Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 30768 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 30768 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7384/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n. 1795/2024 depositata il 23/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.In data 30 luglio 2013, NOME COGNOME e NOME COGNOME presentavano alla RAGIONE_SOCIALE domanda di contributo per interventi edili e di miglioramento energetico su abitazioni principali, situate nel Comune di Denno, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge provinciale 15 maggio 2013 n. 9, per complessivi euro 161.299,70, dichiarando che l’IMUP dovuta complessivamente per l’anno 2012, esclusa l’imposta per l’abitazione principale e quella relativa ai beni strumentali, era pari ad euro 428,00 e dunque inferiore alla soglia imposta dall’art.1 RAGIONE_SOCIALE summenzionata legge provinciale e RAGIONE_SOCIALE deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta provinciale n. 1026/2013, che disciplinavano l’erogazione dei contributi in favore di coloro che erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard , inferiore a euro 1.200,00. L’amministrazione comunale accertava che i richiedenti risultavano essere comproprietari di un’altra unità abitativa, oltre all’immobile destinato ad abitazione principale, la quale, secondo gli istanti, era stata incorporata, come autorizzato dalla Concessione Edilizia n. 1361 del 4 maggio 2000 rilasciata dal Comune di Denno, all’abitazione principale.
Con nota del Servizio RAGIONE_SOCIALE e abitative RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Val di Non del 6 giugno 2014, veniva concesso ad NOME ed a NOME COGNOME un contributo di euro 50.213,15, a fronte di una spesa ammessa di euro 99.953,00, con indicazione RAGIONE_SOCIALE suddivisione in tre rate e la tempistica/avanzamento dei lavori necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE sua erogazione.
In data 11 dicembre 2015, NOME COGNOME e NOME COGNOME richiedevano l’erogazione del saldo del contributo per ultimazione dei lavori e la RAGIONE_SOCIALE avviava le verifiche sulla rendicontazione, all’esito delle quali, con determinazione n. 1073/EDIL del 30 dicembre 2016, revocava il contributo chiedendo la ripetizione delle somme percepite. Ciò in quanto si era accertata l’esistenza RAGIONE_SOCIALE proprietà di un’ulteriore unità abitativa, intestata ai contribuenti, classificata A2 (identificata nella p.ed. 309 sub 7, p.m. 3, in C.C. Denno), per la quale era dovuto per il 2012 un importo IMUP di euro 816,03, nonché di un’area fabbricabile (la p.f. 928/7) assoggettata a un importo IMUP di euro 1.757,88 e la proprietà di una ulteriore unità abitativa individuata in sub 7 (terzo piano), descritta come ‘non abitabile’ nelle osservazioni presentate dai signori COGNOME/COGNOME ed, invece, occupata dalla loro figlia COGNOME NOME, residente nella stessa dall’anno 2008.
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano il provvedimento di revoca del contributo dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento deducendo che detto atto amministrativo era stato adottato in violazione dei criteri previsti dalla legge rispetto all’importo IMUP 2012, evidenziando di aver corrisposto una somma superiore a quella dovuta all’ente impositore, non avendo considerato l’esenzione IMUP per l’immobile oggetto di contestazione, p.ed. 309 p.m. 3 sub 7, catastalmente classificato come A2, il quale doveva essere considerato unitariamente con l’abitazione principale, sicché concorreva con un apporto pari a zero alla determinazione RAGIONE_SOCIALE IMUP 2012 per la concessione del contributo.
Con sentenza del 9 luglio 2018, n. 162, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento respingeva il ricorso. In dissenso dal decisum, i ricorrenti proponevano appello, denuncéando la violazione dell’art. 21 nonies, legge n. 241/1990, nonch é l’eccesso
di potere per contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni e .
Con la sentenza qui impugnata n. 1795/2024, il Consiglio di Stato respingeva il gravame, ritenendo irrilevante l’assoluzione dei beneficiari dal reato di falso (nella dichiarazione sostitutiva di certificazione inoltrata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Val di Non nell’ambito RAGIONE_SOCIALE domanda di ottenimento del contributo finanziario oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia degli appellanti) disposta con sentenza n. 421 del 2019 del Tribunale di Trento.
Il giudice d’appello, in particolare, affermava che il precetto di cui all’art. 21 nonies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990 deve essere interpretato nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi è consentito sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerente ai presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, sia nel caso in cui l’erroneità dei presupposti per la concessione del contributo risulti comunque non imputabile all’Amministrazione, ed ascrivibile, per contro, esclusivamente alla condotta dolosa, equiparabile alla colpa grave e corrispondente, come nella specie, alla mala fede oggettiva RAGIONE_SOCIALE parte; ritenendo non predicabile una interpretazione letterale dei criteri attuativi dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge prov. n. 9/2013, tenuto conto che la stima dell’an e del quantum dell’imposta municipale propria da considerare anche ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione del contributo in questione non poteva che essere quella determinata dal Comune e, nella fattispecie, corrisposta dai contribuenti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ex art. 362, primo comma, c.p.c., NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
Replica con controricorso La RAGIONE_SOCIALE di Val di Non.
Depositata dalla Prima Presidente, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata al
ricorrente, quest’ultimo ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale, ha insistito per la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, c.p.c..
In data 8 ottobre 2025, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, rimarcando la creazione da parte RAGIONE_SOCIALE decisione del Consiglio di Stato di una distinta disposizione, tale da scardinare la tassatività delle ipotesi previste dall’art 21 -nonies, comma 2-bis, legge 241/1990, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine concesso all’ente per esercitare la revoca del contributo.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivo di ricorso prospetta ; per avere il Consiglio di Stato ritenuto ragionevole il termine entro il quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Val Non ha disposto la revoca del concesso contributo, pur essendo intervenuta la legge n. 124/2015, che, con intento chiarificatore/interpretativo, ha introdotto per l’esercizio del potere di annullamento un preciso ‘range’ temporale di diciotto mesi, da considerarsi indice ermeneutico anche per le vicende sorte anteriormente alla novella, soggette comunque all’obbligo di ‘ragionevolezza’ dei tempi di esercizio del potere medesimo. Si mette in evidenza, in particolare, che, essendo intervenuta, in favore di parte ricorrente, l’assoluzione penale per il reato di falso, non poteva trovare applicazione la previsione derogatoria del comma 2bis dell’art. 21 nonies cit., secondo cui «possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine … di cui al comma 1 i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato». Pertanto, il Consiglio di Stato nel reputare ragionevole il termine superiore ai diciotto mesi di cui all’art. 21 nonies, comma 1 -entro il quale l’amministrazione ha provveduto alla revoca del contributo -pur in presenza RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione dall’imputazione di reato di falso, avrebbe creato una norma differente rispetto al preciso dettato dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, fondando la nozione di ragionevolezza del termine usufruito dall’amministrazione sulla qualificazione dolosa RAGIONE_SOCIALE condotta dei ricorrenti .
2.Il secondo motivo di ricorso denuncia . Essendo intervenuta l’assoluzione dal reato di falso, il giudice d’appello non poteva applicare la previsione derogatoria del comma 2 bis dell’art. 21 -nonies cit., così pronunciando una sentenza in contrasto con il citato giudicato penale, che ha assolto i ricorrenti da qualsiasi reato. Ciò anche in violazione dei principi costituzionali di effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale e del giusto processo.
Entrambi i motivi scrutinabili congiuntamente, in quanto svolgono sotto profili diversi la medesima censura, si offrono, come già ha anticipato la proposta di definizione accelerata, ad un comune giudizio di inammissibilità.
3.1. Secondo la tesi dei ricorrenti, l’attività interpretativa, nel caso di specie, sarebbe irrimediabilmente segnata dal superamento del limite di tolleranza ed elasticità del significante letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione di legge, secondo cui il comma 2 bis dell’art. 21 novies cit. consente il travolgimento del limite massimo di diciotto
mesi per l’adozione dell’atto di revoca esclusivamente nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, in guisa che la sentenza di assoluzione dal reato che ha interessato i ricorrenti rappresenta un ostacolo all’applicazione del regime derogatorio di cui al menzionato comma 2 bis cit..
3.2. E’ doveroso premettere che la Corte Costituzionale (sentenza n. 6/2018), nell’occuparsi di indicare, su impulso dell’ordinanza 6891/2016 di queste SS.UU., le coordinate di sistema entro cui il tema dell’eccesso di giurisdizione può svilupparsi, ha, tra l’altro, affermato che il controllo di giurisdizione previsto dall’art. 111, comma 8, Cost. attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma 7, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti è ammesso per i “soli” motivi inerenti alla giurisdizione, conclusioni che rispecchiano affermazioni largamente reiterate nel tempo (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. U, 9/09/2024, n. 24090). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19598/2020) resta, infatti, attenta a rimarcare che il controllo che la Costituzione attribuisce alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti, è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell’osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione stessa, ovvero all’esistenza di vizi che attengono all’essenza stessa RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio (Cass., Sez. U, 1 22/07/2024, n. 20107). Detto sindacato non include quello sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo”, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di
interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa» (Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770; S.U. 23/04/2024, n. 10955).
3 .3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l’essenziale ragione che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione RAGIONE_SOCIALE sfera riservata al legislatore si configura solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata e in tal modo eserciti un’attività di produzione normativa. Non è configurabile invece quando egli si mantenga nei limiti dell’attività di interpretazione -sia pure estensiva – di norme di legge o regolamentari (cd. limiti interni), in quanto ogni errore del giudizio ermeneutico, anche se ritenuto grave dinanzi al senso RAGIONE_SOCIALE norma, non investe i limiti esterni del potere giurisdizionale ma soltanto la legittimità del suo esercizio (ex aliis Cass. Sez. U n. 3772-25, Cass. Sez. U n. 3449924, Cass. Sez. U n. 18722-24, Cass. Sez. U n. 18235-23, Cass. civ. sez. un., 26 novembre 2021 n. 36899; Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2023 n. 27160; Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2023 n. 18539; Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2023 n. 4284).
3.4. Pertanto, qualora la pronuncia impugnata si limiti all’inquadramento del fatto, all’interpretazione del provvedimento amministrativo, secondo la sua portata letterale e complessiva, ed all’attività esegetica RAGIONE_SOCIALE legge, essa esprime considerazioni che rientrano nell’ambito RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice investito RAGIONE_SOCIALE decisione, esulando, di conseguenza, dalla sfera di controllo dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione (v., tra varie, Cass., Sez. Un., n. 27904/22; Sez. Un., n. 27202/23; Cass., Sez. U., n. 8800/2024), in quanto l’applicazione e l’ interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge da parte del giudice ammnistrativo costituisce il proprium RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto
assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020).
3.5. Nel caso concreto il Consiglio di Stato è pervenuto alla conclusione che la proroga del termine per la revoca dei contributi operi anche nell’ipotesi di assoluzione dal reato di falso, allorquando la condotta dolosa dell’istante abbia indotto in errore l’amministrazione.
3.6 . Tanto ha fatto sulla base di un’interpretazione consolidata RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza amministrativa, secondo cui il ‘termine ragionevole’ può decorrere soltanto dal momento in cui l’amministrazione abbia realmente conoscenza del vizio invalidante (C. di S. n. 4374/2018; n.7476/2019), attenendosi, dunque, al compito di interpretare la lettera RAGIONE_SOCIALE norma e ricercare la voluntas legis applicabile nel caso concreto, senza alcun eccesso di potere giurisdizionale per invasione RAGIONE_SOCIALE sfera riservata al legislatore, essendosi limitato ad una applicazione ragionata RAGIONE_SOCIALE norma esistente. (Cass. Sez. Unite n. 36899, n. 36593 e n. 19244 del 2021; n. 22711 e n. 8311 del 2019).
3.7. Peraltro , è doveroso precisare che l’interpretazione anche analogica del quadro delle norme rappresenta un vizio di violazione di legge anche si si ritenga errata la ricostruzione operata dal giudice speciale (S.U. n. 8334/2022) ed anche se vi sia stato ‘uno stravolgimento delle norme di riferimento’ (S.U. 10078/2023); tuttavia, giammai la ‘mancata o inesatta applicazione di norma di legge’ comporta la creazione di una norma inesistente (SU. n. 1157/2023; Cass. Sez. U., n. 24411/2011; n. 2068/2011; n. 20698/2013).
4.8.Ne consegue che non è ravvisabile alcuno sconfinamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata nella sfera delle attribuzioni che competono al legislatore, sicché le doglianze dai ricorrenti, lungi dall’integrare l’eccesso giurisdizionale denunciato, postulano in definitiva l’esercizio di un sindacato interpretativo sostitutivo di quello a cui
ha dato luogo il giudice speciale, interno cioè ai limiti propri RAGIONE_SOCIALE giurisdizione di quel giudice (S.U.n. 7530/2025; Cass., sez. un., 22 luglio 2024, n. 20062; 28 luglio 2021, n. 21651; 4 febbraio 2021, n. 2604; 21 agosto 2020, n. 17580; 6 marzo 2020, n. 6462; 3 marzo 2020, n. 5904; 24 maggio 2019, n. 14264; 26 novembre 2018, n. 30526; 2 febbraio 2018, n. 2582; 29 dicembre 2017, n. 31226).
Deve trovare applicazione il disposto dell’art. 96, terzo e quarto comma -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540).
5.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge; nonché l’importo di euro 2.000,00 in favore del Comune , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Condanna, inoltre, parte ricorrente al versamento di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 21 ottobre 2025 in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione
La Presidente NOME COGNOME