Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
Oggetto: Equa riparazione -procedura fallimentare
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5516/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è ex lege domiciliato;
-controricorrente – avverso il decreto n. cronol. 2588/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli, depositato il 17/07/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con ricorso, depositato il 10/3/2023, NOME COGNOME chiese l’indennizzo per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare aperta con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 86/2014 del 5/12/2014,
emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, al cui passivo era stata ammessa per l’importo di € 2.642,77, in virtù di decreto di esecutività RAGIONE_SOCIALE stato passivo del 13/10/2015.
Il consigliere designato rigettò il ricorso con decreto cron. 1335/2023, depositato il 14/4/2023, sostenendo che non vi fosse la prova RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda.
COGNOME NOME propose opposizione con ricorso del 15/5/2023, che fu rigettata dalla Corte d’Appello di Napoli, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE, con il decreto n. cronol. 2588/2023, avendo ritenuto che la ragionevole durata del processo potesse essere stimata in sette anni, con la conseguenza che, essendo il dies a quo quello del 13/10/2015 (data di ammissione al passivo) e il dies ad quem quello del 10/12/2022 (data RAGIONE_SOCIALE certificazione attestante la pendenza), il suddetto presupposto non poteva considerarsi sussistente.
Avverso il predetto decreto, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6§1 CEDU e 2, comma 2bis , legge 24 marzo 2001, n. 89, in ordine alla determinazione del periodo di ragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello respinto la domanda, sostenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE richiesta indennità, in quanto la ragionevole durata del processo presupposto poteva essere stimata in sette anni, con la conseguenza che, fissati il dies a quo al 13/10/2015 (data di approvazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo) e il dies ad quem al 10/12/2022 (data RAGIONE_SOCIALE certificazione attestante la pendenza RAGIONE_SOCIALE procedura), non era ancora
maturato il periodo indennizzabile, essendo la frazione residua inferiore a sei mesi.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte territoriale non aveva considerato che, in seguito alle modifiche apportate alla legge n. 89 del 2001, la ragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare andava stimata in sei anni, come sancito dall’art. 2, comma 2 -bis , inserito dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE detta legge di conversione. Tale norma aveva tipizzato il termine da considerare ragionevole e che questo era perentorio, siccome non soggetto a deroghe, e comprensivo dei tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele e incidentali.
Aveva, pertanto, errato la Corte partenopea, posto che la domanda di insinuazione al passivo risaliva al 16/4/2015 e l’ammissione al passivo al 13/10/2015, che, alla data di proposizione del ricorso del 10/3/2023, la procedura fallimentare era ancora pendente e che tra la data di insinuazione al passivo e quella di deposito del ricorso erano trascorsi 7 anni, 9 mesi e 24 giorni, tra la data di ammissione al passivo e la data di deposito del ricorso erano trascorsi 7 anni, 4 mesi e 27 giorni e che dalla data di ammissione al passivo e la data di certificazione RAGIONE_SOCIALE pendenza RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare del 10/12/2022 erano trascorsi 7 anni e 2 mesi.
2. Il motivo è fondato.
L’articolo 55, comma 1, lettera a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito, con il n. 1, il comma 2 dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001, prevedendo che «nell’accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione», e ha aggiunto, con il n. 2, il comma 2bis , secondo cui «si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni» e il comma 2ter , col quale ha dettato una norma di chiusura (così in ultimo Cass. Sez. 2, n. 29706 del 19/11/2024), prescrivendo la necessità di una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi.
Queste nuove norme, che non sono applicabili ai ricorsi depositati prima del trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione (e, dunque, prima dell’11/9/2012), stante la chiara formulazione RAGIONE_SOCIALE disposizione transitoria dettata dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE stesso art. 55, essendo stata esclusa la loro natura di interpretazione autentica (Cass. Sez. 2, n. 19897 del 22/09/2014), riguardano i ricorsi proposti ex lege n. 89 del 2011 dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE riforma del 2012, per i quali il termine di sei anni, che l’art. 2, comma 2 -bis considera ragionevole nelle procedure concorsuali, deve considerarsi (come gli altri termini fissati dalla medesima disposizione) insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminati dal legislatore, anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 36 del 2016 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 -bis , RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge (Cass. Sez. 2, 24/1/2019, n. 2056, in motivazione e Cass., Sez. 6 2, 08/07/2021, n. 19555; Cass., Sez. 2, 9/1/2025, n. 555).
Come chiarito da Cass., Sez. 2, 17/07/2025, n. 20008, tale principio non è scalfito neppure dal comma 2 dell’art. dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge 89 del 2001, rimasto collocato, con la riforma, prima dell’indicazione dei termini di durata ragionevole, giacché, con l’introduzione del comma 2 -bis «il precedente comma 2 più chiaramente e inequivocabilmente deve essere interpretato come diretto ad individuare soltanto il tempo ‘irragionevole’, cioè il tempo che effettivamente costituisce una ‘violazione’ imputabile allo RAGIONE_SOCIALE. Per altro verso, la fissazione dei parametri di durata ragionevole non pregiudica, così, l’aderenza RAGIONE_SOCIALE liquidazione al caso concreto, posto che, come detto, gli elementi del comma 2 possono essere considerati -con valutazione specifica riportata in motivazione -per ricondurre la durata irragionevole al caso esaminato».
Alla luce di ciò, la citata sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi anche il giudice di rinvio nella presente sede) : «a seguito RAGIONE_SOCIALE novella dell’art. 2, con l’introduzione del comma 2 -bis che ‘considera’ rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si conclude in sei anni, la misura di questo termine è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminata dal legislatore; la fissazione dei parametri di durata ragionevole non esclude, però, che il giudice possa valutare gli elementi individuati nel comma 2 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo -dandone conto in motivazione -per misurare la durata irragionevole effettivamente imputabile allo RAGIONE_SOCIALE».
Nella specie, il termine di sei anni è stato ampiamente superato, atteso che il dies a quo , da individuarsi nella data di proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione al passivo, instaurandosi con essa il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell’art. 94 l.fall., e non rilevando il periodo anteriore RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di apertura del fallimento, cui il creditore è estraneo (sul punto Cass., Sez. 2, 05/01/2024, n. 324), risale
al 16/4/2015 e il dies ad quem alla data di proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda ex lege n. 89 del 2001, risale al 10/3/2023.
Né può dirsi che la Corte d’Appello abbia applicato il comma 2 dell’art. 2, nell’interpretazione offerta dalla citata Cass., Sez. 2, 17/07/2025, n. 20008, non essendo riscontrabile nel decreto impugnato alcuna specifica motivazione sul punto e non potendosi considerare adeguato il generico richiamo alla complessità del processo presupposto.
In conclusione, dichiarata la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato ed il derivante rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, che di uniformerà al su richiamato principio di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
a ccoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda sezione civile, in data 19/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME