in via ipotetica e astratta, la legittimazione a proporre il motivo di ricorso in esame; che il suddetto motivo sarebbe, comunque, manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente esaminato entrambe le impugnazioni: la pretesa che il giudice d’appello si limitasse ad esaminare (e accogliere) l’impugnazione incidentale di NOME, senza esaminare l’impugnazione principale di COGNOME, è stata già censurata dalle Sezioni Unite perché incompatibile con il diritto dell’Unione (cfr. SU 2242/2015, 31226/2017 e, in senso conforme sul punto, Corte di giustizia UE 21 dicembre 2021, C497/20, p. 70 ss.);
che in conclusione il ricorso è inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7 . 200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023