Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3023 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2   Num. 3023  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 22305/2022 proposto da:
COGNOME NOME ,  difeso  dagli  avvocati  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato-
Avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma n. 51723/2020 del 13/12/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltato il AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Presupposto è un processo ex l. 89/2001, protrattosi dal 22/9/2011 al  23/9/2016  nella  fase  di  cognizione  (equo  indennizzo  liquidato:  € 5.700)  e  dal  6/6/2019  al  6/2/2020  nella  fase  di  ottemperanza,
conclusosi con pronuncia di improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse a causa del pagamento (il 10/12/2019). Instaurato il correlativo processo di equa riparazione, computata la durata complessiva del processo presupposto (fino alla data del pagamento) in 5 anni, 6 mesi e 7 giorni e la durata irragionevole in 4 anni, sono stati liquidati € 1.600 di indennizzo e € 409,50 di spese.
Rigettata  l’opposizione,  la  parte  privata  ricorre in  cassazione  con sette motivi, illustrati da memorie. Rimane intimato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. L’interlocutoria 22388/2023 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. -Il primo, il secondo ed il terzo motivo denunciano sotto diversi profili il computo RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole del processo di equa riparazione, nel grado di merito (cognizione ed ottemperanza), in un anno e sei mesi anziché in un anno, e quindi il calcolo RAGIONE_SOCIALE durata non ragionevole nel caso di specie in 4 anni, anziché in 4 anni e 6 mesi (nonché 7 giorni) da arrotondare quindi a 5 anni. In particolare, si denuncia: (a) violazione degli artt. 2 co. 2, 2-bis, 2quater, 3 co. 6, 5-ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; degli artt. 111, 117 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 Cedu (primo motivo); (b) mancanza, l’apparenza ovvero la perplessità RAGIONE_SOCIALE motivazione, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (secondo motivo); (c) omissione di fatti decisivi relati vi alla complessità del caso, all’oggetto del procedimento e al comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti e del giudice (terzo motivo).
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo denunciano l’incongrua liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo nell’importo base di € 400 per ciascun anno di ritardo sotto i seguenti profili: (a) motivazione mancante, tautologica, apparente o perplessa, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (quarto motivo); (b) omissione
di fatti decisivi relativi all’esito del processo, alla natura degli interessi coinvolti  e  al  valore  e  rilevanza  RAGIONE_SOCIALE  causa,  valutati  anche  in  riferimento alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte (quinto motivo); (c) violazione degli artt. 6, 13, 34, 41 Cedu, degli artt. 41 co. 1, 47 co. 1 e 2 Carta diritti fondamentali UE, degli artt. 111 co. 1 e 2, 117 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2bis co. 1 l. 89/2001 (sesto motivo).
Il settimo motivo denuncia la mancata disposizione del rimborso di € 1 di commissione bancaria per pagamento telematico nel procedimento monitorio per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 co. 1 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 co. 1 d.p.r. 115/2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 10 l. 247/2012, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 co. 2 d.m. 55/2014 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l.  77/2020.
-La pronuncia sul ricorso è agevolata da una breve premessa, oggetto del presente paragrafo.
L’amministrazione statale RAGIONE_SOCIALE giustizia è tenuta a far sì che i processi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri processi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi, cosicché si acuisce il dovere di diligenza acceleratoria. Pertanto, nel dichiarare l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 co. 2bis l. 89/2001, Corte cost. 36/2016 ha indicato in due anni il termine di durata ragionevole di un processo di equa ri parazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di legittimità (la Corte costituzionale si è rifatta così alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte europea).
Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di  cognizione  e  di  esecuzione).  Tale  struttura,  rigida  nel  suo  dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva
inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di co gnizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva non è computato nella durata RAGIONE_SOCIALE sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022).
La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivoesecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, RAGIONE_SOCIALE‘intervallo tra le du e fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile (sei mesi), entro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo («presupposto») ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»).
3. -Dalla premessa seguono due corollari, che instradano la pronuncia sul caso di specie, tenendo altresì conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni che hanno sollecitato l ‘interlocutoria n. 22388/2023 a rimettere la trattazione del ricorso all’udienza pubblica. Quest’ultima ha sollecitato un approfondimento diretto a comporre un «contrasto inconsapevole» emerso all’interno RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile sulla questione investita dai primi tre motivi  di  ricorso,  cioè  sul  computo  RAGIONE_SOCIALE  durata  ragionevole  del
processo di equa riparazione nel grado di merito (cognizione ed ottemperanza).
Da verificare sono i termini del contrasto asserito tra Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023. In particolare, in un caso in cui il processo presupposto di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, la prima (e anteriore) fra le due pronunce ha computato la ragionevole durata in un anno per il grado di merito ed un anno per il giudizio di legittimità, quindi complessivamente in due anni, escludendo quindi da tale computo il periodo di tempo riconosciuto all’amministrazione statale per completare le procedure di pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro. La seconda fra le due pronunce (Cass. 7000/2023), sempre in un caso in cui il processo presupposto di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, ha indicato la ragionevole durata del processo presupposto complessivamente in due anni, sei mesi e cinque giorni, maggiorando quindi tale durata di sei mesi e cinque giorni.
In realtà, tale contrasto è più apparente che reale ed esso è da risolvere comunque confermando la premessa già svolta nel paragrafo 2: è pari ad un anno la durata ragionevole del processo di equa riparazione nel suo grado di merito (articolato in due fasi di cognizione e di esecuzione). Chiarito così l’esito numerico del computo , è da rilevare che Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023 concordano peraltro sul punto fondamentale, poiché entrambe le pronunce si ritrovano sulla ragione di fondo precisata in tempi recenti da Cass. SU 19883/2019: il lasso di tempo comunque intercorrente tra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva non è computato nella durata RAGIONE_SOCIALE sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è «tempo del processo». Ove il trascorrere di tale lasso sia dovuto al fatto che lo Stato, nella sua veste di amministratore, si prende un tempo non ragionevole
per adempiere all’obbligo di pagare l’equo indennizzo , ciò può ben dar luogo a responsabilità statale dinanzi alla Cedu, ma (o meglio: proprio perché) ciò non dà luogo a pregiudizio indennizzabile ex l. 89/2001. Infatti, quest’ultimo copre solo la responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato nella sua veste di giudice (non di amministratore), prevedendo un equo indennizzo per l’irragionevole «tempo del processo».
Questo punto fondamentale è colto non solo da Cass. 10182/2022, ma anche da Cass. 7000/2023, laddove questa pronuncia afferma espressamente che «il periodo indennizzabile ex l. 89/2001 rimane quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l’ulteriore ritardo può costituire oggetto di indennizzo da parte RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale». Il punto in cui Cass. 7000/2023 si è esposta ad un equivoco è la complessiva indicazione numerica di «massima durata ragionevole pari a due anni, sei mesi e 5 giorni». Tale indicazione si sarebbe indubbiamente giovata di una nota di coordinamento con il più volte menzionato «punto fondamentale» (sul quale Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023 concordano, sotto il segno di Cass. SU 19883/2019), per chiarire che quei «sei mesi e cinque giorni» costituiscono una sorta di franchigia dalla responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato-amministratore dinanzi alla Cedu, ma non rientrano nel termine di durata ragionevole del processo, da scomputare quando si calcola il periodo di durata non ragionevole del processo di equa riparazione, che lo Stato-giudice è tenuto ad indennizzare ex l. 89/2001. Nel grado di merito, tale termine è (e rimane) pari ad un anno.
4. -Si viene al secondo corollario. Come si è già detto (cfr. paragrafo 2), l a fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza. Laddove, come
nel caso di specie, la fase esecutiva sia costituita dal giudizio di ottemperanza, dal carattere funzionalmente unitario RAGIONE_SOCIALE sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione ) non deriva che il RAGIONE_SOCIALE si debba fare carico RAGIONE_SOCIALE responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi RAGIONE_SOCIALE giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due fasi, il giudice determinerà distintamente l’importo gravante su ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022).
Il vizio RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE qui rilevato d’ufficio -è sanabile (per via RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e la conseguente rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato) con il RAGIONE_SOCIALE, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo al l’altro dicastero poi chiamato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al RAGIONE_SOCIALE un ricorso da notificare al RAGIONE_SOCIALE). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023.
5. L’applicazione di tali principi al caso di specie reca con sé: l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso (il processo di equa riparazione presupposto si è protratto per una durata non ragionevole di 4 anni, 6 mesi e 7 giorni, per cui è maturato un periodo indennizzabile di
5 anni, non di 4 anni) , l’assorbimento dei restanti motivi, la cassazione del  provvedimento impugnato in relazione ai  motivi accolti,  il  rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, an-