Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 916 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 916 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31643-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME; del
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME – RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COMUNE DI PIOMBINO, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE E LA RAGIONE_SOCIALE, PROVINCIA DI LIVORNO, RAGIONE_SOCIALE; E LA RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n. 3575/2021 del CONSIGLIO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 07/05/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/202 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
La vicenda storica e giuridica è complessa, per cui occorre riassumerla nella seguente sintesi.
RAGIONE_SOCIALE subentrò dal 29 dicembre 1992 a RAGIONE_SOCIALE nella gestione di uno stabilimento siderurgico a RAGIONE_SOCIALE. Con decreto del 21 dicembre 2012 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammise
RAGIONE_SOCIALE all’amministrazione straordinaria. Il 30 giugno 201 la proprietà RAGIONE_SOCIALE stabilimento di RAGIONE_SOCIALE e la titolarità connesse concessioni demaniali furono trasferite ad RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE, che avviarono il procedimento di cui all’articolo 252 bis d.lgs. 152/2006 subentrando nella gestione tutte le relative attività industriali.
Il sito produttivo di RAGIONE_SOCIALE fin dal 1998 era stato incluso tra di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall’articolo 1, qu comma, lettera h), I. 426/1998. Pertanto il RAGIONE_SOCIALEAmbient oggi RAGIONE_SOCIALE, avviò un complesso procedimento amministrativo riguardante il risanamento. Negli anni 2014-2015 fu disposta una ripartizione degl adempimenti necessari per eseguire gli interventi parzialmente a carico RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica (RAGIONE_SOCIALE) e parzialmente a car RAGIONE_SOCIALEa parte privata (RAGIONE_SOCIALE), entrambe coinvolte.
La Regione Toscana, poi, emise una serie di decreti per ordinare a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE (società incorporante precedenti proprietarie del sito) di provvedere agli intervent bonifica ai sensi del d.lgs. 152/2006, parte IV, titolo V. RAGIONE_SOCIALE propose pertanto al Tar RAGIONE_SOCIALEa Toscana un ricorso registrato come n. 1308/2016 R.G. – perché i provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa Regione Toscana fossero dichiarati illegittimi; ricorse anc RAGIONE_SOCIALE, il cui ricorso fu registrato come n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Riuniti i ricorsi, con sentenza del 4 maggio 2017 n. 641 il annullò i decreti per difetto di competenza RAGIONE_SOCIALEa Regione Toscana.
COGNOME propose due ricorsi in appello – poi riuniti – davant Consiglio di Stato, adducendo violazione degli articoli 252, quar comma, e 244 d.lgs. 152/2006. RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si costituirono resistendo e riproponendo comunque i motivi che avevano versato nei ricorsi originari e che erano stati assorb dalla dichiarazione di difetto di competenza.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 7 maggio 2021 n. 3575, accolse l’appello e annullò la sentenza del Tar, ritenendo la Region Toscana competente a emettere gli atti impugnati (cioè a individuare i responsabili RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e a imporre loro interventi di bonifica e messa in sicurezza cui li obbliga la legg per quanto qui interessa esaminando gli ulteriori motivi del ricor RAGIONE_SOCIALE, tutti respingendoli tranne il quarto, attinente al r interno RAGIONE_SOCIALEe responsabilità tra i due soggetti ritenuti respons RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, cioè RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rigettò pure istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Gius RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso “per motivi inerenti giurisdizione”, illustrato poi anche con memoria. Si sono difesi c rispettivi controricorsi la Regione Toscana, RAGIONE_SOCIALE quale ha depositato pure memoria – e, unitamente, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In data 31 ottobre 2022 la ricorrente ha depositato istanza di rin RAGIONE_SOCIALE‘adunanza del 13 dicembre 2022 al AVV_NOTAIO, che ne ha deferito la decisione a questo Collegio con provvedimento del 3 novembre 2022.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza di rinvio non merita accoglimento per quanto si verr ora a osservare in ordine al contenuto del ricorso e RAGIONE_SOCIALEa relat memoria.
Il ricorso premette affermando che, alla luce di S.U. ord. settembre 2020 n. 19598, deve intendersi in modo evolutivo il concetto di giurisdizione, il controllo dei suoi limiti includendo i casi di “radicale stravolgimento” RAGIONE_SOCIALEe norme, interne unionali, così da “ridondare in denegata giustizia”, potendo pertan queste Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, davanti alle quali sia stata impugnata pronuncia del Consiglio di Stato, disporre ex articolo 267 TFUE il rinvio pregiudiziale alla CGUE erroneamente omesso dal Consiglio di Stato. Potrebbero quindi queste Sezioni Unite esaminare nel merito se è stata denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio e disporre direttamente il rinvio stesso accertare l’esatta interpretazione del diritto unionale e dunque compatibilità con esso RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Dal rinvio pregiudiziale effettuato da S.U. ord. 18 settembre 2020 n. 19598 (di cui il ricorso trascrive i quesiti) osserva la ricorrente derivata la pendente (quando fu depositato ricorso) causa C497/20, RAGIONE_SOCIALE Italia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Seguono, dopo questo inquadramento interpretativo, i due motivi del ricorso.
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2.1 Il primo motivo, inerente alla giurisdizione sotto il profi difetto o RAGIONE_SOCIALE‘eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe inco il Consiglio di Stato per aver applicato “un’interpretazi confliggente con il diritto UE e con le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte Giustizia”, denuncia violazione e/o falsa interpretazione applicazione “dei principi chi inquina paga, di prevenzione responsabilità, di precauzione, RAGIONE_SOCIALE‘azione preventiva, del correzione, in via prioritaria alla fonte, e dei danni ca all’ambiente”, nonché violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2004/35/UE del 2 aprile 2004. Il tutto in relazione agli articoli 110 :.p.a., 362 comma, c.p.c. e 111, ottavo comma, Cost.
Il presente motivo viene ampiamente illustrato nelle pagine da 32 a 44 del ricorso.
2.2 Il secondo motivo, inerente alla giurisdizione sotto il profil difetto o RAGIONE_SOCIALE‘eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consi di Stato “omesso immotivatamente di effettuare il rinvi pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto”, denuncia violaz e/o falsa interpretazione e applicazione “dei principi chi inqu paga, di prevenzione e responsabilità, di precauzione, RAGIONE_SOCIALE‘azion preventiva, RAGIONE_SOCIALEa correzione, in via prioritaria alla fonte, e dei causati all’ambiente”, violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2004/35/UE del aprile 2004 nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 TFUE e RAGIONE_SOCIALEe tassative condizioni indicate dalla Corte di Giustizia nella sentenz ottobre 1982, Ci/fit, per l’omissione del rinvio pregiudiziale a essa. Il tutto in relazione agli articoli 110 c.p.a., 362, primo co c.p.c. e 111, ottavo comma, Cost.
Il motivo è illustrato nelle pagine 44-49 del ricorso e pervi asserendo che in tal modo si applicano i principi indicati dalla Co di Giustizia e da S.U. ord. 18598/2020, a chiedere di rimettere al Corte di Giustizia tre ampie questioni interpretative, riportate pagine da 47 a 49 del ricorso stesso.
3. Nelle more del giudizio la Corte di Lussemburgo, in grande sezione, ha deciso sul rinvio operato da S.U. ord. 18598/2020 con sentenza del 21 dicembre 2021, RAGIONE_SOCIALE, in C-497/20, alla quale ha fatto seguito, decidendo la causa che aveva suscitato il rinvi S.U. ord. 30 agosto 2022 n. 25503, correttamente massimata come segue: “L’insindacabilità, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione Sezioni Unite, per eccesso di potere , ai sensi RAGIONE_SOCIALE 111, comma, 8 Cost., RAGIONE_SOCIALEe sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, non pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, RAGIONE_SOCIALEa C fondamentale dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, in quant l’ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l’accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito p legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all’esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti K’Ì dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione; costituisce, quindi, , n potesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alia giurisdizion denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudi amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimen RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpreta in senso incompatibile con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE, risultando coerente con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione la riferita interpretazione in Corte di Cassazione – copia non ufficiale
riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, 362, comma 1, c.p.c.”.
La ricorrente ha depositato un’ampia memoria.
4.1 In essa anzitutto insiste per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di r RAGIONE_SOCIALEa presente adunanza del 13 dicembre 2022, che troverebbe fondamento sulla pendenza di due altri giudizi in questa Suprema Corte: la causa n. 33686/2018 R.G. presente nella Prima Sezione Civile, riguardante domanda di ammissione al passivo di RAGIONE_SOCIALE avanzata nel 2013 dal RAGIONE_SOCIALE per un preteso credito prededucibile 447,8 milioni di euro per risarcimento di danno ambientale in due SIN, Trieste e RAGIONE_SOCIALE; la causa n. 31643/2021 R.G. pendente davanti a queste Sezioni Unite, che sarebbe la prosecuzione di giudizio davanti al giudice amministrativo per l’annullamento provvedimenti con cui la Regione Toscana ha ordinato a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE la concreta esecuzione degl interventi di messa in sicurezza e di bonifica.
L’oggetto sostanziale di tali giudizi – argomenta la ricorren coinciderebbe con il giudizio in atto, per cui in difetto di ri sussisterebbe rischio di giudicati confliggenti.
4.2 Oltre a ciò, nella memoria la ricorrente osserva quanto segue sul contenuto del ricorso in esame.
4.2.1 S.U. ord. 19598/2020 aveva ritenuto, proponendo due corrispondenti motivi di rinvio pregiudiziale alla CGUE, che il dir unionale e i principi indicati proprio dalla CGUE contrastassero co la normativa interna italiana precludente il ricorso per cassazio
avverso sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti al giurisdizione sotto il profilo del difetto di potere giurisdizion caso in cui la sentenza del Consiglio di Stato fosse stata adottata:
violando il diritto unionale come interpretato dalla CGUE;
in cause riguardanti questioni concernenti l’applicazione de diritto unionale, omettendo immotivatamente il rinvio ex artico 267 TFUE quando mancano le condizioni, di stretta interpretazione, indicate tassativamente dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d Giustizia, dalla sentenza Cilfit in poi, che consentono al giudice nazionale di derogare all’obbligo del rinvio pregiucliziale.
4.2.2 La Corte di Lussemburgo ha deciso con la sentenza 21 dicembre 2021 sopra richiamata, ma ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente avrebbe esaminato solo la prima RAGIONE_SOCIALEe due questioni.
Sulla prima questione la CGUE ha ribadito che per il primato del diritto unionale sul diritto interno i giudici nazionali disapplicare quest’ultimo, anche costituzionale, se appunto viola diritto unionale. La Corte di Giustizia ha poi riconosciuto c diritto processuale italiano non rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto unionale nel settore de amministrativo laddove il Consiglio di Stato è giudice di ult istanza, e ha affermato che, qualora il Consiglio di Stato dia luo ad un giudicato contrastante con il diritto unionale, sussistono pe privato ricorrente sono i due seguenti rimedi:
la Commissione europea può proporre ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE avverso lo S1:ato membro;
2) il singolo può far valere la responsabilità di tale Stato membro soddisfa le condizioni riguardanti il “carattere sufficienteme qualificato RAGIONE_SOCIALEa violazione” e l’esistenza di un nesso causale dir da tale violazione e il danno subito.
4.2.3 Queste soluzioni, che la ricorrente si riserva comunque d utilizzare, sarebbero peraltro a suo avviso “deludenti”, perché no impedirebbero la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrari al diritto unionale (come avrebbe di recente riconosciu proprio il Consiglio di Stato con sentenza 18 marzo 2021 n. 9327) e non darebbero efficiente tutela ai diritti di mal:rice unional singolo. Sarebbe pertanto “quantomeno opinabile” che le due soluzioni indicate dalla Corte di Lussemburgo garantiscano l’effettività dei diritti, cioè “non rendano in pratica imposs eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ come afferma la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE.
Non apparendo quest’ultima “convincente”, dunque, si chiede un ulteriore rinvio RAGIONE_SOCIALEa questione alla CGUE almeno sul principio effettività.
4.2.4 Inoltre il Consiglio di Stato nel caso in esame avreb interpretato l’individuazione dei responsabili RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento contrasto con il principio “chi inquina paga”. Si chiede, pertan ferme le istanze di rimessione già presenti nel ricorso, qua integrazione, una ulteriore questione (formulata nelle pagine 10-11 RAGIONE_SOCIALEa memoria, cui si rimanda) sull’effettività RAGIONE_SOCIALEa t giurisdizionale, non essendo adeguati i rimedi riconosciuti dal sentenza RAGIONE_SOCIALE.
4.2.5 Si sostiene, poi, che sulla questione pregiudiziale sop riportata sub B) sottopostale dall’ordinanza n. 19598/2020 d queste Sezioni Unite la CGUE non si sarebbe in realtà pronunciata, e si chiede pertanto di riproporgliela, pur riconoscendo che frattan queste Sezioni Unite hanno emesso pronunce che disattendono le impugnazioni avverso le sentenze del Consiglio di Stato fondate sull’omesso rinvio ex articolo 267 TFUE (si cita in particolare S 26 settembre 2022 n. 28021), ma argomentando per superare ciò, e proponendo a pagina 15 RAGIONE_SOCIALEa memoria il quesito da sottoporre.
Si illustra infine ulteriormente la fondatezza del primo motivo ricorso – per contrasto all’interpretazione del Consiglio di Stato c principi dettati dalla CGUE sul diritto unionale, in particolare principio “chi inquina paga” – e sul secondo motivo, ribadendone la prospettazione, e si conclude insistendo per il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘adunanz del 13 dicembre 2022 in riferimento peraltro soltanto alla caus pendente davanti alla Prima Sezione Civile di questa Suprema Corte.
In ordine alla istanza di rinvio, essa manifestamente non accoglibile, in quanto, qualora venisse accolta, si supererebbe l durata ragionevole del processo di questo grado – che è stato avviato nel 2021 -, né d’altronde sussiste nella causa pendente davanti alla Prima Sezione Civile alcuna effettiva incidenza su contenuto, strettamente giurisdizionale, di quella in esame.
Anche qualora si volesse rapportare il richiesto rinvio all’ulter pendenza davanti a queste Sezioni Unite indicata nella istanza e poi nella parte motivazionale RAGIONE_SOCIALEa memoria, non si ravvisa alcuna
ragione logica, prima ancora che giuridica, per rallentare raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa decisione nella presente causa, che, come ora si esporrà, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa CGUE e tenuta ancor più in conto la sussistenza cL recenti e specifici arresti di queste Sezioni Unite sul tema del rinvio ex articolo TFUE, è di quanto mai evidente soluzione.
6. Invero, entrambi i motivi presentati nel ricorso perseguono un espansione del potere di riparto attribuito a questa Suprema Corte: la classica interpretazione evolutiva RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111, ot comma, Cost., che è già stata negata in modo inequivoco dalla ben nota sentenza 24 gennaio 2018 n. 6 RAGIONE_SOCIALEa Consulta. Palesemente inammissibili, dunque, in quanto diretti a sottoporre a ques Sezioni Unite errores in iudicando, il loro contenuto, specificamente tramite il secondo motivo, è stato consapevolmente orientato verso il perseguimento di un intervento RAGIONE_SOCIALEa CGUE mediante rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, non disposto dal Consiglio d Stato, sulla scia di S.U. ord. 19598/2020.
Come già si è visto, nelle more del giudizio la Corte di Lussemburgo non ha aperto la strada prospettata da quest’ultima ordinanza, così che la causa RAGIONE_SOCIALE si è conclusa con S.U. od. 25503/2022, di cui è opportuno ripetere l’insegnamento ut supra riportato: “L’insindacabilità, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione a Sezioni Unit per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comm 8 Cost., RAGIONE_SOCIALEe sentenze del Consiglio di Stato pronunciate i violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, non si pone in contras con gli artt. 52, par. 1 e 47, RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale dei di RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, in quanto l’ordinamento processuale italiano
garantisce comunque ai singoli l’accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo non prevedendo alcuna limitazione all’esercizio, dinanzi a ta giudice, dei diritti conferiti dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione; costit quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per moti inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizi parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante da stravolgimento RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento, nazionali o unional come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE, risultando coerente con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione la rife interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.”.
La ricorrente ha tentato di “aggiornare” la propria posizione ne memoria di cui sopra si è ampiamente illustrato il contenuto.
È del tutto evidente che, subito dopo l’intervento RAGIONE_SOCIALEa CGUE sarebbe assolutamente improprio chiederle una sorta di correzione in base all’asserto che essa non avrebbe risposto in modo completo. D’altronde, si tratterebbe ancora, in ultima analisi, di perseguir terzo grado di cognizione quantomeno di legittimità dopo la emissione di definitiva pronuncia – tranne per la giurisdizione parte del Consiglio di Stato, in contrasto con l’interpretazi ormai consolidata a seguito di quanto affermai:o nella sentenza n.6/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, per cui l’intervento di que Sezioni Unite è da intendersi stricto sensu, ovvero letteralmente limitato ai “so/i motivi inerenti alla giurisdizione” ex articolo 111, ottavo comma, Cost.
Tale norma fondamentale non è aggirabile mediante l’articolo 267 TFUE, del che in effetti si mostra consapevole la stessa ricorrent allorquando richiama la non massimata S.U. ord. 26 settembre 2022 n. 28021, la quale, pur trattando questione di giurisdizion contabile, evoca nella parte finale proprio la vicenda giurid RAGIONE_SOCIALE traendone le evidenti conseguenze.
8. Anche anteriormente alla RAGIONE_SOCIALE, comunque, queste Sezioni Unite si sono chiaramente espresse in senso contrario al rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE quale strumento di cognizione che consenta al giudice del riparto di entrare, pur indirettament negli eventuali errores in iudicando di un giudice speciale apicale. In particolare, limitandosi ai massimiati arresti recenziori, è il di ricordare S.U. ord. 28 luglio 2021 n. 2164:L (per cui non sindacabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione del limite esterno giurisdizione la decisione con cui il Consiglio di Stato esclud necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla C:GUE, perché t decisione non incide sulla competenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEa validità degli atti unionali) e soprattutto l’ancor più rec pienamente condivisibile per la sua interpretazione sistemica anche interna, S.U. ord. 24 gennaio 2022 n. 1996, la quale afferma che la non sindacabilità da parte di queste Sezioni Unite ai sens RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111, ottavo comma, Cost. RAGIONE_SOCIALEe violazioni del dir unionale e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle senten degli organi di vertice RAGIONE_SOCIALEe magistrature speciali (in quella cau del Consiglio di Stato) è compatibile con il diritto UE, co interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, perché correttamente ispirato all’esigenza di limitare le impugnazion Corte di Cassazione – copia non ufficiale
essendo altresì conforme ai principi del giusto processo e idoneo a garantire l’effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, tenuto in co ai singoli Stati è rimessa all’identificazione degli stru processuali finalizzati ad assicurare tutela ai diritti riconosciut Unione Europea.
Questo Collegio intende dare piena continuità a tale giurisprudenza, in sostanza confermata anche da tutta la vicenda giuridica RAGIONE_SOCIALE, non emergendo dalle argomentazioni inserite dalla ricorrente nella memoria (che costituisce una sorta di secondo ricorso, in effetti) alcuna ragione per discostarsene, la ste ricorrente d’altronde avendo espressamente riconosciuto la possibilità di avvalersi degli strumenti indicati nella sent RAGIONE_SOCIALE dalla CGUE e dichiarato quindi di riservarsi al riguardo.
In conclusione, in quanto diretto in tutti i suoi motivi e nel istanze ex articolo 267 TFUE a travalicare i confini RAGIONE_SOCIALEa cognizio del giudice di riparto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ne consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione all controparti controricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate com da dispositivo.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presuppost9er il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulterio importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo,, /2,(.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate i totale di C 8000 oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di leg per la Regione Toscana, in un totale di C 8000 oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge per RAGIONE_SOCIALE e in un totale C 8000 oltre a spese prenotate a debito per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà att RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presuppo GLYPH per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unifica a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13 1 , 2 ,z C
(
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022
Il AVV_NOTAIO