Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ordinanza
sul ricorso 11146/2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
; – controricorrente- avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia 342/2022 del 6/12/2022. Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Presupposto è un processo di equa riparazione, articolatosi in una fase di cognizione e in una fase esecutiva. Proposta nel 2022 la domanda di equo indennizzo («Pinto su Pinto»), accolta parzialmente l’opposizione principale, rigettata quella incidentale, è liquidato un equo indennizzo di € 1.200 ad NOME COGNOME e di € 800 ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME ciascuno. Ricorrono le parti private con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il ministero con controricorso.
L’unico motivo denuncia che la Corte di appello ha computato nel periodo di durata ragionevole del processo anche il lasso di mesi 6 e giorni 5 (ex art. 5-sexies co. 5 l. 89/2001), a disposizione del RAGIONE_SOCIALE per pagare l’indennizzo, mentre esso non è te mpo del processo. Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.
Il motivo è accolto.
Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione. Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva non è computato nella durata RAGIONE_SOCIALE sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottempe ranza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (c osì, Cass. 10182/2022, 3023/2024).
Pertanto, la Corte di appello di Perugia ha errato nel computare il periodo di 6 mesi e 5 giorni a titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno (il quale segue dal computo corretto).
Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma il 10/5/2024.