Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2906 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2906 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28375-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
Oggetto
R.G.N. 28375/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2020 R.G.N. 749/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la sentenza n. 194/2020 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto il ricorso ad opposizione ad avviso di addebito.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 dicembre 2025, il C ollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Viene proposto un solo motivo di censura, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, dell’art. 4 del DM 30.1.2015, anche in relazione alla circolare Inps n. 51/2008 e alla Circolare Ministero del Lavoro n . 19/2015 e all’art. 1175 cod. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il ricorso deve essere rigettato.
I fatti, indicati come pacifici in sentenza, sono i seguenti.
La società, presentando la denuncia contributiva flussi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di settembre 2016, era incorsa in errore, perché, tra quanto accertato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quanto dichiarato, risultava un saldo negativo di €64,57. La società era stata invitata a regolarizzare con una prima nota di rettifica del 29.11.2017 ed una successiva
del febbraio 2018 ma aveva pagato quanto richiesto solo il 6 aprile 2018, dopo la ricezione di un avviso di addebito, diverso da quello oggetto del contendere, che è relativo al recupero dei benefici contributivi da cui l’azienda è decaduta per effetto del la irregolarità di cui sopra, ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
La società ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che i termini indicati dalle note di rettifica, disciplinati dal DM 30.1.2015, erano da considerarsi ordinatori e non perentori, di tal chè non era tenuta a rispettarli, ben potendo versare successivamente quanto non pagato a suo tempo.
La Corte territoriale ha respinto il gravame. Ad avviso della Corte, il punto di diritto affrontato dal primo giudice non verteva sulla perentorietà o meno del termine bensì sul fatto che, per i primi 15 gg successivi alla ricezione della nota di rettifica, Inps è tenuto ad attendere l’eventuale pagamento, dopo di chè, in difetto, deve procedere alle dovute comunicazioni agli enti di competenza, il che può portare, come accaduto, all’emissione di Durc (interno) negativo.
Secondo la Corte, posto che l’oggetto del contendere è relativo agli effetti del Durc negativo, derivante dalla non contestata situazione di irregolarità contributiva, il mancato pagamento del dovuto, anche per importo minimo, ha effetti sulle agevolazioni contributive di cui l’azienda gode, risultando ininfluente che sia esiguo l’ammontare dell’errore rispetto al disposto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Nel ricorso di legittimità si legge che: l’art. 1, comma 1175, cit. stabilisce che i benefici contributivi sono subordinati al possesso del Durc; le modalità di rilascio del Durc, i contenuti e le irregolarità sono regolati, in forza del rinvio operato dal comma 1176, da apposito DM che, nella specie, è il DM 30.1.2015, il cui
art. 4 disciplina il caso della mancanza di regolarità contributiva, consentendo la regolarizzazione entro un termine non superiore a 15 gg dalla notifica dell’invito a regolarizzare; le norme vanno lette nel loro insieme e l’art. 4 non prevede un termine perentorio. Si aggiunge, poi, che vi sarebbe violazione del principio di buona fede e correttezza perché l’art. 3 del DM esclude che qualunque irregolarità negli adempimenti richiesti impedisca il rilascio del Durc, non ostando, ad esempio, uno scostamento non grave tra somme dovute e somme pagate (non considerandosi grave l’omissione pari o inferiore a € 150,00), di tal chè, si legge, ‘se la Corte avesse correttamente ricostruito e valutato le deduzioni e le domande di NOMENOME, improntando il proprio ragionamento sulla scorta del canone di ragionevolezza, non avrebbe certamente dedotto che non si tratterebbe di accertare se NOME avesse o meno diritto ai benefici contributivi e che resterebbe estranea al giudizio la valutazione di proporzionalità fra l’aspetto quantitativo dell’irregolarità e le conseguenze’.
Nella memoria, la parte introduce e prospetta una violazione dell’art. 3 del DM del 2015 che nel ricorso non è esplicitata e strutturata negli stessi termini perché, come detto, viene rapportata esclusivamente al diverso profilo della violazione dell’art. 1175 cod. civ., ‘dovendo le parti comportarsi secondo correttezza e buona fede’, con la conseguenza che, ‘argomentare la propria decisione limitandosi ad accertare unicamente gli effetti del DURC negativo, considerando irrilevante l’adempimento in un momen to successivo e ritenendo estranea la logica di proporzionalità fra irregolarità e conseguenze, significa non aver colto appieno le finalità perseguite sul punto dal sistema normativo’. Nel ricorso si legge altresì che i Giudici di appello avrebbero tralasciato di
considerare tali circostanze (ossia il valore contenuto della violazione) che, se tenute in considerazione, ‘li avrebbero portati a concludere che RAGIONE_SOCIALE non può negare il Durc solo perché il contribuente non sia stato in grado in 15 giorni di correggere una incongruenza intrinseca di una denuncia contributiva’.
Considerato che la doglianza nel ricorso era strutturata nei termini di cui sopra, gli ulteriori profili di censura introdotti in memoria, in cui si prospetta una violazione diretta dell’art. 3 del DM del 2015 in termini di inesistenza ab origine di irregolarità, non hanno rilievo, non potendo la memoria di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte ( ex multis , Cass. n. 17893/2020).
Ciò posto, può farsi applicazione del principio di recente affermato da Cass. n. 15050/2025, che si è espressa nel caso di società che, avendo in atto una rateazione principale, aveva ricevuto invito a regolarizzare il 20 marzo 2018, il 21 marzo aveva comunicato che non avrebbe regolarizzato perché intendeva accedere ad una rateazione breve ma poi aveva avanzato istanza di rateazione breve solo il 18 aprile 2018.
Questa Corte ha affermato che «il ricorrente sostiene che, potendo richiedere, nel corso della rateazione principale, anche la rateazione breve entro tre mesi dall’omissione, la domanda del 18 aprile 2018 era utile a mantenere la condizione di regolarità c ontributiva….Non è così…
Con la legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, si è stabilito che: “A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi (…)”.
6.4. Ratione temporis, le modalità di rilascio del Durc sono regolate dal D.M. 30 gennaio 2015 in virtù del rinvio operato dal successivo comma 1176 dell’art. 1 cit. Il decreto ministeriale prevede (in base all’art. 4) che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale debba darne avviso all’interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni.
6.5. Si tratta, come già osservato dalla Corte, sia pure in relazione al precedente DM del 2007 ma con principi di carattere generale e validi anche in relazione alla fattispecie concreta, di un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, che “perdono ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali” (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motiv.).
6.6. Vero è che l’art. 3 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce, anche, che “la regolarità sussiste (…) in caso di (…) rateizzazioni concesse dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ovvero dagli Agenti della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”.
6.7. Tuttavia, nel caso di specie, avviato il procedimento di “invito alla regolarizzazione” cui al DM del 30 gennaio 2015, come accertato nella sentenza impugnata, ogni richiesta di sanatoria non poteva che essere effettuata nei tempi e nei modi dal medesimo decreto previsti. Ciò che, invece, non ha fatto l’odierna parte ricorrente».
Il che è ciò che è accaduto anche nella specie, ove, avviato il procedimento con due inviti alla regolarizzazione, ogni sanatoria avrebbe dovuto essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal DM 30 gennaio 2015.
Il ricorso va, pertanto, respinto con condanna al pagamento delle spese di legittimità in base alla soccombenza, secondo quanto liquidato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in complessivi € 2500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre
2025.
La Presidente
NOME COGNOME