Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14860/2024 R.G. proposto da
COGNOME difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
: ;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 53/2023 depositato il 18/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME detenuto, presentava una domanda ai sensi della l. n. 89 del 2001 per ottenere un indennizzo a causa della durata irragionevole di un procedimento dinanzi al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto. Tale procedimento, introdotto con un reclamo del 30 maggio 2019, si era concluso con una decisione del 25 marzo 2022. La Corte di appello di Perugia, con un primo
decreto monocratico, accoglieva la domanda. La Corte qualificava il procedimento di sorveglianza come una «unica fase, equiparabile ad un appello», fissando la durata ragionevole in due anni. Poiché il procedimento era durato circa due anni e dieci mesi, riconosceva un ritardo di dieci mesi e liquidava un indennizzo di € 600.
Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione avverso tale decreto, sollevando cinque motivi: l’inapplicabilità della l. n. 89 del 2001 ai procedimenti di sorveglianza; la tardività della domanda; l’abuso dei poteri processuali da parte del ricorrente; la mancata presentazione di un’istanza di accelerazione; l’errata stima della durata ragionevole, da individuarsi in tre anni anziché due.
La Corte di appello di Perugia, in composizione collegiale, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato i primi quattro motivi di opposizione. Ha ritenuto applicabile la l. n. 89 del 2001 ai procedimenti di sorveglianza, in quanto procedimenti giurisdizionali. Ha giudicato la domanda tempestiva, escluso l’abuso dei poteri processuali e considerato irrilevante la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione alla luce di pronuncia della Corte Costituzionale. La Corte di appello ha invece accolto il quinto motivo di opposizione. Ha affermato che il Magistrato di Sorveglianza è un organo monocratico di prima istanza, le cui decisioni sono reclamabili dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, che opera come organo collegiale di secondo grado. Di conseguenza, ha stabilito che la durata ragionevole del procedimento dinanzi al Magistrato di Sorveglianza deve essere fissata in tre anni, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 co. 2 bis l. n. 89 del 2001 per i procedimenti di primo grado. Poiché il procedimento in esame è durato due anni e dieci mesi, la Corte territoriale ha concluso che il termine ragionevole non era stato superato, ha riformato il decreto opposto e ha rigettato la domanda di indennizzo di NOME COGNOME
Ricorre in cassazione la parte privata con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 69 della l. n. 354 del 1975, degli artt. 127, 666 co. 4, 5 e 9 e 678 c.p.p., in relazione all’art. 2 co. 2 bis della l. n. 89 del 2001. Il ricorrente contesta la qualificazione del procedimento dinanzi al Magistrato di Sorveglianza come giudizio di primo grado, cui si applicherebbe il termine di durata ragionevole di tre anni. Sostiene che la natura di tale procedimento, quale rito camerale partecipato, connotato da forme semplificate e celeri, lo rende strutturalmente assimilabile non a un giudizio di primo grado, bensì a un giudizio di appello, anch’esso camerale, per il quale la legge fissa in due anni la durata ragionevole. Il ricorrente evidenzia che la ripartizione rigida delle competenze tra Magistrato e Tribunale di Sorveglianza come primo e secondo grado non è assoluta, poiché in alcuni casi è il Tribunale a decidere in prima istanza. Pertanto, la Corte di appello avrebbe errato a parificare meccanicamente il procedimento in questione a un giudizio di primo grado ai fini della l. n. 89 del 2001, ignorandone le peculiarità strutturali e procedurali che imporrebbero di considerarlo, ai fini della ragionevole durata, come un giudizio di appello.
Il consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo il ricorso manifestamente infondato. La proposta afferma che, in base alla struttura dell’ufficio e alle sue competenze, il Magistrato di sorveglianza deve essere equiparato a un giudice di primo grado, i cui provvedimenti sono reclamabili dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, che assume le funzioni di giudice di secondo grado. Pertanto, la Corte di appello ha correttamente individuato in tre anni la durata ragionevole del procedimento, ai sensi dell’art. 2 co.
2-bis della l. n. 89/2001. Poiché tale termine non è stato superato, legittimamente è stato escluso il diritto all’indennizzo.
-Ritenuta la valenza nomofilattica della questione al centro del ricorso, il collegio ritiene di doverne rimettere la trattazione alla udienza pubblica.
P.Q.M.
L a Corte rimette la trattazione del ricorso all’udienza pubblica . Così deciso in Roma, il 08/07/2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile.
La Presidente
NOME COGNOME