Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5846 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5846 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 8494/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in CONCORDATO PREVENTIVO N. 80/2012, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA n. 471/2022 emessa da CORTE D’APPELLO di ROMA il 21/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE aveva agito in via monitoria affinché fosse ingiunto alla committente RAGIONE_SOCIALE il saldo di quanto dovutole per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica.
RAGIONE_SOCIALE si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo l’inesigibilità del credito, perché RAGIONE_SOCIALE aveva ‘presentato’ un documento unico (il c.d. DURC) che attestava proprie ‘irregolarità’ contributive; e in presenza di un DURC negativo le era fatto divieto di procedere al pagamento di quanto reclamato dall’appaltatrice.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE, perché RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo; procedura che le precludeva (ex lege; art. 168 l.fall.) di pagare i propri creditori anteriori; e quindi trovava applicazione ‘l’art. 5, II comma, lett. b) D.M. 279/2007 , il quale prevede che la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (come appunto nel caso di ammissione a concordato preventivo)’. Quindi, secondo il Tribunale di Roma, l’ammissione di RAGIONE_SOCIALE al concordato avrebbe dovuto indurre RAGIONE_SOCIALE ad ‘arrivare alla conclusione di considerare la regolarità contributiva’.
RAGIONE_SOCIALE appellava la sentenza.
La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame perché, a suo dire, in ipotesi di ammissione a procedure concorsuali l’appaltatore non può adempiere agli obblighi previdenziali; e nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE, richiesta del rilascio del certificato ‘non risulta aver espresso, neppure in senso negativo, alcuna valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per la esimente prevista nel regime speciale delle procedure concorsuali’. Per queste ragioni, ha concluso la Corte di Appello, il ‘giudice ordinario delibare, in via
incidentale, la sussistenza dei presupposti per ritenere soddisfatto il requisito del ‘DURC’ ai fini della esigibilità del credito; e ciò anche se vi fosse un provvedimento amministrativo RAGIONE_SOCIALE in senso negativo, che, per un verso, non ricorre nel caso di specie ove, si ripete, l’istituto previdenziale non fa alcun riferimento alla condizione di decozione/fallimento della società RAGIONE_SOCIALE e, per altro verso, ben può essere disapplicato se in contrasto con le disposizioni di legge, come implicitamente ritenuto dal giudice di primo grado’.
La sentenza, pubblicata il 21/01/2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE in CONCORDATO PREVENTIVO N. 80/2012 ha resistito con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stat a ravvisata la improcedibilità del ricorso per cassazione.
La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; motivazione inesistente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2 comma 1, art. 3 commi 1-3 e art. 5 comma 1 e 2 del DM 24 ottobre 2007.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per la violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., in riferimento alla incomprensibilità, mancanza e apparenza della
motivazione dedotta dalla Corte di Appello circa la riconosciuta sussistenza dei presupposti per considerare esigibile il credito.
Il quarto mezzo deduce, a i sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli art. 4 e 5 D.lgs. n. 231/02.
Il quinto motivo articola, a i sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 96 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Il ricorso è improcedibile esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Nel fascicolo telematico non risulta depositata la documentazione comprovante la notificazione del provvedimento impugnato nella data (25.1.2022) indicata nell’epigrafe del ricorso (e anche ben vero nel controricorso).
La prova della data indicata di notificazione non emerge neppure dai documenti allegati dalla controricorrente.
Ne segue che non può essere riscontrato dagli atti il requisito di avvenuto deposito della sentenza in copia conforme, poiché quella depositata (indicata tale) non è munita della prova della avvenuta notificazione.
Poiché la notificazione del ricorso (il 25-3-2022) è successiva ai sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (21-1-2022), essendo irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la data del 24-1-2022 di inserimento della sentenza nel registro cronologico (v. Cass. Sez. 3 n. 9917-23), non può che prendersi atto della insanabilità del vizio. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369
cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 (v. Cass. Sez. U. n. 21349-22).
Il ricorso va definito con pronuncia di improcedibilità.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 10.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 q uater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
p.q.m.
La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 10.000 , oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 10.000 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; – condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ci-
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione vile della Corte di Cassazione, in data 27.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME