Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13081 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 13081 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 10384/24 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del ministro pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Comandante RAGIONE_SOCIALE pro tempore , elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– controricorrenti –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata – udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO; viste le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Oggetto: giurisdizione interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nelle attribuzioni del legislatore presupposti.
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sue circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in congedo, fondò un movimento politico. Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2017, nella veste di fondatore e leader di tale movimento, pubblicò in varie forme proclami ed inviti rivolti alle forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine ed al Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica affinché sciogliessero le Camere, ritenute composte da membri divenuti illegittimi, per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale d’una legge elettorale.
Per questi fatti il Comandante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con nota del 27.12.2017 chiese che il RAGIONE_SOCIALE fosse sottoposto a procedimento disciplinare , consentito dall’ordinamento di settore anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in congedo.
Il 12.3.2018 il Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE chiese che si procedesse ad ‘ inchiesta formale’ .
Fu nominato l’Ufficiale Inquirente il quale a conclusione del procedimento con atto del 26.4.2018 contestò al ricorrente odierno la violazione dei doveri di cui agli artt. 712, 713, 714, 717, 732 del Testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) , valutati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1355 cod. ord. mil..
Il procedimento si concluse con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE suddetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che irrogò all’incolpato la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione disciplinare ‘ dalle funzioni del grado ‘ per un anno.
Il provvedimento fu impugnato dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, che con sentenza 28.6.2021 n. 7678 accolse il ricorso. Il giudice amministrativo ritenne che i fatti addebitati all’incolpato costituissero espressione del diritto di propaganda politica, né potevano ingenerare nel pubblico l’opinione che fossero riconducibili all’RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza fu impugnata dal RAGIONE_SOCIALE.
Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. II, con sentenza 9689 del 2023 ha accolto l’appello e rigettato l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio.
Per pervenire alla propria decisione il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’eccezione pregiudiziale di rito, con cui l’ odierno ricorrente aveva contestato la tardività RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare.
L ‘appellato eccepì, a tal riguardo, che la contestazione disciplinare doveva essere formulata entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari . Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘incolpat o tale data andava ravvisata nel 27.12.2017, giorno RAGIONE_SOCIALE richiesta di avvio RAGIONE_SOCIALE‘ inchiesta formale avanzata dal Comandante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, invece, ha ritenuto che gli accertamenti preliminari dovessero ritenersi conclusi non nel momento in cui il comandante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto al Direttore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘inchiesta formale (27.12.2017), ma nel successivo momento in cui il Direttore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE aveva ordinato che il RAGIONE_SOCIALE in congedo fosse sottoposto ad inchiesta formale (12.3.2018).
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dal soccombente con ricorso articolato su un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con atto 4.7.2024 il Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ha proposto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, ex art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha ritualmente insistito per la decisione, e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è denunciato il vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
Il ricorrente sostiene che il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la sua eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE contestazione sulla base di una norma inesistente e creata ad hoc dall’organo giudicante.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, come correttamente segnalato dalla Procura RAGIONE_SOCIALE.
Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE infatti non ha ‘creato’ alcuna norma inesistente. Ha semplicemente stabilito come dovesse interpretarsi l’art. 1392 del codice RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento militare.
Si sarebbe potuto sostenere che il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE avesse deciso il ricorso sulla base d’una norma inesistente se – ad es. – avesse dichiarato una decadenza non prevista da alcuna norma, oppure se avesse attribuito agli organi preposti alla contestazione disciplinare poteri o facoltà extra legem .
Non questo è il caso che oggi ci occupa: la questione dibattuta tra le parti era una normale questione di interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge, come quotidianamente vengono sottoposte a qualsiasi ufficio giudiziario.
E l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale o procedimentale non costituisce un vizio concernente l’esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione , salvo il solo, estremo caso in cui il giudice, nell’interpretare la legge, si spinga a ricavarne un enunciato ‘ non compreso nell’orizzonte di senso di quest’ultima ‘ , vale a dire nei casi di ‘ radicale infedeltà del giudicante nei riguardi RAGIONE_SOCIALE disposizione di legge ‘ (così, con ampia motivazione, Cass. Sez. U., 09/07/2024, n. 18722).
1.2. Né sussistono i sospetti di illegittimità costituzionale paventati dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c..
Il ricorrente sostiene che, se non gli fosse consentito impugnare in questa sede la sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, la parte non avrebbe alcuno strumento di tutela per rimediare ad una sentenza ‘gravemente erronea’.
Ad argomenti di questa caratura è agevole replicare che, come ravvisabile in ogni ordinamento, i mezzi di impugnazione non sono inesauribili, e che nell’ordinamento attuale due gradi di giudizio amministrativo costituiscono adeguato strumento di tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALEe parti.
1.3. Qualunque sospetto di illegittimità costituzionale, in ogni caso, è impedito dalla insussistenza del presupposto RAGIONE_SOCIALE rilevanza, che il ricorrente fonda sull’assunto RAGIONE_SOCIALE ‘ manifesta erroneità’ RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. Erroneità insussistente, dal momento che – lo si rileva incidenter tantum al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALE prospettata questione di legittimità costituzionale – correttamente il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha ravvisato il dies a quo del termine per la contestazione disciplinare nel termine degli accertamenti preliminari, e gli accertamenti preliminari potevano essere solo quelli compiuti dal Direttore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, quale autorità competente ratione materiae in considerazione del grado RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, ex art. 1392 d. lgs. 66/2010 (cfr. in tal senso, Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. IV, 21.1.2020 n. 484).
1.4. Va, infine, dichiarata la irricevibilità RAGIONE_SOCIALE ‘memoria’ redatta dalla parte ed allegata alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., dal momento che in questa sede non è consentita la difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE parte.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
La conformità tra la presente decisione e la proposta di definizione anticipata comporta la condanna del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c..
P.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, in solido, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
condanna NOME COGNOME al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, in solido, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 5.600 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.;
condanna NOME COGNOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000 ex art. 96, comma quarto, c.p.c..
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili RAGIONE_SOCIALE