Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10189/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso il decreto n. 1291/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma, depositato il 29.11.2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La Corte d’appello di Roma, in composizione collegiale, rigettò il reclamo in opposizione avanzato da NOME COGNOME avverso il decreto monocratico RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte, con il quale
era stata disattesa la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo esecutivo, a sua volta intentato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la soddisfazione del credito determinato dal giudice quale equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo amministrativo.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘opposizione confermò il ragionamento del decreto monitorio: il giudizio esecutivo era iniziato il 22/12/2015 con la notificazione del pignoramento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa p.a. e si era concluso con l’ordinanza di assegnazione del 1/12/2016 e, pertanto, non oltre la durata ragionevole; non assumeva rilievo il ritardo nel pagamento, avvenuto solo il 18/4/2023, poiché trattavasi di fase extraprocessuale non computabile nella durata ragionevole.
NOME COGNOME ricorre avverso l’anzidetto decreto sulla base d’unitaria critica censoria, ulteriormente illustrata da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l. n. 89/2001.
La ricorrente, in sintesi, a critica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, espone:
effettuato il pignoramento il 22/1/2015, la ricorrente nel novembre del 2017 aveva adempiuto all’incombente previsto dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001, nel mentre il pagamento era intervenuto solo nell’aprile del 2023;
-l’effettività RAGIONE_SOCIALEa soddisfazione del creditore nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-debitore deve avvenire in un tempo complessivamente ragionevole, includente il giudizio di merito e quello esecutivo, fatta esclusione del solo tempo impiegato dal creditore dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito al pignoramento;
-l’esecuzione doveva considerarsi fare parte integrante del processo e solo con l’effettivo soddisfacimento del creditore poteva dirsi conclusa la durata del processo;
soddisfazione che, indifferentemente, poteva ottenersi dal giudizio esecutivo di cui al codice di rito civile o da quello d’ottemperanza.
4. La doglianza è fondata.
Questa Corte, a Sezioni unite, ha enunciato il principio secondo il quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva. Nel computo RAGIONE_SOCIALEa durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività RAGIONE_SOCIALEa fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva, quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo (sent. n. 19883, 23/07/2019, Rv. 654838 -01; conf., ex multis, Cass. n. 9766/2020, 15775/2023).
Inoltre, assume specifico rilievo a riguardo RAGIONE_SOCIALEa questione qui dibattuta, la circostanza che nella stessa sede si è chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo previsto dall’art. 2
RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-debitore inizia con la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (Rv. 654838 -02).
Il riportato principio orienta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma in esame in direzione RAGIONE_SOCIALE‘affermazione, in sede sovranazionale (Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017), secondo la quale il processo esecutivo costituisce parte integrante del processo contemplato dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali e, pertanto, se, per un verso, ciò implica che il termine decadenziale di sei mesi per la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda debba decorrere, non già dal provvedimento di assegnazione, bensì dall’effettiva soddisfazione del credito vantato nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per altro verso, che solo con l’estinzione pienamente soddisfattiva RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria cessa l’irragionevole durata.
A motivo di quanto esposto il decreto deve essere cassato perché il AVV_NOTAIO del rinvio riesamini la vicenda attenendosi ai richiamati principi.
Il AVV_NOTAIO del rinvio regolerà anche il capo RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra