Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 28349 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 9611-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende –
RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, dai quali è rappresentata e difesa –
Controricorrenti
Ricorso contro decisioni di giudici speciali
NONCHE’ NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. –
Intimata
Avverso la sentenza n. 2117/2023, pronunciata dal Consiglio di Stato e pubblicata il 1/03/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del l’ 11 giugno 2024; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
NOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Fatti di causa
1 – Il ricorso per giurisdizione trae genesi dal giudizio introdotto dinanzi al giudice amministrativo dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che con provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, a conclusione del procedimento n. I-805, aveva irrogato alla ricorrente la sanzione pecuniaria di € 2.106.898,00.
2 L’RAGIONE_SOCIALE era stata investita dalla RAGIONE_SOCIALE, ossia imprese di trasformazione del cartone ondulato in imballaggi destinati ad ogni tipo di mercato) RAGIONE_SOCIALE segnalazione di condotte restrittive RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 101 TFUE, poste in essere da numerose società, tra cui la RAGIONE_SOCIALE
3 – La segnalazione dava origine a due procedure di verifica. La prima su una intesa che coinvolgeva i principali operatori di fogli di cartone ondulato presenti sul territorio nazionale, ed aveva per oggetto la definizione dei prezzi di vendita agli RAGIONE_SOCIALE non verticalmente integrati (cd. RAGIONE_SOCIALE), nonché accordi sul livello di produzione dei fogli (indicata come ‘intesa -fogli’); la seconda, che coinvolgeva i principali produttori di imballaggi in cartone ondulato, operanti sul territorio nazionale, avente ad oggetto la definizione dei prezzi di vendita RAGIONE_SOCIALE imballaggi in cartone ondulato, la ripartizione dei clienti e delle forniture ai clienti, nonché la definizione di altri parametri concorrenziali (indicata come ‘intesa -imballaggi ‘ ).
NUMERO_DOCUMENTO 4 Il complesso procedimento, interessante l’arco temporale 2004/2017 e ampliatosi soggettivamente in base ai riscontri d’indagine acquisiti dall’RAGIONE_SOCIALE, anche per l’ausilio delle istanze di clemenza presentate da talune
società sotto inchiesta (cd. leniency applicant), esitò nel riconoscimento di responsabilità di gran parte delle società coinvolte, tra le quali, relativamente alla cd. ‘indagine -fogli’, la RAGIONE_SOCIALE
5 – La società impugnò il provvedimento sanzionatorio, ed ogni altro atto a questo connesso e coordinato, dinanzi al TAR per il Lazio, che con sentenza 6049/2021 ne respinse le ragioni.
6 L’appello dinanzi al Consiglio di Stato, con il quale la società instava nelle sue difese avverso il provvedimento, è stato rigettato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2117/2023, ora al vaglio delle sezioni unite, salvo che per il motivo relativo alle modalità di quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzione.
7 – Il Consiglio di Stato ha sintetizzato il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha riportato le ragioni d’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (carenza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per difetto di qualunque elemento atto a dimostrare, anche solo in via indiziaria, il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE società nell’accordo restrittivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; error in iudicando , contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento sanzionatorio nella parte in cui aveva ritenuto sussistente una duplice intesa orizzontale, frutto invece di un travisamento dei fatti; error in iudicando e in procedendo e diniego di giurisdizione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nonché eccessiva durata del procedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, l. n. 287 del 1990, e RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 4 e 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 689 del 1981 quanto ai principi in materia di applicazione e calcolo delle sanzioni amministrative, nonché omessa valutazione del programma di Compliance Antitrust adottato dalla società, al fine del riconoscimento delle attenuanti nella condotta RAGIONE_SOCIALE appellante), ha richiamato i principi enunciati in materia dalla Sezione (Sesta del Consiglio di Stato), ha quindi ritenuto infondati i motivi d’appello RAGIONE_SOCIALE società.
7.1 – Nel dettaglio, in merito alla preliminare questione concernente la duplicità o l’unicità dell’intesa, il giudice amministrativo ha asserito che all’esito dell’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione fosse corretta l’ identificazione e contestazione di due distinte intese anticoncorrenziali, quella ‘fogli’ -avente ad oggetto l’aumento dei prezzi del foglio , anche tramite il controllo dei volumi di fogli immessi sul mercatoquella ‘imballaggi’ -avente ad oggetto
l’aumento dei prezzi RAGIONE_SOCIALE imballaggi e la ripartizione RAGIONE_SOCIALE clientela -. A tal fine ha evidenziato gli elementi logici ed i riscontri dei diversi interessi soggettivi perseguiti, dai quali desumere la duplicità delle intese e i differenti obiettivi, citando anche precedenti RAGIONE_SOCIALE sezione, oltre che principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza unionale. Ha quindi richiamato il quadro probatorio, per valutare se risultasse provata la partecipazione dell’appellante all’intesa, vagliando tanto la sussistenza di condotte attive (la partecipazione a varie riunioni), quanto l’inesistenza di comportamenti da cui desumere la volontà di dissociarsi dagli accordi anticoncorrenziali, sottolineando che occorreva dare prova di una condotta operosa e non di un mero comportamento passivo.
7.2 – Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato le censure sui vizi procedimentali e sulla violazione del diritto di difesa, rilevando innanzitutto come le osservazioni formulate dalla parte, in ragione dei principi applicabili in tema di esame delle memorie e dei documenti, fossero state adeguatamente valutate dall’RAGIONE_SOCIALE. Ha peraltro escluso la violazione dell’art. 6 CEDU , pur tenendo conto RAGIONE_SOCIALE natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative applicabili in materia. Ciò in riferimento al principio, secondo cui, pur quando le sanzioni siano comminate a conclusione di un procedimento privo di carattere quasi giudiziale, ossia privo di garanzie procedurali piene di effettività del contraddittorio, avverso tale decisione sia comunque assicurata la possibilità di ricorso dinanzi ad un giudice munito di poteri di piena giurisdizione, così da garantire la compiuta tutela dell’indagato (citando Cons. Stato, 1164/2016 e 1596/2015). Nel caso specifico ha quindi avvertito che «il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare RAGIONE_SOCIALE legittimità di tale provvedimento». Ha aggiunto che ciò trova conferma nell’art. 7, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, secondo cui ‘ Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e si
estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità RAGIONE_SOCIALE decisione medesima ‘ .
7.3 – Quanto poi alla violazione del principio del giusto procedimento, con riguardo all’art. 14, l 24 novembre 1981, n. 689, dopo una lunga premessa e previo l’inquadramento delle sanzioni comminate dalla RAGIONE_SOCIALE tra quelle che per afflittività e severità hanno natura penale -sebbene, in applicazione dei principi posti dalla Corte EDU, occorra distinguere tra un diritto penale in senso stretto (“hard core of criminal law”) e casi non strettamente appartenenti alle categorie tradizionali del diritto penale-, ha ritenuto che intanto, ai sensi dell’art. 7, primo comma, del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 in attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2014/104/UE, il Giudice amministrativo assume « il dovere di accertamento “diretto” di tutti i fatti rilevanti ai fini del decidere, senza in alcun modo esentarlo dal contemporaneo dovere di accertamento “critico” RAGIONE_SOCIALE elementi valutativi lasciati indeterminati dalla fattispecie sanzionatoria ‘ (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019 n. 4990). Quindi ha affermato che i termini previsti dall’art. 14 cit. devono decorrere dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione, non già dalla sua commissione, a tal fine richiamando il principio secondo cui ‘ i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente è tenuta a provvedere alla notifica RAGIONE_SOCIALE contestazione, devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento, mentre la legittimità RAGIONE_SOCIALE durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione RAGIONE_SOCIALE violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 RAGIONE_SOCIALE legge 24 novembre 1981, n. 689 ‘ (così Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 18574 del 3 settembre 2014) ‘.
7.4 – Ha pertanto concluso che, decorrendo il termine di 90 gg. dal primo atto con cui l’amministrazione ha effettuato la contestazione, il procedimento nei confronti RAGIONE_SOCIALE COGNOME era stato corretto, avendo l’RAGIONE_SOCIALE di garanzia agito «nei tempi ragionevolmente obiettivamente necessari (e comunque ritenuti tali dal Collegio) per definire con esattezza i contenuti dell’intesa vietata e per assumere i mezzi di prova necessari ad
acclarare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE effettiva partecipazione di ogni impresa, e, quindi, anche dell’appellante».
7.5 – Quanto alla censura relativa alla determinazione RAGIONE_SOCIALE sanzione, ha ritenuto di accogliere il motivo, ai fini RAGIONE_SOCIALE rideterminazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
7.6 Infine, pur rilevando l’assenza , a differenza di altri simili contenziosi, di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in ordine alla compatibilità con gli artt. 47 e 48 RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale dei diritti dell’Unione, con l’art. 19, par. 1, del Trattato dell’unione europea, nonché con gli standard probatori adottati a livello europeo in materia di prova per la partecipaz ione di un’impresa ad una pratica concordata, vietata dall’art. 101, par. 1, TFUE, una interpretazione che consenta al giudice nazionale di ultima istanza di ravvisare la partecipazione continuativa di una impresa ad una intesa vietata di durata ultradecennale pur in mancanza di prove certe RAGIONE_SOCIALE sua presenza alle riunioni del cartello per oltre un quinquennio, il Consiglio di stato ha inteso dare anche sul punto una risposta. In merito ha quindi asserito che anche per la giurisprudenza unionale la prova RAGIONE_SOCIALE eventuale interruzione RAGIONE_SOCIALE partecipazione attiva non è rilevante, perché anche una partecipazione discontinua non comprova il venir meno RAGIONE_SOCIALE effetti di una concertazione accertata, incombendo sulla società l’onere di dimostrare che in quel periodo il proprio comportamento sia stato immune da condizionamenti (cita CGUE sentenza 17 settembre 2015, punto 23, in C-634/13), essendo sufficiente anche il solo essere al corrente delle condotte anticoncorrenziali, pur solo programmate, RAGIONE_SOCIALE altri partecipanti.
7.6.1 – Nel caso di specie vi era prova RAGIONE_SOCIALE partecipazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle intese contestate e mancava la prova RAGIONE_SOCIALE sua dissociazione espressa, anche solo temporanea, dagli indirizzi concordati, così che il caso di specie era coerente con l’interpre tazione resa RAGIONE_SOCIALE norma comunitaria, riducendosi ad una quaestio facti , rimessa all’apprezzamento del giudice nazionale.
7.7 Concludendo, il giudice d’appello ha esplicitato che la decisione di rigetto delle questioni trattate esauriva la vicenda sottoposta alla Sezione, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,
avendo toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ. «con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso».
8 – La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso ex art. 111 comma 8, Costituzione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del mercato, nonché la RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito con controricorso, parimenti illustrato con memorie. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Nella camera di consiglio del l’11 giugno 2024 la causa è stata discussa e decisa.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
9 – Con il primo motivo la società ha denunciato il «difetto assoluto di giurisdizione ex art. 111 comma 8 Cost. Invasione e/o sconfinamento da parte del Giudice Amministrativo nella sfera di attribuzione del Legislatore. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 6 CEDU, 41 n. 1 e 47 comma 2 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 24 e 111 Cost. Illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per radicale stravolgimento delle norme nazionali e sovranazionali poste a tutela delle prerogative difensive RAGIONE_SOCIALE Parte sottoposta ad accertamento antitrust. Illegittimità del Provvedimento sanzionatorio assunto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME », in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. pr oc. civ.
9.1 – La sentenza viene censurata nella parte in cui sarebbero state negate alla ricorrente le prerogative difensive, previste dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché dalla normativa CEDU e unionale, di fatto stravolgendo le regole poste a presidio delle tutele accordate dal l’ordinamento costituzionale e dalle Convenzioni Internazionali in materia di difesa. La sentenza risulterebbe, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE società, affetta da difetto assoluto di giurisdizione, nelle forme dell’invasione e/o dello sconfinamento da parte del Consiglio di Stato nella sfera di attribuzione riservata al Legislatore.
9.2 – Nello specifico ci si duole RAGIONE_SOCIALE violazione del diritto di difesa nel corso dell’accertamento ispettivo presso i locali Aziendali, nonché nel corso
dell’intero procedimento, accertamento eseguito senza aver mai ricevuto l’avvertenza del diritto di farsi assistere da un difensore ovvero da un consulente tecnico in quelle fasi procedimentali. Ha lamentato inoltre la violazione delle regole sul contraddittorio e del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole da un soggetto terzo imparziale, in dispregio dei principi di derivazione penalistica.
9.3 – Il motivo è inammissibile.
9.4 – L ‘eccesso di potere giurisdizionale , denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate, secondo consolidato orientamento delle sezioni unite, e nel limes segnato dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, nell’ipotesi in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora, nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negando la cognizione sull’erroneo presupposto dell ‘appartenenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ad altro giudice.
9.5 L’alveo del controllo sul rispetto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non può invece estendersi ai casi di sentenze affette da asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando , o un error iuris in procedendo , ma non una violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione (ex multis, cfr. Sez. U, n. 25 marzo 2019, n. 8311; SU 29082/2019; Sez. U, 4 dicembre 2020, n. 27770; Sez. U, 21 settembre 2020, n. 19675; Sez. U, 4 giugno 2021, n. 15573; Sez. U, 5 maggio 2022, n. 14301; SU 25503/2022; Sez. U, 10 gennaio 2023, n. 5862, dove talvolta si trova affermato questo principio perfino con riferimento a sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento).
9.6 -Con specifico riferimento all ‘eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, per l’ ipotesi di invasione RAGIONE_SOCIALE sfera di attribuzioni riservata al legislatore, che la società ha inteso denunciare principalmente con il ricorso, si è affermato che esso sia configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. Tale ipotesi, tuttavia non ricorre quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE sua attività di interpretazione RAGIONE_SOCIALE disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt’al più, un error in iudicando , ma non una violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale (Sez. U, 26 novembre 2021, n. 36899; 25 novembre 2021, n. 36593; 7 luglio 2021, n. 19244; 27770 del 2020 cit.).
9.7 D’altronde, anche per l’ipotesi di denuncia del rifiuto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione da parte del giudice amministrativo si è affermato che essa può rientrare fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se tale rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice RAGIONE_SOCIALE domanda, che pertanto ritiene che non possa essere da lui conosciuta (cfr. Sez. U, 6 giugno 2017, n. 13976; si veda inoltre Sez. U, 8 febbraio 2013, n. 3037; Sez. U, 14 gennaio 2015, n. 475; 4 ottobre 2019, n. 24858; Sez. U, 26 ottobre 2021, n. 30112). Non può invece sindacarsi l’errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare la giurisdizione, ma nella denuncia del suo cattivo esercizio.
9.7.1 – Il cattivo esercizio RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione da parte del giudice, che decide la controversia nell’alveo di essa ma applica malamente le regole di giudizio ed erroneamente nega la tutela richiesta, rientra nel perimetro di un errore interno . Quand’anche tale errore porti a negare tutela alla situazione giuridica fatta valere, statuendo in facto ed in iure o anche solo con pronuncia di rito, la fattispecie esula dal controllo sul corretto esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, affidato al giudice di legittimità. Infatti, il limite di controllo da parte delle sezioni unite trova spazio nel perimetro in precedenza illustrato, perché, pur negandosi tutela in concreto ma nell’ambito RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione, manca qualunque violazione delle regole ad essa relative.
9.8 – Né può assumere rilievo la circostanza che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso sia stata determinata da una non condivisa qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo impugnato o da una ricostruzione asseritamente inesatta RAGIONE_SOCIALE vice nda sottoposta all’esame del giudice amministrativo, se non si traduca nell’esclusione dell’astratta tutelabilità RAGIONE_SOCIALE situazione soggettiva fatta valere con la domanda, bensì nell’accertamento del difetto di un presupposto processuale, la cui insussistenza fa venir meno il dovere del giudice adìto di pronunciarsi sul merito RAGIONE_SOCIALE controversia sottoposta al suo esame (Sez. U, 30 agosto 2022, n. 25505; 16 febbraio 2022, n. 5121).
Si è infatti affermato che «l ‘esclusione del predetto presupposto comporta la negazione RAGIONE_SOCIALE tutela non già in astratto, ma in concreto, e non può quindi integrare un motivo inerente alla giurisdizione, neppure nel caso in cui si affermi che la stessa costituisce il risultato di una censurabile interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge sostanziale o processuale: tale prospettazione implica infatti la deduzione, rispettivamente, di un error in iudicando o in procedendo , i quali esulano dall’ambito del sindacato spett ante alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, avendo quest’ultimo ad oggetto esclusivamente la violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, e non anche le scelte ermeneutiche del giudice adìto, la cui eventuale erroneità resta confinata nei limiti interni, indipendentemente dalla sua gravità, dal momento che l’interpretazione delle norme costituisce il proprium dell’attività giurisdizionale » (così Sez. U, n. 25505 del 2022 cit., e giurisprudenza ivi riportata).
9.9 -Questa Corte ha peraltro ripetutamente affermato che la negazione, in concreto, RAGIONE_SOCIALE tutela richiesta al giudice speciale, determinata dall’erronea interpretazione d i norme o principî del diritto europeo da parte del giudice amministrativo o contabile, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Cost., atteso c he proprio nel l’interpretazione delle norme di diritto si concretizza l’esercizio d ella funzione giurisdizionale attribuita, nel riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, ai giudici speciali.
, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto
RGN 9611/2023 9.9.1 Conseguenza logica è l’insindacabilità cassazione, ex
dell’Unione europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali. Ciò, ancorché possa conseguirne la negazione RAGIONE_SOCIALE tutela richiesta, è infatti compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garanti re l’effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione RAGIONE_SOCIALE strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione.
9.9.2 – Si tratta di limiti chiaramente riconosciuti ed avvallati dalla giurisprudenza unionale, che, investita da questo stesso consesso (rimessione pregiudiziale, Sez. U, n. 19598 del 2020), ha affermato che il diritto europeo non osta a che « i singoli (…) non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo RAGIONE_SOCIALE giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro » (CGUE, sent. 21 dicembre 2021, in C-497, RAGIONE_SOCIALE ).
9.9.3 – Nello specifico la Corte di giustizia UE ha disatteso l’argomento del giudice del rinvio, secondo cui, quando il Consiglio di Stato effettua un’applicazione o un’interpretazione di disposizioni nazionali che risulti incompatibile con le disposizioni del diritto dell’Union e, come interpretate dalla Corte, esso eserciterebbe un potere giurisdizionale di cui è privo o un potere di produzione normativa che non rientrerebbe nemmeno nella competenza del legislatore nazionale; e che, di conseguenza, ciò costituirebbe un difetto di giurisdizione, che dovrebbe poter essere impugnabile innanzi alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.
9.9.4 – Al contrario, la Corte di giustizia ha reputato come non sia ammissibile equiparare un motivo vertente su una violazione del diritto dell’Unione ad un motivo inerente alla «giurisdizione», ai sensi del citato art. 111, comma 8, Cost., secondo la linea di pensiero esposta dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale del 18 gennaio 2018, n. 6. In ordine al principio di effettività, la Corte UE ha affermato che il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso, diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, tranne il caso che ivi non sussista nessun rimedio
giurisdizionale, che assicuri il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Ha concluso nel senso che il diritto dell’Unione non impone allo Stato membro di prevedere la possibilità di impugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, le decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo.
9.9.5 – Pertanto anche il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., atteso che pure la violazione delle norme dell ‘Unione europea o RAGIONE_SOCIALE CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo RAGIONE_SOCIALE gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione RAGIONE_SOCIALE ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (Sez. U, 11 novembre 2019, n. 29085; Sez. U, 6 marzo 2020, n. 6460).
9.9.6 – Il principio dispensato dalla Corte di giustizia U.E., con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, RAGIONE_SOCIALE , trova ormai plurime condivisioni nelle Sezioni unite (Sez. U, 4 ottobre 2022, nn. 28803 e 28800; 29 settembre 2022, n. 28431; 30 agosto 2022, n. 25503; 28 luglio 2022, n. 23657; 8 aprile 2022, n. 11549; 16 febbraio 2022, n. 5121; 31 gennaio 2022, n. 2879; 24 gennaio 2022, n. 1996; 18 gennaio 2022, n. 1454).
9.10 – Nel caso di specie la ricorrente, denunciando la pronuncia del Consiglio di Stato nella parte in cui, negando la violazione delle prerogative difensive del soggetto sottoposto ad accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE, avrebbe di fatto stravolto le regole poste a presidio delle tutele accordate dal l’ordinamento costituzionale e dalle Convenzioni Internazionali in materia di difesa, previste dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché dalla normativa CEDU e unionale, e sarebbe per questo affetta da difetto assoluto di giurisdizione, nelle forme dell’invasione e/o dello sconfinamento nella sfera di attribuzione riservata al Legislatore, per un verso fa mostra di aver integralmente travisato il significato medesimo RAGIONE_SOCIALE pronuncia, per altro verso si rivela, oltre che eccentrica nei confronti RAGIONE_SOCIALE motivazione, inammissibile perché, al fine di supportare le proprie ragioni, tenta di sovvertire i principi in materia
con argomentazioni che in realtà criticano quella decisione laddove essa ha anche valutato, in fatto, la vicenda sottoposta al suo esame.
9.11 – Come già sintetizzato nella esposizione RAGIONE_SOCIALE vicenda, la pronuncia ha trattato in modo specifico la doglianza articolata dalla COGNOME in merito alla violazione del diritto di difesa. Ne ha respinto le ragioni sia in riferimento alle modalità con le quali il diritto alla difesa si atteggia nel concreto, a fronte di un procedimento amministrativo, al cui esito sia pur inflitta una sanzione di natura sostanzialmente penale quando il provvedimento sia impugnabile dinanzi ad un giudice dotato di cognizione piena, come nel caso di specie (con poteri estesi anche alle valutazioni tecniche), sia con riguardo ad un esame concreto RAGIONE_SOCIALE fattispecie. Sotto il primo profilo la sentenza ha perimetrato, in punto di interpretazione giuridica , con l’ausilio di precedenti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza nazionale ed unionale, il concreto rispetto dei principi RAGIONE_SOCIALE difesa e del contraddittorio, ed ha vagliato, sempre con corretto e puntuale richiamo alla disciplina positiva (in particolare all’art. 14 RAGIONE_SOCIALE l. 689 del 1981), la correttezza dei tempi impiegati per la conclusione del procedimento amministrativo culminato con l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione. Sotto il secondo profilo ha ampiamente motivato, in fatto, sugli elementi da cui ha ritenuto provato il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE società nell’intesa -imballaggi e, di contro, l’inesistenza di condotte che manifesta ssero la dissociazione RAGIONE_SOCIALE società dall’intesa, anche solo per una parte RAGIONE_SOCIALE anni oggetto di indagine e contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
9.11.1 – Si tratta di una pronuncia che in diritto non viola affatto i limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice amministrativo, ciò che, come già chiarito, prescinde dalle conclusioni, cui il giudice perviene in ordine alla interpretazione delle norme.
9.12 – Tutte le critiche su cui la ricorrente si dilunga per evidenziare la violazione del suo diritto di difesa e la lungaggine del procedimento (documentazione digitalizzata imponente da verificare in tempi brevi, penetranti attività investigative compiute nei suoi confronti, inescusabile protrazione dell’istruttoria, tempi b revissimi per replicare alla CRI), quando non si voglia evidenziare che riguardano questioni che impingono nel merito, si infrangono comunque nella constatazione che la pronuncia è rimasta nel rigoroso perimetro RAGIONE_SOCIALE giurisdizione affidata al giudice amministrativo.
10 – Le ragioni appena sviluppate assorbono anche la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 D.P.R. 217 del 19 98, così come applicato dall’RAGIONE_SOCIALE ed interpretato dal Consiglio di Stato con la sentenza gravata, nonché del quadro normativo di riferimento, in relazione agli artt. 24 -111 -117 Cost., alla luce RAGIONE_SOCIALE artt. 6 CEDU e 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , al fine di accertare la compatibilità costituzionale di tali norme con gli artt. 24 e 111 Cost., nonché con i diritti inviolabili sanciti dagli artt. 6 CEDU e 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 2 67 del TFUE al fine di chiarire se il suddetto quadro normativo di riferimento sia compatibile con l’art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea .
11 – Altrettanto inammissibile si rivela il secondo motivo, con il quale la società ha denunciato il «diniego assoluto di giurisdizione ex art. 111 comma 8 Cost. Omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di appello proposto da COGNOME volto al riconoscimento dell’attenuante per l’adozione ed efficace attuazione di un Programma di Compliance Antitrust. Per l’effetto, illegittimo mancato riconoscimento dell’attenuante prevista ex lege », in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
11.1 Nella pronuncia il giudice d’appello ha affermato che il rigetto delle questioni trattate aveva toccato tutti gli aspetti rilevanti, a norma dell’art. 112 cod. proc. civ. , sicché gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati dovevano ritenersi non rilevanti per il Collegio ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11.2 – Ebbene, a parte che il tenore e il contenuto RAGIONE_SOCIALE motivazione, con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto di respingere l’appello, fanno intendere che il preteso riconoscimento dell’attenuante per aver attuato un Programma di Compliance Antitrust, sia stato implicitamente rigettato dal giudice amministrativo perché ritenuto irrilevante rispetto alle responsabilità accertate in capo alla ricorrente, così che ci si trova dinanzi ad un rigetto implicito RAGIONE_SOCIALE ulteriore difesa articolata dalla società, in ogni caso il motivo non attinge ad una questione di giurisdizione.
11.2.1 – A parte che in questa ipotesi ci si troverebbe al più dinanzi ad una omessa pronuncia, questa Corte ha affermato che non integra la
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violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione per motivi di giurisdizione, la denuncia di un error in procedendo (cfr. Sez. U, 4 giugno 2021, n. 15573). Più nello specifico è stato chiarito che l’omessa pronuncia su alcune censure veicolate con l’atto di appello, può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se l’omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile, e non quando si prospetti come error in procedendo (Sez. U, 22 dicembre 2021, n. 41169, in materia di giurisdizione contabile; 17 novembre 2016, n. 23395, in tema di giurisdizione del giudice amministrativo).
12 – Il ricorso è in conclusione interamente inammissibile.
Le spese di causa seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE nella misura di € 12.000,00 a titolo di competenze, oltre spese prenotate a debito, ed in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in € 10.000,00 a titolo di competenze, € 200,00 a titolo di rimborsi, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 giugno 2024