Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15354 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
R.G.N. 16864/2021
P.U. 11/04/2024
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SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16864/2021 R.G. proposto dal RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso i suoi Uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME con procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC dei suddetti difensori iscritti nel REGINDE;
– controricorrente- avverso l'ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Salerno n. cronol. 6677/2020, depositata il 22 dicembre 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'AVV_NOTAIO, per il ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, depositato in data 29 maggio 2020 presso la Corte di appello di Salerno, COGNOME NOME chiedeva il riconoscimento dell'equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo instaurato a seguito degli eventi franosi verificatisi in Sarno il 5 maggio 1998 e che cagionarono la morte dei suoi genitori e RAGIONE_SOCIALE sorella.
A tale proposito la ricorrente faceva presente di essersi costituita parte civile nel relativo processo penale in data 13 aprile 2000, il cui primo grado si concludeva con sentenza del 3 giugno 2004, a cui seguiva quello di appello definito con sentenza del 19 febbraio 2009, che veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione, all'esito del cui giudizio questa Corte emetteva sentenza di annullamento con rinvio in data 20 dicembre 2011. Il giudizio di rinvio si concludeva con sentenza di condanna depositata il 16 marzo 2012, confermata all'esito del successivo giudizio di cassazione con sentenza del 7 maggio 2013. Quindi, la ricorrente introduceva giudizio civile, dinanzi al Tribunale di Salerno, per l'ottenimento del risarcimento dei danni con citazione notificata il 5 marzo 2019, la cui domanda veniva accolta con sentenza del 16 maggio 2019.
Decidendo sul citato ricorso formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, il giudice designato RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Salerno, con decreto n. 4218 del 23 giugno 2020, comunicato il 1° luglio 2020, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda e condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell'indennità di euro 800,00 per un solo anno di ritardo maturato nel corso del giudizio civile, oltre alle spese.
Decidendo sull'opposizione ex art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dalla medesima ricorrente in relazione al ritardo maturato anche nel processo penale, la Corte di appello di Salerno, in composizione collegiale, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE, che proponeva anche opposizione incidentale, con ordinanza (in effetti da considerarsi un
decreto, ai sensi del citato art. 5 -ter, ultimo comma, l. n. 89/2001) n. cronol. 6677 del 2020, accoglieva l'opposizione 'principale', condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 4.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, compensate solo per un quarto.
Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte salernitana riteneva fondate le doglianze RAGIONE_SOCIALE COGNOME con riferimento alla prospettata inesattezza del computo operato dal consigliere designato per stabilire la durata del complessivo giudizio presupposto nelle sue varie articolazioni e per gradi, e segnatamente di quelli relativi al giudizio di secondo grado, al primo giudizio di legittimità e a quello di rinvio del giudizio penale, oltre a quello di primo grado del giudizio civile. Pertanto, a seguito RAGIONE_SOCIALE rivalutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE durata dei vari giudizi (da considerarsi in un quadro unitario), la Corte distrettuale riteneva indennizzabile un periodo di eccessiva durata di anni quattro e mesi sette, respingendo l'opposizione incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativa al mancato esperimento dei rimedi preventivi.
Avverso il menzionato decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui ha resistito la COGNOME con controricorso.
Formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi del primo comma dell'art. 380 -bis c.p.c. (come sostituito dall'art. 3, comma 28, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ritualmente comunicata alle parti, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso con conseguente fissazione dell'adunanza in camera di consiglio ai sensi del terzo comma dello stesso art. 380 -bis.1 c.p.c., all'esito RAGIONE_SOCIALE quale il designato collegio, con ordinanza interlocutoria n. 1522/2024 (alla stregua RAGIONE_SOCIALE problematicità RAGIONE_SOCIALE questione, per l'eventualità RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE suddetta proposta di definizione anticipata, sull'adottabilità, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE P.A., RAGIONE_SOCIALE pronunce previste dall'art. 96, ai commi 3 e 4, c.p.c. come richiamate dall'ultimo comma dell'art. 380 -bis c.p.c.), ha disposto rimettersi la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza, fissata per
la data odierna, in prossimità RAGIONE_SOCIALE quale il AVV_NOTAIO.G. ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso e l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Anche la difesa erariale ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l'unico formulato motivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 contestando la legittimità del calcolo compiuto dalla Corte salernitana nell'impugnato provvedimento in relazione al computo RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole del processo in caso di costituzione di parte civile nel giudizio penale e di successiva instaurazione di giudizio civile per la quantificazione dei danni (nell'ipotesi di accertata responsabilità definitiva dell'imputato).
Il ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce che la Corte di merito ha illegittimamente ritenuto l'unitarietà, ai fini dell'equa riparazione, del processo penale e del successivo giudizio civile instaurato per la liquidazione del danno alla COGNOME, costituitasi parte civile nel pregresso processo penale.
Si evidenzia che la Corte di appello salernitana ha ritenuto che la ragionevole durata – e, quindi, quella correlativamente eccessiva rispetto agli standard normativi – avrebbe dovuto essere individuata prima fase per fase, per poi essere le stesse complessivamente riconsiderate entro il limite dei sei anni, senza tenere in alcun conto il comportamento concretamente osservato in sede processuale dalla parte civile in sede penale, rendendosi necessario che quest'ultima faccia tutto quanto in suo potere per ottenere la quantificazione del danno direttamente in sede penale, perché solo in siffatta ipotesi appare corretto considerare unitariamente il processo ai fini RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata.
Di converso – ad avviso del ricorrente RAGIONE_SOCIALE -nella specie la COGNOME si era limitata a richiedere un importo meramente simbolico, senza fornire adeguato supporto alla propria richiesta, per cui il giudice penale era stato costretto a rimettere al giudice civile l'attività di quantificazione e di liquidazione del danno.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione RAGIONE_SOCIALE penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità RAGIONE_SOCIALE pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria (Cass. n. 22356/2023; già in questi termini Cass n. 4436/2015).
Il ricorrente RAGIONE_SOCIALE invoca l' obiter contenuto nel precedente di cui a Cass. n. 11493/2006 (difforme dall'orientamento successivo a cui ha aderito questa Corte, circostanza che lo stesso ricorrente attesta di non ignorare), secondo il quale nella valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale il Giudice dell'equa riparazione dovrà tenere conto RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE controversia derivante dalla sua articolazione in giudizi diversi svoltisi l'uno dinnanzi al giudice penale, l'altro dinnanzi al giudice civile, apprezzando altresì se la conclusione del processo penale con sentenza di condanna generica al risarcimento del danno consegua ad una esplicita domanda in tal senso RAGIONE_SOCIALE persona offesa costituita parte civile ovvero se sul punto RAGIONE_SOCIALE quantificazione del danno siano state articolate richieste istruttorie non accolte dal giudice penale.
Senonché, il richiamato precedente non ancorava affatto la valutazione unitaria dei due giudizi alla qualitas dell'attività assertiva e probatoria svota dalla parte civile in sede penale, ma al contrario, nel confermare detta 'valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale', si era limitato a prescrivere la necessità di procedere ad un tale accertamento di fatto, la cui omissione avrebbe dovuto ritenersi censurabile unicamente nei termini e nei limiti di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (nella versione all'epoca vigente) e risultare decisiva, di regola, solo ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del quantum debeatur , ma non anche dell' an.
Nel caso che viene qui in rilievo la persona offesa -costituitasi parte civile – formulò, peraltro, una domanda di risarcimento dei danni non di carattere generico e nemmeno simbolica, mentre non si riesce a comprendere quale particolare attività istruttoria la stessa avrebbe avuto l'onere di svolgere nel processo penale relativo al disastro (al di là RAGIONE_SOCIALE allegazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile), essendo tale attività propriamente demandata alle parti principali di siffatto processo, ovvero al P.M. e all'imputato (solo per completezza va detto che nemmeno le asserzioni del ricorrente sulla inerzia RAGIONE_SOCIALE parte civile a fronte RAGIONE_SOCIALE sentenze di assoluzione colgono nel segno: v. provvedimento impugnato a pag. 7, lett. b).
In conclusione, deve essere riaffermato in questa sede il principio secondo cui, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e quest'ultimo si concluda con una sentenza di affermazione RAGIONE_SOCIALE penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità RAGIONE_SOCIALE pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria, al conseguente fine di addivenire al computo RAGIONE_SOCIALE durata da considerarsi irragionevole e, quindi, indennizzabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 (come ha fatto correttamente la Corte salernitana nel caso di specie).
Per effetto RAGIONE_SOCIALE decisione qui adottata risultante pienamente conforme alla proposta formulata – in data 27 marzo 2023 – ai sensi del primo comma dell'art. 380 -bis c.p.c., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., come richiamata dall'ultimo comma del medesimo art. 380 -bis .
Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 27433/2023 e 28540/2023) hanno, infatti, stabilito il principio per cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380bis , comma 3
c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (quanto alla disciplina intertemporale sull'applicazione ai giudizi di cassazione -come quello in questione –RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all'art. 96, terzo e anche quarto comma, c.p.c., per effetto del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nel testo riformato, v. Cass. SU n. 27195/2023).
Diversamente da quanto obiettato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l'applicazione RAGIONE_SOCIALE 'sanzioni' previste dal citato art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. (per le quali non possono sussistere dubbi che scattino anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE soccombente P.A.), le Sezioni unite non hanno -condivisibilmente – avallato una interpretazione predicatrice RAGIONE_SOCIALE sua applicabilità in termini di automatismo, propendendo, invece, per la sua univoca applicabilità -ovvero in modo certo e rispondente alla ratio di garantire l'effettività RAGIONE_SOCIALE sua funzione dissuasiva, senza possibilità, quindi, di procedere ad una valutazione discrezionale – nei casi di piena conformità RAGIONE_SOCIALE decisione presa all'esito RAGIONE_SOCIALE richiesta di giudizio rispetto al contenuto motivazionale e conclusivo RAGIONE_SOCIALE suddetta proposta contemplata dal primo comma del citato art. 380bis c.p.c. (v. Cass. SU, ord. n. 36039/2023).
Nel caso di specie la conformità è integrale: riguarda non solo l'esito del ricorso, inteso come dispositivo o formula terminativa RAGIONE_SOCIALE deliberazione (nel senso RAGIONE_SOCIALE infondatezza), ma anche le ragioni che tale esito hanno sostenuto, che hanno fatto leva, per l'appunto, sulla necessità RAGIONE_SOCIALE valutazione unitaria dei due giudizi – penale e civile – al fine di determinare la durata irragionevole indennizzabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, in favore del soggetto costituitosi parte civile in quello penale (e che abbia dovuto, poi, introdurre la causa civile per vedersi liquidato il danno conseguente
all'affermazione, in via definitiva, RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale dell'imputato).
Quanto all'obbligo di pagamento di una somma a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al citato comma 4 (pure -di regola -conseguente in caso di piena conformità RAGIONE_SOCIALE decisione alla proposta anticipata), si evidenzia, innanzitutto, che si tratta di un istituto introdotto dall'art. 3, comma 6 d.lgs. 10.10.2022 n. 149.
Ritiene il collegio che -ancora in senso contrario a quanto sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella sua memoria finale – nulla osta alla sua applicazione nella causa in questione, posto che il beneficiario RAGIONE_SOCIALE sanzione, la RAGIONE_SOCIALE, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del RAGIONE_SOCIALE obbligato (come, del resto, riconosce lo stesso RAGIONE_SOCIALE nella richiamata memoria, laddove si discorre di 'alterità soggettiva che si traduce in una reciproca autonomia finanziaria e contabile'), il quale esercita solo una funzione di vigilanza, e non può, quindi, discorrersi di confusione RAGIONE_SOCIALE relativa obbligazione.
La RAGIONE_SOCIALE -come opportunamente posto in risalto dal PG nelle sue conclusioni – è dotata di una propria contabilità (art. 4, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge 9 maggio 1932 n. 547) e di un proprio bilancio (art. 7, comma 1 lett. h), Allegato al DPCM del 10 aprile 2017, n. 102), con fondi destinati a funzioni specifiche (art. 2, comma 2 Allegato).
Quindi, la RAGIONE_SOCIALE in questione è -a tutti gli effetti – un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito con la richiamata legge 9 maggio 1932 n. 547, che ha autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto, emanato con il citato DPCM 10 Aprile 2017 n. 102.
Essa finanzia programmi e progetti finalizzati al reinserimento sociale RAGIONE_SOCIALE persone in esecuzione penale e cura la gestione del patrimonio e dei depositi cauzionali. La sua dotazione finanziaria è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme
ed in particolare quelle devolute alla RAGIONE_SOCIALE per disposizione di legge o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
L'entrata che rileva, in particolare, in questa sede è quella, di carattere corrente, prevista dall'art. 20, comma 2 lett. c), del citato Allegato, destinata a confluire nella gestione separata di cui all'art. 22, comma 1 dello stesso Allegato.
In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Va, inoltre, disposta -non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, come posto in risalto l'applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380bis c.p.c. (all'ultimo comma), nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2021, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore dei difensori RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Condanna, altresì, lo stesso RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento, a favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente ed ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.500,00, nonché al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende ed in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE somma di euro 500,00.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in data 11 aprile 2024.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME