Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7124 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10189/2024 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che la rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso il decreto n. 1291/2023 della Corte d’Appello di Roma, depositato il 29.11.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
La Corte d’appello di Roma, in composizione collegiale, rigettò il reclamo in opposizione avanzato da NOME COGNOME avverso il decreto monocratico della medesima Corte, con il quale
era stata disattesa la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo esecutivo, a sua volta intentato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere la soddisfazione del credito determinato dal giudice quale equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo amministrativo.
Il Giudice dell’opposizione confermò il ragionamento del decreto monitorio: il giudizio esecutivo era iniziato il 22/12/2015 con la notificazione del pignoramento nei confronti della p.a. e si era concluso con l’ordinanza di assegnazione del 1/12/2016 e, pertanto, non oltre la durata ragionevole; non assumeva rilievo il ritardo nel pagamento, avvenuto solo il 18/4/2023, poiché trattavasi di fase extraprocessuale non computabile nella durata ragionevole.
NOME COGNOME ricorre avverso l’anzidetto decreto sulla base d’unitaria critica censoria, ulteriormente illustrata da memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l. n. 89/2001.
La ricorrente, in sintesi, a critica della decisione impugnata, espone:
effettuato il pignoramento il 22/1/2015, la ricorrente nel novembre del 2017 aveva adempiuto all’incombente previsto dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001, nel mentre il pagamento era intervenuto solo nell’aprile del 2023;
-l’effettività della soddisfazione del creditore nei confronti dello Stato-debitore deve avvenire in un tempo complessivamente ragionevole, includente il giudizio di merito e quello esecutivo, fatta esclusione del solo tempo impiegato dal creditore dal passaggio in giudicato della sentenza di merito al pignoramento;
-l’esecuzione doveva considerarsi fare parte integrante del processo e solo con l’effettivo soddisfacimento del creditore poteva dirsi conclusa la durata del processo;
soddisfazione che, indifferentemente, poteva ottenersi dal giudizio esecutivo di cui al codice di rito civile o da quello d’ottemperanza.
4. La doglianza è fondata.
Questa Corte, a Sezioni unite, ha enunciato il principio secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. n. 19883, 23/07/2019, Rv. 654838 -01; conf., ex multis, Cass. n. 9766/2020, 15775/2023).
Inoltre, assume specifico rilievo a riguardo della questione qui dibattuta, la circostanza che nella stessa sede si è chiarito che, ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dall’art. 2
della l. n. 89 del 2001, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell’atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (Rv. 654838 -02).
Il riportato principio orienta l’interpretazione della norma in esame in direzione dell’affermazione, in sede sovranazionale (Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017), secondo la quale il processo esecutivo costituisce parte integrante del processo contemplato dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, pertanto, se, per un verso, ciò implica che il termine decadenziale di sei mesi per la proposizione della domanda debba decorrere, non già dal provvedimento di assegnazione, bensì dall’effettiva soddisfazione del credito vantato nei confronti dello Stato, per altro verso, che solo con l’estinzione pienamente soddisfattiva della pretesa creditoria cessa l’irragionevole durata.
A motivo di quanto esposto il decreto deve essere cassato perché il Giudice del rinvio riesamini la vicenda attenendosi ai richiamati principi.
Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra