Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23908 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13435 – 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE PIETRANGELO, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, COGNOME NOME quale titolare di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME titolare di NOME e di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 95/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, pubblicato il 13/1/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella del l’8 /2/2024 dal consigliere COGNOME;
camera di consiglio lette le memorie delle parti ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Pietrangelo, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, NOME COGNOME quale titolare di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME titolare di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore proposero domanda ex art. 3 l. 89/2001 per ottenere la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fall imentare di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, iniziata il 12/09/1995 e conclusasi il 4/07/2019, al cui passivo erano stati ammessi in data 29 aprile 2006, senza ricevere soddisfazione del loro credito.
Con decreto del 4 gennaio 2021, il Consigliere delegato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Brescia, pur riconoscendo una durata irragionevole RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare di 17 anni e 3 mesi circa (già dedotti i sei anni di durata ragionevole), respinse la domanda di equa riparazione, ritenendo che la durata RAGIONE_SOCIALE procedura fosse giustificata dalla sua particolare complessità.
Con decreto n.95/2022 la Corte d’appello di Brescia, in composizione collegiale, respinse l’opposizione , confermando che l’eccezionale e
straordinaria complessità RAGIONE_SOCIALE procedura ne giustificasse la durata oltre il termine di sei anni di cui all’art. 2 comma 2 -bis l. 89/2001, perché il fallimento è un «contenitore di processi», non assimilabile né ad un processo di cognizione né ad un processo esecutivo individuale e che per tale motivo la sua durata ragionevole era da considerarsi come «strettamente correlata a variabili incidenti sulla complessità, estranee al processo ordinario».
3. Avverso questo decreto RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Pietrangelo, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, NOME COGNOME quale titolare di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME titolare di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria; il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 bis l.n.89/2001, secondo cui «si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni», letto in riferimento all’art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALE CEDU, dell’art. 1 del primo protocollo addizionale RAGIONE_SOCIALE CEDU e degli artt. 111 e 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione: la Corte d’appello avrebbe erroneamente sostenuto che sia possibile ritenere ragionevoli durate superiori al limite di sei anni sancito dalla l.n.89/2001, «anche in misura rilevante, qualora ciò sia giustificato dalla estrema complessità RAGIONE_SOCIALE procedura».
1.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art.2, comma 2-bis RAGIONE_SOCIALE citata legge, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni; questa è, pertanto, la soglia che deve essere ordinariamente rispettata. Questa Corte ha più volte ribadito, tuttavia, che secondo lo standard ricavabile dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte EDU si può tenere conto RAGIONE_SOCIALE particolare complessità RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale ai fini di un temperamento di un anno di detta soglia (fino a sette anni), ma è necessario valutare specificamente la sussistenza di particolari circostanze che rendano eccezionalmente complessa la procedura fallimentare presupposta, quali il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, etc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (cfr. Cass. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020, Cass. 13275/2022, ove indicazione di altri precedenti conformi). Ciò precisato, la presunzione di danno opera in favore del ricorrente, tant’è che il legislatore si è preoccupato di disciplinare le presunzioni di insussistenza che, tuttavia, in quanto previste iuris tantum devono comunque essere oggetto di un accertamento specifico, da eseguire in concreto, in relazione allo sviluppo del procedimento. La Corte d’appello, dilatando oltre il termine ritenuto ragionevole, anche nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, la durata del giudizio non indennizzabil e e invertendo l’onere probatorio sulla sussistenza del danno non ha correttamente applicato i principi consolidati suesposti.
Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame delle prove documentali
da cui risultava che, in precedenti decreti, la durata del processo presupposto per cu è giudizio è stata già ritenuta irragionevole.
Assorbito è pure, in conseguenza logica, l’esame del terzo motivo, con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art.2, comma 2, d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d’appello riconosciuto, in favore del RAGIONE_SOCIALE, le spese generali che, al contrario, non potrebbero essere attribuite agli avvocati dipendenti -come lo sono gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – in quanto finalizzate a rifondere in maniera forfettaria gli oneri relativi al mantenimento di una struttura professionale a supporto dell’attività forense.
Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato è cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, perché esamini la domanda attenendosi a quanto qui statuito e, decidendo in rinvio, regoli anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda