Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5728 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 5728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10419-2020 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA; – intimata – avverso la sentenza n. 705/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 396/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 30 settembre 2019, la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria e rigettava la domanda proposta da NOME
Oggetto
Specialista convenzionato Conferimento incarico Risarcimento danni
R.G.N. 10419/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/02/2025
CC
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NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria avente ad oggetto la declaratoria del diritto dell’istante all’assegnazione dell’incarico per l’espletamento di 21 ore nella branca specialistica di endocrinologia, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione degli atti relativi alla mancata assegnazione, con condanna dell’azienda al conferimento dell’incarico ed al risarcimento del danno commisurato alle somme che avrebbe maturato a titolo di corrispettivo;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, insussistente il diritto all’assegnazione, per essere la stessa subordinata non, come sostenuto dall’istante, alla sola assenza di incompatibilità o limitazioni (sicché una volta intervenuta, come in effetti verificatosi, la designazione dell’istante per la copertura dell’incarico da parte del competente Comitato consultivo zonale, peraltro privo di poteri ai fini della nuova assegnazione, l’Azienda Sanitaria era t enuta al conferimento nei successivi trenta giorni), ma anche alla copertura economica, con riguardo alla quale il giudice d’appello rilevava la carenza di prova circa la sua esistenza;
che la Corte assumeva la decisività e prevalenza della mancanza di disponibilità finanziaria rispetto alla valorizzazione della asserita disparità di trattamento (per avere l’Azienda Sanitaria disposto altre assegnazioni prescindendo dalla copertura della spesa) , inidonea a fondare il diritto dell’istante ;
che il giudice d’appello rilevava, poi, che l’appellante non aveva censurato l’affermazione del Tribunale, di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto delle domande, secondo cui il Comitato consultivo zonale aveva unicamente un potere di designazione e non poteva deliberare l’assunzione;
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che per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4 , CCNL, imputa alla Corte territoriale il travisamento della domanda, per avere definito la pretesa azionata in termini di diritto all’assunzione quando invece, trattandosi di medico di specialistica ambulatoriale operante in convenzione, la domanda aveva ad oggetto l’attribuzione di ore fino al completamento del monte orario per l’espletamento dell’attività specialistica ambulatoriale;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 Cost., 191 e ss. d.lgs. n. 267/2000 e 3, comma 6, d.lgs. n. 502/1992, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della pronunzia, dovendo ritenersi derivare dalla violazione delle norme invocate, che impongono all’amminis trazione la preventiva valutazione della copertura finanziaria, la responsabilità dell’Azienda Sanitaria e di chi abbia agito per essa per aver dato corso alla procedura in carenza dei presupposti, con diritto al risarcimento in favore della ricorrente del danno conseguitone;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente imputa alla Corte territoriale ancora una inversione dell’impostazione in diritto della fattispecie, ben potendo la disparità di trattamento attestata in atti, per l’attribuzione da parte dell’Azienda Sanitaria di altri incarichi in carenza di
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copertura, assumere rilevanza quale ulteriore ragione fondativa della pretesa risarcitoria azionata;
che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata pronunzia della Corte territoriale in ordine alla pretesa risarcitoria azionata, illegittimamente pretermessa nel quadro dell’erronea impostazione della questione in fatto e diritto;
che gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, per essere tutti volti ad affermare la sussistenza del diritto all’assegnazione delle ore messe a bando dall’Azienda Sanitaria sul presupposto che il termine ‘assunzione’ utilizzato in motivazione dalla Corte territoriale rifletta il travisamento della quaestio iuris oggetto del giudizio;
che i motivi sono inammissibili, atteso che dal tenore della motivazione si evince chiaramente come la Corte territoriale abbia tenuto ben presente che il thema decidendum atteneva alla sussistenza o meno del diritto all’assegnazione delle ore messe a bando per i medici di specialistica ambulatoriale in convenzione ed alla rilevanza al riguardo della copertura finanziaria;
che la sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi perché, come evidenziato nello storico di lite, la Corte territoriale ha rilevato la mancanza di impugnazione del capo della pronuncia di prime cure con il quale il Tribunale aveva stigmatizzato che il Comitato consultivo poteva esercitare unicamente il potere di designazione e non quello di assegna zione dell’ incarico ed ha anche affermato che detto rilievo era sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda;
che neppure in questa sede l’ autonoma ratio decidendi è stata fatta oggetto di impugnazione, sicchè è applicabile l’orientamento, consolidato, secondo cui qualora la decisione
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impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr. Cass. n. 15399/2018);
che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non avere l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria svolto alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2025