Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 555 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
Oggetto: Equa riparazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21768/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO nel cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso la quale in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente –
Avverso il decreto n. 1118/2023 del 24/3/2023 reso dalla Corte d’Appello di Napoli e non notificato;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. Con ricorso depositato il 8 febbraio 2023, NOME COGNOME propose opposizione avverso il decreto del 9 gennaio 2023, col quale il consigliere designato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso, dallo stesso presentato il 22 dicembre 2022, onde ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare aperta con sentenza n. 86 del 5 dicembre 2014 del Tribunale di Benevento (dichiarativa del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ancora pendente alla data del 10 dicembre 2022), al cui passivo era stato ammesso per l’importo di € 617,24 .
Con decreto n. 1118/2023 del 24 marzo 2023, la Corte d’Appello di Napoli, nella resistenza dal RAGIONE_SOCIALE, rigettò l’opposizione, sostenendo che, alla luce dell’art. 2, comma 2 -bis , legge n. 89 del 2001, la durata RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale andasse considerata sempre ragionevole se contenuta nel limite di sei anni e non necessariamente irragionevole in caso di superamento di tale termine, che il giudice designato aveva evidenziato la particolare complessità RAGIONE_SOCIALE procedura esaminata, stanti l’elevato numero di creditori, l’entità de l passivo di oltre 15 milioni di euro e la difficoltà di liquidazione dell’attivo, essendo stato il fallimento dichiarato in seguito alla risoluzione ex art. 186 L.F. dal concordato preventivo, e che il termine andava fatto decorrere dall’approvazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo e non dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione, essendo la procedura fallimentare articolata in più sub-procedimenti, il primo finalizzato alla formazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo e il successivo all’attività più strettamente esecutiva, per ciascuno dei quali poteva essere chiesto l’equo indennizzo.
Contro il predetto decreto, NOME AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che :
Con l’unico primo motivo , si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 CEDU e 2, comma 2bis , legge n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto non irragionevole la durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, benché dalle date dell’insinuazione al passivo del 15/4/2015 e di ammissione al passivo del 13/10/2015 alla data di deposito del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, avvenuta il 22/12/2022, fossero trascorsi rispettivamente sette anni, otto mesi e 7 giorni e sette anni, due mesi e nove giorni, benché l’art. 2, comma 2 -bis , RAGIONE_SOCIALE predetta legge preveda che la procedura concorsuale si debba concludere in sei anni, incluso il periodo necessario per la definizione dei procedimenti connessi al fallimento, così ponendosi in contrasto con la Convenzione Edu, cui è correlata la legge n. 89 del 2001, così come interpretata dalla Corte Edu.
2. Il motivo è fondato.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, sicché, a fronte del chiaro dettato normativo, è conseguentemente irrilevante, ove detto termine sia stato rispettato, il grado di complessità del giudizio, mentre qualora detto termine sia superato, il diritto all’equo indennizzo si configura indipendentemente dalla suddetta circostanza (in termini Cass., Sez. 6-2, 6/12/2021, n. NUMERO_DOCUMENTO)
Orbene, l’art. 2, comma 2 -bis , RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 applicabile alla fattispecie -prevede per le procedure fallimentari la durata di sei anni, allorché sancisce che ‘ si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni ‘.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che qui si intende ribadire, secondo cui il termine dal quale decorre il computo RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d’insinuazione al passivo, instaurandosi soltanto con essa il rapporto processuale (Cass., Sez. 2, 5/1/2024, n. 324), senza che rilevi il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, essendo il creditore ad esso estraneo (Cass., Sez. 1, 10/10/2011, n. 20732; Cass., Sez. 6-2, 6/7/2016, n. 13819; Cass., Sez. 1, 29/1/2010, n. 2207).
Tale soluzione è stata, peraltro, considerata coerente non soltanto con quanto statuito dall’art. 94 l.fall., a mente del quale il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo ‘produce di effetti RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento ‘, ma anche con ‘le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALE proliferazione di giudizi connessi o RAGIONE_SOCIALE pluralità di procedure concorsuali interdipendenti
(Cass., Sez. 2, 12/10/2017, n. 23982; Cass., Sez. 6-1, 7/6/2012, n. 9254; Cass., Sez. 6-5, 30/5/2012, n. 8668)’, sicché, ‘per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito RAGIONE_SOCIALE loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell’art. 2, comma 2 -bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio’, senza che rilevi , in contrario, quanto statuito da Cass., Sez. 2, 29/3/2018, n. 7864, secondo cui il termine dal quale computare la ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva, apparendo le relative statuizioni non correlate ai motivi e al decisum e costituendo perciò obiter dicta , privi, dunque, del valore di precedente di questa Corte (vedi sul punto Cass., Sez. 2, 5/1/2024, n. 324 cit.).
Né rilevano i pregressi arresti di questa Corte, che hanno considerato ragionevole la durata di sette anni di una procedura fallimentare (vedi Cass., 6-1, 7/6/2012, n. 9254), siccome formatisi nell’ambito di fattispecie non soggette alle norme del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabili soltanto ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione (art. 55, comma 2, del detto d.l.), e dunque dall’11.9.2012 (Cass., Sez. 2, 12/10/2017, n. 23982).
Alla stregua dei principi sopra enunciati, appare allora evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, allorché, valorizzando la complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda concorsuale, l’elevato numero dei creditori e l’entità del passivo, hanno ritenuto non irragionevole la durata di oltre sette anni RAGIONE_SOCIALE procedura esaminata, ponendosi detta statuizione in contrasto col chiaro dettato normativo nei termini sopra riferiti.
Ne consegue la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto cassato , con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che, i n diversa composizione, dovrà riesaminare la vicenda e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda