Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18089 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. U Num. 18089 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28197-2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO;
intimata –
RESPONSABILITA’ CIVILE
P.A.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 222/2022 della CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ROMA, depositata il 03/05/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso affinché la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della sezione centrale d’appello della Corte dei Conti che lo aveva condannato in solido con altri (il presidente, il direttore, i componenti dell’organo di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell’RAGIONE_SOCIALE) al risarcimento del danno in relazione alla indebita autoliquidazione di compensi disposta tra il 2002 e il 2010 per il raggiungimento degli obiettivi e/o per aggiornamento profes sionale in aggiunta all’indennità per l’incarico svolto.
1.1. In particolare, con riguardo alla sua posizione la Corte dei conti aveva ritenuto che l’importo di € 22.316,21 – discendente dalla delibera del c.d.a. n. 34 del 15.10.2009 -non poteva essergli addossato atteso che, sebbene il suo nominativo fosse riportato nella delibera, egli non aveva partecipato alla riunione effettivamente in quanto a quella data era cessato dall’incarico.
1.2. Con riguardo agli addebiti riferiti agli anni 2002,2006 e 2010-2012, invece, il giudice contabile ha ritenuto in via generale che, nel rispetto degli oneri probatori ed a fronte del comprovato seppur vano tentativo di reperire i verbali
dell’RAGIONE_SOCIALE non reperibili presso la sede, l’attore pubblico non poteva essere gravato di oneri impossibili da soddisfare. Ha infatti osservato che era ravvisabile quantomeno una presunzione semplice circa la partecipazione di tutti i condannati alle sedute del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo per il periodo di preposizione dei singoli componenti all’incarico . Ha ritenuto inoltre che si trattasse di prova desumibile dal fatto che occorreva tenere conto della necessaria presenza di almeno metà dei componenti a dette sedute e che ciascuno di essi era obbligato a giustificare le assenze. In tale contesto il giudice contabile ha ritenuto che fosse onere dei singoli componenti offrire la prova contraria anche attraverso la dimostrazione di circostanze incompatibili con l’avvenuta partecipazione alle sedute.
1.3. Con specifico riferimento alla posizione del COGNOME, poi, la Corte ha escluso che sotto il profilo soggettivo rilevasse il fatto di essersi adeguato a pregresse prassi amministrative illecite. Inoltre, ha ritenuto irrilevante l’ archiviazione in sede penale della vicenda osservando che ai fini della responsabilità in sede contabile era sufficiente l’accertamento anche della sola colpa grave. Quanto al danno, ha ritenuto che fosse stato correttamente quantificato al lordo delle ritenute fiscali e per l’intero invece che, come preteso, per la quota annuale di compartecipazione al patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE. Infine, ha ritenuto che la accertata natura dolosa della condotta escludesse in radice la possibilità di disporne una rideterminazione in melius. di appello ha accertato la per l’importo di € 124.713,49 oltre
1.4. In conclusione, il giudice responsabilità del COGNOME rivalutazione ed interessi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un motivo. La Procura Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale della Cassazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ragioni della decisione
Con il ricorso è denunciato in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art. 207 d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 l’eccesso di giurisdizione e l’illegittimità del sindacato della Corte dei conti nel merito della gestione in assenza di divieti espressi di rango legale o regolamentare. Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe incorsa in un eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile davanti alla Corte di Cassazione, in quanto non sarebbe stato illustrato il quadro normativo e regolamentare in base al quale sarebbe stata ritenuta illegittima e dannosa l’elargizione di compensi agli amministratori dell’ente. La sentenza avrebbe valicato il limite esterno della giurisdizione, non essendo consentite interferenze con l’autonomia di gestione amministrativa dal punto di vista del merito e della opportunità delle scelte di gestione e, in mancanza di norme di legge e regolamentari, si era ritenuta illegittima la condotta tenuta.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. In linea generale va ricordato che ai sensi degli artt. 111 comma 8 Cost., 362 c.p.c. e 207 del d.lgs. n. 174 del 2016 il ricorso avanti alle sezioni unite della Cassazione è ammissibile quando la sentenza del giudice contabile abbia violato l’ambito della giurisdizione in generale, esercitandola nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure, al contrario, l ‘ abbia negata sull ‘ erroneo presupposto che la
domanda non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale.
4.2. Il controllo delle Sezioni Unite è limitato alla verifica dell’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (neppure nel caso di sentenze ‘abnormi’ o ‘anomale’ ovvero di uno ‘stravolgimento’ radicale delle ‘norme di riferimento’ ).
4.3. Si è ritenuto infatti che la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non tolleri letture estensive neppure in ipotesi estreme come quelle riportate (cfr. Corte cost. n. 6 del 2018 e S.U. n. 3295 del 2024; n. 1395 del 2022; n. 38598; n. 2869; n. 2605 del 2021; n. 28385, n. 26387 e n. 23751 del 2020).
4.4. Sebbene qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia, tuttavia, come detto, non ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 cod. giust. cont.. Diversamente risulterebbe del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle
sentenze del giudice contabile verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2023, n. 963).
4.5. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto plural istico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze della Corte dei Conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dell’organo di vertice della giurisdizione speciale.
4.5. Neppure la negazione in concreto della tutela della situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme, concreta un eccesso di potere giurisdizionale (cfr. oltre alle sentenze già richiamate Cass. s.u. 26/02/2021 n. 5419 e 23/02/2021 n. 4848). Si tratta di violazione che è stata esclusa, come detto, anche in caso di sentenze ‘abnormi’ o ‘anomale’ ovvero di uno ‘stravolgimento’ radicale delle ‘norme di riferimento’ .
Alla luce di questi principi, del tutto consolidati, la nozione dei ‘motivi di giurisdizione’ deve essere perciò coerente con quella esplicitata dalla Corte costituzionale e non può estendersi al sindacato di sentenze alle quali sia imputato di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento. Si tratta in quel caso di una attività di interpretazione delle norme che può, in
ipotesi, dare luogo ad un error in iudicando , ma nella quale non è ravvisabile la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (cfr. Cass. s.. 02/08/2023 n. 23532, 05/05/2022 n. 14301, 08/04/2022 n. 11549, 04/06/2021 n. NUMERO_DOCUMENTO, 28/12/2020 n. 29653, 21/09/2020 n. NUMERO_DOCUMENTO, 11/11/2019 n. 29082, 25/03/2019 n. 8311).
5.1. L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento ed invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo quando il giudice abbia posto in essere un’attività di produzione normativa attribuita in via esclusiva al legislat ore, ragion per cui l’ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto al principio interpretativo che gli è proprio tale operazione ermeneutica, muovendosi nella dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamen to ad opera della giurisprudenza, può dar luogo, tutt’al più, ad un ‘ error in iudicando non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale’ (Cfr. Cass. s.u. 17/12/2021 n. 40550). 5.2. In sostanza, gli errores in iudicando (ed anche quelli in procedendo ) non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale cfr. Cass. s.u. 20/03/2019 n. 7926 oltre alle già citate Cass. s.u. n. 8311 del 2019, n. 29082 del 2019). 5.3. Il controllo del limite esterno della giurisdizione che l’art. 111, comma ottavo, Cost., affida alla Corte di cassazione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell’unione europea, operando i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte. Si tratta di limiti invalicabili, quand’anche motivati per implicito, allorché si
censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo o contabile, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale (Cass. s.u. 10/05/2019 n. 12586).
5.4. In definitiva le sezioni unite della Cassazione possono vincolare la Corte dei Conti (come il Consiglio di Stato) a ritenersi legittimata o non legittimata a decidere la controversia, ma certamente non con riguardo al contenuto della decisione atteso che la Corte di cassazione è l’organo regolatore della giurisdizione e non il garante ultimo della nomofilachia, ovvero della legittimità comunitaria, convenzionale e addirittura costituzionale delle norme (di rito e di merito) applicate dal giudice contabile (e dal giudice amministrativo).
5.5. Ciò posto nella fattispecie si sostiene che la sentenza sarebbe viziata da una illegittima attribuzione di giurisdizione (per sconfinamento nella sfera riservata al legislatore ed alla discrezionalità amministrativa) per aver accertato la responsabilità erariale, a titolo di concorso con altri soggetti, del componente del Consiglio di Amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Va al riguardo rammentato che il fatto che non siano sindacabili “nel merito” le scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che le stesse siano del tutto sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa.
6.1. La Corte dei conti può e deve infatti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, che devono essere ispirati ai richiamati criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell’azione amministrativa (cfr. Cass. s.u. 17/12/2021 n. 40549). Pertanto, non esorbita
dall’ambito della sua giurisdizione il giudice contabile che compie tale verifica.
6.2. In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati – anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti – oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e, dall’altro, se nell’agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa (in tale prospettiva, pertanto, si è ritenuto che non violi i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti riconosca la responsabilità di un Direttore di dipartimento di una Regione per avere il medesimo contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l’importo di un accordo transattivo volto alla definizione dei rapporti tra una società e la predetta Regione. Cass. s.u. 15/05/2020 n. 8848) 6.3. È questo quello che ha fatto il giudice contabile nel verificare e accertare la responsabilità erariale, a titolo di concorso con altri soggetti, del componente del Consiglio di Amministrazione dell’IPA del Comune di RAGIONE_SOCIALE oggi ricorrente.
6.4. Il vizio denunciato – anzitutto con riferimento al preteso error in iudicando -ove pure esistente attiene ad un limite interno e non esterno alla giurisdizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.
6.5. Le censure, peraltro, investono l’apprezzamento degli elementi di fatto valorizzati dalla Corte dei conti e si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione che esorbita indubbiamente da quelli in questa sede deducibili.
In conclusione il ricorso è inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 9 aprile 2024