Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30738 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
La Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che in accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Taranto, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1206/2010 relativo al pagamento della somma di € 16.950 a titolo di competenze quale componente del Nucleo di Valutazione, oltre accessori.
La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha rilevato che la delibera del Commissario Prefettizio n. 72 del 10.7.2006 non aveva modificato l’art. 3 del previgente Regolamento, secondo cui l’incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione non può eccedere quello del mandato elettivo del Sindaco; ha evidenziato che tale delibera aveva previsto la permanenza in carica dei componenti del Nucleo di Valutazione per tre anni, con la possibilità di un solo rinnovo.
Il giudice di appello ha ritenuto abrogata l’ultima parte del previgente art. 33 del Regolamento, il quale aveva previsto che i componenti del suddetto Nucleo svolgessero comunque le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti.
Considerato che l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione era stato conferito al Leone dal Commissario Prefettizio del Comune di Taranto con delibera n. 88 del 21.7.2006 (delibera che aveva richiamato il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato con la delibera n. 72 del 10.7.2006), ha ritenuto che la durata del suddetto incarico, ancorché prevista in tre anni, non potesse eccedere la durata in carica del capo dell’Amministrazione comunale che lo aveva conferito, e dunque del Commissario Prefettizio.
Ha ritenuto irrilevante il richiamo alla successiva delibera commissariale n. 420 del 17.1.2008 in quanto ex art. 11 delle preleggi per le fonti regolamentari non è consentita la deroga al principio di irretroattività, ed ha considerato non pertinente i l richiamo del Comune all’art. 110 d. lgs. n. 267/2000, riguardante i contratti per l’assunzione dei dirigenti e non anche le nomine dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di Taranto ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1324 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l’art. 3, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, violando il canone interpretativo relativo al senso letterale delle parole.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che tale disposizione consenta la decadenza automatica ogniqualvolta il capo dell’Amministrazione comunale che lo ha conferito non sia più in carica, senza considerare che la disposizione fa riferimento al mandato elettivo del Sindaco, quale termine di durata massima prevista dall’art. 110, comma 3, d. lgs. n. 267/2000.
Addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto con esegesi criptica e immotivata che l’incarico di componente possa cessare anche prima dei cinque anni previsti dal mandato elettivo ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 165/2001, omettendo di interpr etare l’art. 3, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione in base al senso da attribuire a tutte le parole utilizzate.
Evidenzia che dall’interpretazione complessiva delle clausole si desume che l’incarico può cessare anticipatamente solo in caso di rinnovo, al secondo anno del rinnovo stesso, ove il Sindaco non venga rieletto.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1324 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte
territoriale erroneamente ritenuto non più vigente la regola secondo cui i componenti esterni svolgono comunque la loro funzione sino alla nomina dei nuovi componenti.
Sostiene che la delibera del Commissario Straordinario n. 72/2006 è un atto composto di cui fanno parte integrante due Allegati; evidenzia che la Corte territoriale ha analizzato solo il contenuto del punto 1) della delibera, senza tenere conto dell’art. 33 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per come riportato in stralcio nell’Allegato A; addebita alla Corte territoriale di avere omesso di interpretare nel suo complesso la delibera del Commissario Straordinario n. 72/2006.
Deduce che la sentenza impugnata si limita a riportare il testo previgente dell’art. 33 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (che non era agli atti di causa), mentre non riporta né esamina il testo riformato di tale disposizione.
Aggiunge che la regola secondo cui i componenti del Nucleo di Valutazione svolgono comunque le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti non è stata abrogata, ma introdotta (al pari della regola della durata triennale) dalla delibera n. 72/2006 del Commi ssario Straordinario, mentre la regola dell’incarico non superiore al mandato del Sindaco è stata eliminata dall’art. 33 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed inserita nel Regolamento per il funzionamento del Nucleo.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili.
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).
Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della
sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018).
Si è inoltre precisato che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946/2 021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017).
In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, si è inoltre chiarito che la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice di merito (Cass. n. 27136/2017).
La Corte territoriale ha interpretato la delibera n. 72 del 10.7.2006 nel senso che i componenti del Nucleo di Valutazione possano essere revocati anche prima del termine triennale qualora cessi il capo dell’ente che ha conferito il relativo incarico.
Il ricorrente, pur avendo indicato nella rubrica delle censure gli artt. 1362 e 1363 ss. cod. civ. e pur avendo formalmente denunciato la violazione di canoni ermeneutici, nella sostanza prospetta una diversa interpretazione rispetto a quella non implausibile fornita dalla Corte territoriale, sollecitando un giudizio di merito attraverso la rilettura della deliberazione n. 72/2006 e dei suoi Allegati.
4 . Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed
in euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della