Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3440 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3440 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 22660 -2021 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
NOME.RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l’ordinanza n. cronol. 219/2021 del TRIBUNALE DI NUORO, pubblicata il 16/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/1/2025 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente;
sentiti il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e lo stesso ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n.150/2011, depositato il 9/4/ 2020, l’ AVV_NOTAIO chiese al Tribunale di Nuoro la condanna della RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico NOME COGNOME, al pagamento di euro 4.477,00 a titolo di compensi professionali per l’attività esecutiva svolta in favore della società, oltre spese, anche di precetto, nella misura liquidata dal Giudice dell’esecuzione .
Il ricorrente dedusse, in particolare, di aver ricevuto mandato ad agire in giudizio per il recupero di un terreno dal Comune di Budoni che lo occupava, utilizzandolo come parcheggio a pagamento, ritenendo che gli fosse stato ceduto nell’ambito di un piano di lottizzazione della stessa RAGIONE_SOCIALE; malgrado la causa avesse avuto esito positivo, COGNOME aveva «lamentato l’inutilità » della prestazione, perché la proprietà del fondo in questione era stata comunque ceduta ad altro soggetto che, poi, lo aveva trasferito allo stesso Comune; la decisione, tuttavia, conteneva anche statuizioni sui danni per l’occupazione abusiva e sulle spese legali sicché egli aveva ritenuto di dover comunque porre in esecuzione il titolo, notificandolo al Comune di Nuoro e poi redigendo e notificando l’atto di precetto , fino all’esecuzione presso terzi dinnanzi al Tribunale di Nuoro.
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nuoro, dato atto che l’importo del precetto era di euro 6.351,00, oltre interessi e spese e liquidate le spese del procedimento a carico del Comune in euro
1.336,00 per competenze professionali e euro 200,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali, aveva assegnato alla società creditrice procedente, in pagamento, salvo esazione, le somme dovute al debitore esecutato dal terzo pignorato, le spese della procedura esecutiva come sopra liquidate e le spese di registrazione del provvedimento di assegnazione, condannando pure il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore di NOME, delle spese del giudizio di accertamento ex art 549 cod. proc. civ., liquidate in euro 1.336,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali.
La società, tuttavia, non aveva voluto corrispondergli le somme riconosciutele a titolo di spese di esecuzione e, in particolare, gli onorari liquidati a carico del debitore esecutato in euro 1.336,00 e, pure in euro 1.336,00, a carico del terzo pignorato, oltre le spese vive e di precetto, riconosciute quest’ultime in euro 405,00, rimborso forfetario, IVA e CPA.
1.1. Costituendosi, la società convenuta eccepì di non aver mai voluto promuovere alcun giudizio contro il Comune di Budoni, che la decisione di azionare il titolo era stata assunta dal ricorrente in difformità degli accordi intercorsi, che dal settembre 2019 i rapporti professionali si erano interrotti perché aveva dovuto prendere atto della rinuncia dell’avvocato a cui aveva già corrisposto la somma complessiva di euro 90.250,00 per l’attività professionale svolta .
Con ordinanza n. 219/2021, il Tribunale di Nuoro, in composizione collegiale, rigettò la domanda di liquidazione degli onorari ritenendola infondata ex art. 1711 comma I cod. civ., perché il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva svolto l’attività esecutiva esorbitando dai limiti del mandato.
Avverso questa ordinanza l’ AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria.
Con ordinanza interlocutoria n.14925/2022, la Sezione sesta – 2, all’esito dell’udienza camerale del 25 marzo 2022, ha rimesso la causa alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria della causa.
All’udienza odierna, sono stati sentiti il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e lo stesso ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo d ell’art 360 cod. proc. civ. , l’ AVV_NOTAIO ha sostenuto la violazione degli art. 1704, 1706, 2230, 1709, 1720, 1723 cod. civ., in relazione all’art. 83 cod. proc. civ., nonché la falsa applicazione dell’art 1711 cod. civ. per avere il Tribunale rigettato la domanda sul presupposto di una «violazione degli accordi» relativi al suo mandato professionale , senza considerare l’avvenuto espletamento dell’attività difensiva: egli, infatti, aveva comunque ricevuto apposita procura ad litem che lo abilitava anche all’instaurazione del giudizio di esecuzione e, la sussistenza di accordi successivi all’ordinanza di merit o, asseritamente violati con l’esecuzione del titolo, era al contrario comunque irrilevante, perché la revoca da tutti gli incarichi era intervenuta soltanto successivamente al giudizio esecutivo; in ogni caso, pur volendo ritenere l’attività esecutiva es ercitata in assenza di mandato, l’art 1711 cod. civ. richiamato in ordinanza non sarebbe stato comunque correttamente applicato nella parte in cui gli effetti della attività difensiva sono stati interamente attribuiti al cliente mandante, così legittimando la ritenzione anche dell’importo riconosciuto dal giudice dell’esecuzione a titolo di spese di precetto e
spese legali liquidate. Ha aggiunto il ricorrente che l’esercizio di una valida difesa in favore del cliente su cui si riversano effetti giuridici già implica diritto al compenso per l’attività giudiziale espletata, proprio in ragione della menzionata differente funzione assolta dalla stessa procura e dal sottostante mandato professionale; l’art. 1711 cod. civ., utilizzato dal Tribunale per respingere la domanda, non sarebbe interpretabile nel senso di consentire al cliente di trattenere e far proprio l’importo delle spese legali giudizialmente liquidato a tale titolo ed anticipate dall’avvocato che, anche ove avesse ecceduto dal mandato, rimarrebbe titolare di tale effetto positivo.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 1711 e 2041 cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto che l’eccesso di mandato nell’espletamento di attività giudiziale in sede esecutiva legittimasse il cliente ad arricchirsi degli importi liquidati a titolo di compensi; al contrario, il rigetto dell’azione ex art. 2233 cod. civ. diretta alla liquidazione professionale del compenso «avrebbe legittimato ipso facto l’insorgenza del diritto all’indennizzo per ingiustificato arricchimento » (così in ricorso); pur in difetto di esplicito riferimento al l’art . 2041 cod. civ. , l’azione per la liquidazione articolata in via principale avrebbe dovuto essere qualificata comunque come azione per indebito arricchimento, atteso che era stato chiesto l’importo esattamente corrispondente al correlato arricchimento del mandante cliente: era, invero, pacifico che la RAGIONE_SOCIALE si fosse arricchita delle spese di precetto e legali liquidate dal Giudice dell’ esecuzione.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n.4 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha, infine, denunciato la violazione dell’ art 132 cod. proc. civ. in relazione all’art 4 del d.m.
55/14 per avere il Tribunale omesso di motivare in merito alle ragioni per cui ha ritenuto superati i limiti del mandato, non indicando da un canto il contenuto degli accordi intervenuti ritenuto rilevante e, d ‘ altro canto, il motivo della legittima ritenzione da parte del cliente mandante di quanto liquidato a titolo di rimborso di spese e onorari.
3.1. Il primo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
AVV_NOTAIO, con il suo ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., aveva esplicitamente chiesto la corresponsione dei compensi e il rimborso delle spese sostenute per il giudizio di esecuzione presso terzi, in cui la sua assistita RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto l’assegnazione di complessivi euro 6.351,00, nella misura riconosciuta dal Giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda rimarcando che, come eccepito dalla società intimata, l’odierno ricorrente «nonostante gli accordi» intervenuti, aveva « comunque azionato il titolo» derivante dalla sentenza emessa a seguito del giudizio di cognizione, che il rappresentante legale aveva lamentato, come ammesso dallo stesso ricorrente, « l’inutilità » della causa, trattandosi di fondo di proprietà di altro soggetto che lo avrebbe dovuto cedere al Comune, «che si era deciso per considerare definita la questione con il solo acconto percepito, inferiore all’onorario medio dello scaglione minimo di competenza del Tribunale» e che «comunque, poiché la decisione ottenuta conteneva statuizioni sui danni e sulle spese legali, l’istante aveva messo in esecuzione tale titolo, richiedendone copie esecutive, notificandolo al Comune ed infine redigendo e notificando atto di precetto fino all’esecuzion e davanti al Tribunale di Nuoro». Ciò precisato, il Tribunale ha quindi ritenuto che «in tale circostanza trova pacificamente applicazione il principio di cui all’art. 1711
comma primo cod. civ., per cui l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, non assumendo rilievo una eventuale verifica ex post della conformità di tale atto agli interessi perseguiti dal mandante, posto che in tal caso, l’atto compiuto in difformità dalle istruzioni non corrisponde alla volontà espressa del mandante».
La motivazione, così costruita, non esplicita compiutamente le ragioni di rigetto della domanda e risulta peraltro resa in violazione di principi consolidati.
Giova premettere che, come affermato da questa Corte, in tema di attività professionale svolta da avvocati, non possono essere sovrapposti la procura alle liti e il contratto di patrocinio che è specie del genus «contratto di mandato»: mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale endoprocessuale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio ed è soggetto all’onere di forma , il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. Sez. 3, n. 14276 del 08/06/2017; Sez. 2, n. 6905 del 11/03/2019).
Il diritto al compenso nasce dal conferimento del mandato e dall’espletamento dell’incarico e l ‘avvocato ricorrente ha proposto la sua domanda di compenso proprio per aver svolto l’attività processuale in fase esecutiva in favore della società e aver conseguito un risultato utile (l’assegnazione di alcune somme, oltre il rimborso spese) .
Con la sua stringata motivazione il Tribunale, pur avendo interpretato la domanda come diretta al pagamento di onorari professionali, non ha escluso il diritto dell’AVV_NOTAIO al compenso per l’attività svolta nel giudizio di esecuzione per difetto di procura .
In tale caso, invero, questa Corte ha applicato l’art. 1711 cod. civ. al rapporto endoprocessuale tra difensore e rappresentato per affermare, in caso di azione o di impugnazione promossa senza previo conferimento della procura da parte del soggetto attore, che il difensore deve sopportare tutte le conseguenze pregiudizievoli del suo agire e, perciò, le eventuali spese del giudizio in cui abbia prestato attività professionale senza mandato (Sez. U, n. 10706 del 10/05/2006 e successive conformi).
Il Tribunale, invece, in una fattispecie in cui -come detto – non si discuteva del difetto di procura, senza neppure accertare quando il contratto di patrocinio sia stato risolto, né, soprattutto, il contenuto degli accordi, ha, con un salto logico, posto a fondamento della sua decisione l’art. 1711 cod. civ. e, in particolare, la disposizione per cui «l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario».
Nel caso di specie, invero, non sono emerse conseguenze pregiudizievoli dell’attività difensiva per cui è giudizio, atteso che l’ esecuzione presso terzi si è conclusa con la vittoria delle spese di NOME e con l’assegnazione di una somma coattivamente recuperata presso il terzo debitore.
Si deve, allora, pure considerare che l’AVV_NOTAIO ha posto a fondamento della sua domanda anche l’avvenuta apprensione, da parte della società rappresentata, delle somme assegnate in esecuzione e ha perciò chiesto la condanna della stessa società alla corresponsione in suo favore degli importi percepiti a titolo di spese.
L’applicazione del 1711 cod. civ. come operata dal Tribunale è, pertanto, non corretta, perché limitata al riscontro della violazione dei limiti del mandato, senza la necessaria e successiva valutazione della ravvisabilità di una ratifica da parte del cliente mandante.
La ratifica consiste, infatti, in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l’operato del rappresentante o del mandatario, ma non richiede formule sacramentali, occorrendo però che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto (ove tale forma non sia richiesta per l’atto compiuto dal rappresentante), ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti: può dunque essere anche tacita, ma sempre a condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio (Cass. Sez. 1, n. 6937 del 08/04/2004; Sez. 3, n. 408 del 12/01/2006).
In tal senso, non era conferente, nella specie, la verifica della conformità degli atti compiuti dal mandatario agli interessi perseguiti dal mandante come richiamata nell’ordinanza . Unicamente rileva, invece, se quest’ultimo abbia o non profittato dei risultati conseguiti dal mandatario.
Era, dunque , quest’ultimo accertamento che avrebbe dovuto essere compiuto dal Tribunale e che, invece, è stato del tutto omesso.
3.2. L’ordinanza impugnata deve, perciò , essere cassata, con rinvio al Tribunale di Nuoro in diversa composizione perché provveda al riesame della domanda dell’AVV_NOTAIO in applicazione dei principi suesposti e, in particolare, ricostruito il rapporto sostanziale intercorso tra le parti, valuti la configurabilità di una ratifica.
3.3. Dall’accoglimento del primo e terzo motivo deriva l’assorbimento del secondo motivo relativo alla sussistenza di un arricchimento senza giusta causa.
Per tali ragioni il ricorso è accolto limitatamente al primo e terzo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al Tribunale di Nuoro in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugna e rinvia al Tribunale di Nuoro in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 23 gennaio 2025. Il Consigliere rel. est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME