Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25837 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11147/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME rapp.ti e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO;
–ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
per la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 1380/2022, depositato il 5 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -I ricorrenti proponevano ricorso ex art. 2 L. n. 89/01 secondo la nuova formulazione introdotta dall’art. 55 RAGIONE_SOCIALE L. n. 134/12, relativamente a una procedura fallimentare, al cui passivo sono stati insinuati in quanto creditori privilegiati RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, per acquisto di titoli – obbligazionari, con sede in Napoli alla INDIRIZZO, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 15.5.1996/16.5.1996, con estensione del fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo con decreto del 29.01.1997. In particolare, precisavano che: in data 31.03.1998 il curatore fallimentare depositava il primo progetto di riparto parziale poi modificato con quello depositato e reso esecutivo il 22.05.1998. In data 19.03.2010 esaminato il progetto di riparto parziale predisposto dal curatore, il G.D. al fallimento AVV_NOTAIO verificava che il comitato dei creditori, informato dal curatore RAGIONE_SOCIALE presentazione di tale progetto, non aveva formulato alcun rilievo nel termine fissato, ritenuto che nessuna variazione a tale progetto andasse apportata, ordinava il deposito in cancelleria del progetto stesso. Dall’esame del prospetto riepilogativo si evince che gli odierni ricorrenti sono creditori RAGIONE_SOCIALE procedura per cospicue somme nonostante il pagamento parziale ottenuto con i due piani di riparto. Accludevano una tabella riepilogativa contenente: nella prima il nominativo dei creditori, il numero di posizione, il credito ammesso al passivo, la somma incassata con il primo piano di riparto, la somma incassata
con il secondo piano di riparto e il credito residuo vantato all’attualità .
Essendo la procedura fallimentare in essere da circa 26 anni (dalle date di ammissione al passivo alla data di deposito del ricorso), i ricorrenti chiedevano alla Corte l’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione del diritto al ‘termine ragionevole’ di cui all’art. 6 § 1 RAGIONE_SOCIALE C.E.D.U. ed il riconoscimento del diritto all’equa riparazione del danno subito ex art. 2, L. n. 89/01.
La Corte d’appello di Napoli, in fase monitoria, pur riconoscendo che il procedimento fallimentare si è protratto per 26 anni circa, valutava la durata ragionevole del processo presupposto in anni 7. Con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo il Giudice di prime cure riteneva equo applicare il coefficiente minimo di €. 400,00 senza correttivi in aumento, così ingiungendo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento delle seguenti somme: COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.600,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.600,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 999,37; COGNOME NOME €. 1.998,73; COGNOME NOME €. 3.997,46; COGNOME NOME €. 7.600,00; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi legittimi di COGNOME NOME €. 7.200,00; COGNOME NOME €. 7.600,00; COGNOME NOME quale erede legittima di COGNOME NOME €. 4.400,00; COGNOME NOME quale erede legittima di COGNOME NOME €. 4.800,00; NOME, COGNOME NOME,
nella qualità di eredi legittimi di COGNOME NOME €. 6.800,00; COGNOME NOME, nella qualità di erede legittima di COGNOME NOME €. 3.600,00; COGNOME NOME, NOME, NOME, nella qualità di eredi legittimi di COGNOME NOME €. 6.800,00; COGNOME NOME, nella qualità di erede legittimo RAGIONE_SOCIALE de cuius COGNOME NOME €. 3.200,00; COGNOME NOME, nella qualità di erede legittima di COGNOME NOME €. 1.600,00′.
-Avverso il decreto monitorio, i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi dell’art. 5ter L n. 89/01 lamentando: a) l’errata determinazione RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole in anni sette in luogo degli statuiti dal legislatore anni sei di cui all’art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/01; b) l’erronea commisurazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE valore RAGIONE_SOCIALE causa, all’ammontare del credito residuo all’ esito dei piani di riparto, anziché all’importo del credito originariamente insinuato alla massa passiva del fallimento; c) l’erronea quantificazione delle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale, non conformi ai criteri di liquidazione elaborati in sede europea, con l’aggravante RAGIONE_SOCIALE mancata applicazione dell’aumento percentuale del 20% per gli anni dal terzo al sesto e del 40% per gli anni dal settimo al sedicesimo ai sensi del comma 1 dell’art. 2 bis L. 89/2001 ed, infine, d) l’erronea quantificazione del compenso del giudizio, determinato in violazione dell’art. 4, comma 1 bis, del D.M: ne. 55/2014.
La Corte d’Appello di Napoli accoglieva soltanto l’ultimo motivo di opposizione, rideterminando l’ammontare del compenso liquidato, ritenendo non condivisibili le ulteriori censure, e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE fase di giudizio.
-I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, RAGIONE_SOCIALE Legge n. 89/01. Contestuale violazione e mancata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 6 parag. 1 e dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto ragionevole la durata RAGIONE_SOCIALE presupposta procedura fallimentare in anni sette in luogo dei previsti anni sei dal legislatore, trattandosi di predisposizione tassativa ex lege RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole rispetto alla quale l’interprete è privo di alcun potere di discernimento .
I ricorrenti sottolineano che ai giudici sarebbe sfuggito che con le modifiche introdotte dal d.l. 83 del 2012 il legislatore ha inteso sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione RAGIONE_SOCIALE congruità del termine di ragionevole durata dei giudizi in RAGIONE_SOCIALE e delle procedure esecutive e fallimentari in particolare. I commi 2-bis e 2ter dell’art . 2 delle Legge n . 89/01, nell’affermare che il termine indicato ‘Si considera rispettato’, sarebbero infatti univoci e non lo potrebbero intendersi se non nel senso che lo stesso termine costituisce il limite massimo RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del giudizio. Tale interpretazione sarebbe ancor più obbligata con riferimento alle procedure fallimentari e di esecuzione forzata, interessate dall’intervento legislativo con una previsione specia le sconosciuta alla vecchia formulazione RAGIONE_SOCIALE norma, che lasciava ampia discrezionalità al Giudice dell’equa riparazione di valutarne la durata ragionevole in base alla complessità del caso concreto.
-Preliminarmente, osserva il Collegio come il ricorso ponga questioni che meritano approfondimento anche di natura nomofilattica in relazione al termine di durata ragionevole delle procedure fallimentari (Cass., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20508; Cass., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 23982), secondo lo standard ricavabile dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo,
tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. 83 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE questione relativa alla possibilità di un autonomo apprezzamento da parte del giudice di discostarsi dalle indicazioni normative (Cass., Sez. VI-2, 8 luglio 2021, n. 19555), sì da dover essere trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione