DECRETO CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI – N. R.G. 00000211 2025 DEPOSITO MINUTA 16 10 2025 PUBBLICAZIONE 18 10 2025
CORTE D’ APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha pronunciato il seguente DECRETO
nel procedimento iscritto al numero NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2025 promosso da:
nata a Cagliari il DATA_NASCITA, CF: , nato a Cagliari il DATA_NASCITA, CF: e , nato a Cagliari il DATA_NASCITA, CF: , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
RICORRENTI
contro
in persona del titolare o del diverso legale rappresentante
, pro tempore, presso l’Avvocatura dello Stato, INDIRIZZO Controparte_1
RESISTENTE
Con atto depositato in data 29.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto la condanna del CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 12.960,00 ciascuno, ovvero quell’altra somma ritenuta di giustizia , a titolo di equa riparazione per effetto della eccessiva durata del procedimento di primo grado instaurato dai ricorrenti medesimi contro la Società ed i suoi soci illimitatamente responsabili per ottenere il risarcimento per la perdita del loro congiunto , deceduto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto presso la sede della convenuta. […] CP_3 Persona_1
I ricorrenti hanno esposto che:
-con atto di citazione notificato in data 07.09.2006, e e , rispettivamente moglie e figli di , convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari la società ed i loro soci e ; Parte_1 Pt_2 Parte_3 Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5
-il procedimento veniva iscritto a ruolo il 15.09.2006 con il n° NUMERO_DOCUMENTO;
-nel corso del giudizio venivano emanate due sentenze non definitive, la n. 2019/2015 del 24 giugno 2015, relativa ad eccezioni preliminari e la n. 505 del 15 febbraio 2021, relativa all’ accertamento della responsabilità dei convenuti, fra i quali anche la chiamata in causa da ; accertate le responsabilità risarcitorie dei convenuti, il giudice non aveva tuttavia quantificato l’ammontare del danno; Controparte_6 CP_5
-la causa si concludeva con la sentenza n. 366/2025 del 13/03/2025, con la quale il giudice condannava i convenuti e la società , in solido tra loro, a pagare agli attori, a titolo di risarcimento di tutti i danni che essi aveva subito in conseguenza della morte di , euro 471.411,43 ad , euro 455.698,37 a ed euro 463.555,29 a unitamente alle spese processuali; Controparte_6 Persona_1 Parte_1 CP_7 Parte_4
-la sentenza è stata appellata dalla società in data 13.04.2025 ed il procedimento, iscritto al numero 189/25, è tuttora pendente. Controparte_6
Sul rilievo che il procedimento di primo grado avesse superato la soglia della durata ragionevole, i ricorrenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
‘…all’AVV_NOTAIO.mo Presidente della Corte di Appello di Cagliari, affinché:
accertata e dichiarata l’eccessiva durata del processo presupposto in base a quanto sopra esposto, voglia ingiungere al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione a ciascuno degli odierni ricorrenti un indennizzo nella misura di euro €. 12.960,00, ovvero quell’altra somma ritenuta di giustizia, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione’. Controparte_1
*
L’azione è ammissibile ancorché proposta, mediante deposito del ricorso, in pendenza del procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018).
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
La causa presupposta eccedeva, nel giudizio di primo grado, alla data del 31.10.2016, i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell’art. 2 della legge n 89/2001 nell’attuale formulazione .
Per il calcolo della durata del procedimento occorre considerare quale dies a quo il 07.09.2006, data della notifica dell’atto di citazione, e quale dies ad quem il 13/03/2025, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 18 anni, 7 mesi e 6 giorni.
Tuttavia, premesso che in tema di ragionevole durata del processo, i rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o
non contestati, costituiscono circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (così Cass., n. 5529/2020; vedasi anche Cass., n. 16011/2023), si rileva che devono essere detratti i seguenti periodi che non sono in alcun modo riferibili all’organizzazione giudiziaria:
-udienza del 15.10.2010, interruzione per decesso del convenuto e riassunzione in data 31.12.2010; Persona_2
-udienza del 4/02/2024 adesione allo sciopero indetto dagli avvocati, nuova udienza 15.04.2014;
-udienza del 21/09/2017, trattative tra le parti, nuova udienza 14/12/2017;
Detratto il periodo suindicato, pari a 7 mesi e 19 giorni, la durata complessiva del giudizio ai fini del presente procedimento è di 17 anni, 11 mesi e 18 giorni.
L’art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e quindi il ritardo indennizzabile è pari a 15 anni (dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai 6 mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell’indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 2-bis della legge 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: ” L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte ‘.
Ciò posto, l’importo dell’indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall’art. 2 bis l. n.89/2001 (euro 400,00 – euro 800,00), applicabile al caso di specie in euro 400,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento, in considerazione della complessità del procedimento, che ha richiesto, addirittura, due sentenze non definitive.
Conseguentemente, viene liquidato agli odierni ricorrenti l’importo di euro 6.000,00 ciascuno, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo .
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA
PER QUESTI MOTIVI
ingiunge al di pagare ai ricorrenti
e
Controparte_1
Parte_1
Parte_2
l’importo di euro 6.000 , 00 ciascuno, liquidato a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro 567,00 per compensi professionali, spese vive per euro 27,00 , spese generali, IVA e CPA. Parte_3
Cagliari, 15 ottobre 2025
Il Consigliere Delegato
Dott.ssa NOME COGNOMENOME COGNOME