Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20312 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 28101/2020 r.g. proposto da:
Comune di Serradifalco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME il quale chiede di ricevere avvisi e comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 42/2020, depositata in data 28/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/1/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Il Comune di Serradifalco, in forza del contratto stipulato con l’EAS (ente acquedotti siciliani) in data 31/7/1953, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo in data 25/9/2006 per la somma complessiva di euro 551.601,89.
La somma richiesta originava per la parte di euro 528.287,91 da canoni di fognatura e depurazione, ed in particolare anche dall’applicazione del principio di ‘riscosso per non riscosso’, ed euro 23.313,97 per interventi urgenti effettuati dal Comune di Serradifalco in favore di EAS, su richiesta espressa di quest’ultima.
Ed infatti, l’EAS gestiva l’acquedotto del Comune di Serradifalco, provvedendo anche alla riscossione degli importi dovuti dagli utenti finali, con versamento delle somme riscosse al Comune.
Dopo la richiesta del decreto ingiuntivo, l’EAS aveva provveduto a versare in favore del Comune in data 5/10/2006 la somma di euro 297.584,73.
Residuava da pagare, allora, la somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra la somma richiesta dal Comune ad EAS per canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91 e la somma di euro 297.584,73, pagata il 5/10/2006.
Inoltre, le fatture effettivamente emesse da EAS nei confronti degli utenti del servizio erano pari ad euro 329.216,72, quindi di importo inferiore rispetto alla somma richiesta dal Comune per i canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91.
Le fatture riscosse dagli utenti, da parte di EAS, ammontavano ad euro 300.744,79. Le somme pagate dall’EAS al Comune erano dell’importo di euro 297.584,73, residuando dunque un credito del comune in favore di EAS, a prescindere dall’applicazione del principio del ‘riscosso per non riscosso’, pari ad euro 3159,46.
Veniva dunque emesso decreto ingiuntivo n. 330 del 2006 per la somma di euro 551.601,89.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso per la somma di euro 551.601,89 proponeva opposizione l’EAS, chiedendo il pagamento della somma di euro 108.802,31, per la somministrazione idrica in favore degli enti comunali.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 590/2011, depositata il 4/7/2011, confermava l’avvenuto pagamento da parte di EAS il 5/10/2006 della somma di euro 297.584,73 e revocava il decreto ingiuntivo concesso. Precisava che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva il principio del ‘riscosso per non riscosso’. Non c’era dunque l’obbligo di EAS di pagare al Comune il non riscosso.
L’unico debito residuo di EAS verso il Comune era di euro 3.159,46, pari alla differenza tra la somma effettivamente riscossa per euro 300.744,79 e la somma versata dall’EAS al Comune pari ad euro 297.584,73.
Era dovuta al Comune da parte di EAS anche la somma di euro 23.313,97, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per riparazioni urgenti, effettuate su richieste proprio di EAS. In tal senso deponevano la nota di EAS al Comune del 29/11/2000, le deposizioni
testimoniali e le altre note del 4/12/2000, del 25/9/2000 e del 10/8/2000.
Dall’altra parte, il Comune era debitore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per i canoni di erogazione dell’acqua in favore degli enti comunali, non avendo fornito al Comune la prova dell’avvenuto pagamento, per la somma complessiva di euro 108.802,31.
A seguito della compensazione dei due crediti reciproci, il Comune doveva pagare ad EAS alla somma di euro 82.328,88, pari alla differenza tra l’importo di euro 108.802,31, che rappresentava il credito di EAS, e gli importi rappresentanti invece un debito di EAS verso il Comune, pari ad euro 23.213,97, in relazione ai lavori urgenti, ed euro 3.159,46, in ordine al credito residuo per canoni di fognatura e depurazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale il Comune.
7.1. Con il primo motivo di appello principale il Comune chiedeva accertarsi come dovuta dall’EAS la somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra la somma di euro 528.287,91, a titolo di canoni di fognatura di depurazione, e quella pagata di euro 297.584,73. Ciò in applicazione del principio del ‘riscosso per non riscosso’.
In sostanza, l’obbligo di restituzione del riscosso per non riscosso sarebbe stato la conseguenza automatica ed implicita del trasferimento del potere di riscossione dal Comune all’EAS.
Non vi sarebbe stata contestazione alcuna da parte di EAS sulla sussistenza dell’obbligo del riscosso per il non riscosso.
7.2. Con il secondo motivo di appello principale il Comune chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale di EAS, per la somma di euro 108.802,31, a titolo di somministrazione idrica in favore degli enti comunali, poiché le scritture contabili prodotte in giudizio dall’EAS non erano idonee a dimostrare la sussistenza del credito, ex art. 2710 c.c., avente valenza solo tra imprenditori.
Proponeva appello incidentale l’EAS, chiedendo il rigetto della domanda del Comune della somma di euro 23.313,97, a titolo di restituzione per i lavori urgenti effettuati dal Comune su richiesta espressa di EAS. In particolare, evidenziava che l’obbligazione di restituire le somme sborsate dal Comune per i lavori urgenti non era prevista nel contratto del 31/7/1953. Mancava ogni riscontro in ordine alla natura degli interventi eseguiti dal Comune, non vi era prova scritta in ordine alla autorizzazione degli interventi eventualmente eseguiti.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 42/2020, depositata il 28/1/2020, dichiarava inammissibile il primo motivo di appello principale del Comune, non essendo stata mai formulata in prime cure la richiesta da parte del Comune di dichiarazione della sussistenza dell’obbligo ‘del riscosso per il non riscosso’.
Pertanto, «trattandosi di una domanda nuova (art. 345 c.p.c.) essa va dichiarata inammissibile, e comunque, laddove fosse esaminata nel merito, verrebbe disattesa a fronte dell’accoglimento del secondo motivo».
La Corte territoriale indugiava, peraltro anche sulla non fondatezza del primo motivo di appello principale, con cui l’ente territoriale chiedeva il pagamento della somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra l’importo complessivo richiesto per canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91 e la somma già pagata dall’EAS di euro 297.584,73.
In atti, vi erano solo prospetti riepilogativi del Comune, di formazione unilaterale, oltre alle fatture nn. 1 e 2 del 24/9/2001, rispettivamente per lire 63.130.201 e lire 199.271.784, riferite a canoni di fognatura e depurazione per gli anni 1999 e 2000.
Precisava la Corte di merito che gli artt. 14 e 15 della legge n. 36 del 1994 non fornivano «alcun ausilio alla tesi del Comune», in ordine all’applicazione del principio del ‘riscosso per il non riscosso’.
Allo stesso modo tali articoli, poi abrogati dal d.lgs. n. 152 del 2006, introducevano, all’art. 14, «la previsione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione mentre l’art. 15 dettava nuove norme in tema di riscossione della tariffa, prevedendosi, in particolare, che la tariffa fosse riscossa dal soggetto che gestiva il servizio idrico integrato».
Per la Corte d’appello, però, «non dato modo di comprendere in quale modo da dette norme, generali ed astratte, potrebbe discendere la tesi che è stata invocata dal Comune per sostenere la quantificazione della pretesa creditoria azionata».
9.1. La Corte d’appello, poi, accoglieva il secondo motivo di gravame principale articolato dal Comune, reputando non fondata, in quanto non provata, la domanda di EAS per il pagamento da parte del Comune della somma di euro 108.802,31 a titolo di fornitura idrica in favore degli enti comunali.
Ed infatti, le fatture depositate a sostegno del credito dell’EAS erano state contestate dal Comune. Inoltre, la dimostrazione della sussistenza del credito «non può essere data per testi, in assenza di dimostrazione di quali fossero le condizioni tariffarie per la fornitura degli uffici comunali e quali fossero i consumi effettivi delle singole utenze comunali riscontrati mediante misuratore».
L’art. 7 della convenzione stipulata tra le parti il 31/7/1953, poi, prevedeva effettivamente la fornitura idrica da parte di EAS in favore degli enti comunali, stabilendone la gratuità «per un quantitativo non superiore complessivamente a metri cubi quattro nelle 24 ore, mentre l’eventuale eccedenza verrà pagata dall’amministrazione comunale a L. 70 al mc».
Era dunque onere dell’EAS, attore in via riconvenzionale, dimostrare «l’esatta quantificazione del credito nei confronti del Comune, che non può essere fornita mediante deposito degli estratti di registri delle fatture, vidimati da un funzionario dello stesso EAS».
9.2. La Corte d’appello accoglieva anche l’appello incidentale dell’EAS, reputando non sussistere l’obbligo per lo stesso di rimborsare al Comune la somma di euro 23.313,97 per interventi urgenti alla rete idrica che il Comune avrebbe anticipato per conto su richiesta dell’EAS.
Trattandosi di lavorazioni effettuate da una PA su richiesta di altra p.a., «i singoli interventi eseguiti dal Comune, la loro data di effettuazione, le relative autorizzazioni i relativi costi autorizzati dei funzionari del Comune non potevano non essere adeguatamente documentati».
Il compendio documentale, prodotto solo nel fascicolo della fase monitoria, era del tutto insufficiente.
Non venivano ritenuti idonei alla dimostrazione del credito: la lettera a firma del caporeparto dell’EAS, stante la sua genericità (si faceva riferimento a lavori sostitutivi richiesti con un fono del 29/11/ 2000, dunque successivi a quelli in esame); i documenti in date 10/ 8/2000, 25/9/2000 e 29/11/2000 a firma del caporeparto dell’EAS; il rendiconto dei lavori a firma del geometra COGNOME del Comune di Serradifalco (trattandosi di lavori effettuati in epoca successiva); la determinazione n. 22 del 16/8/2000 del commissario straordinario del Comune, riferita evidentemente ai lavori da eseguire d’urgenza in quello stesso mese.
La prova della sussistenza e dell’importo dei lavori non poteva «essere fornita mediante prova orale o confessione all’esito di inter-
rogatorio formale, in ragione delle norme imperative in tema di contabilità pubblica e di lavori pubblici che avrebbero imposto la forma scritta ‘ ad substantiam ‘.
Neppure era applicabile, in tale contesto, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
9.3. Restava definitivamente accertato, invece, trattandosi di capo della sentenza non impugnato dall’EAS, il credito del Comune pari ad euro 3159,46 per canone fognario e di depurazione.
9.4. Pertanto, la Corte d’appello accoglieva la domanda proposta dal Comune di Serradifalco, condannando l’EAS a pagare in favore del Comune la somma di euro 3.159,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione il Comune di Serradifalco, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito l’EAS, proponendo anche ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE:
Quanto alla eccezione di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale per omessa prova della notifica telematica, si osserva che tali atti sono stati notificati dall’Avvocatura generale con modalità telematica all’Avv. NOME COGNOME COGNOME, difensore del Comune, all’indirizzo pec EMAIL in data 10/ 12/2020 alle ore 18,30.
La pronuncia di legittimità richiamata ha affermato che, nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg,
che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (Cass., n. 14790 del 2024). Tuttavia, nella specie il giudizio risulta pendente dall’anno 2020 ed il ricorso incidentale è anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022.
1.1. Con il primo motivo di impugnazione principale il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione agli articoli 1218, 1453 e 2697 del codice civile».
Per il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato che «entrambe le parti interessate avevano l’onere di depositare in giudizio adeguata documentazione a sostegno delle rispettive pretese».
Tuttavia, il Comune di Serradifalco, in relazione al «canone fognario e di depurazione», e quindi in ordine all’applicazione del principio del ‘non riscosso per il riscosso’, aveva diritto alle somme richieste con il decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello avrebbe violato gli articoli 1218, 1453 e 2697 c.c., in quanto, in realtà, «trattandosi di obbligazione contrattuale, si sarebbe dovuto limitare, come ha fatto, ad allegare la fonte del proprio diritto e quindi il contratto inter partes del 31/7/ 1953, restando la prova dell’adempimento o dell’estinzione dell’obbligazione a carico del debitore ente acquedotti siciliani in liquidazione».
Nella specie, il Comune ha allegato il suo diritto fondato sul contratto prodotto in atti, producendo anche ad abundantiam e solo sul quantum vari documenti: fattura n. 1 del 24/9/2001 per lire 63.130.201; fattura n. 2 del 24/9/2001 per lire 190.271.784; delibera di giunta comunale n. 19 del 9/2/2006 contenente il prospetto riepilogativo del credito; le lettere del direttore generale dell’EAS nelle quali si specificavano gli importi dovuti a titolo di canone di fognatura e di depurazione.
Tra l’altro, l’art. 6 del contratto prevedeva espressamente che «a favore del bilancio comunale, sul canone pagato dagli utenti, l’ente rilascerà il 10% dell’importo lordo riscosso non appena la gestione risulterà attiva in misura non inferiore al 15%».
Il Comune aveva dunque, assolto all’onere della prova, allegando il contratto che prevedeva in suo favore il pagamento «di quella percentuale che è stata tradotta nella somma inizialmente ingiunta e poi ridottasi a quella di euro 230.703,18 in seguito ai pagamenti ricevuti dall’ente acquedotti siciliani in liquidazione, restando «a carico di quest’ultimo l’onere di provare che non aveva riscosso somme e/o che non aveva raggiunto la soglia del 15% di gestione attiva».
2. Il motivo è inammissibile.
Nel motivo il Comune insiste nella tesi dell’applicazione del principio ‘del riscosso per il non riscosso’.
Ed infatti chiede il pagamento della somma di euro 230.703,18. Tale somma risulta dalla sottrazione dalla somma di euro 528.280,91, relativa ai canoni di fognatura e di depurazione che dovevano essere versati dall’EAS al Comune, in ragione dell’applicazione del principio del ‘riscosso per il non riscosso”, della somma di euro 297.584,73, versata dall’EAS il 5/10/2006.
Tuttavia, la Corte d’appello ha reputato inammissibile il primo motivo di appello principale del Comune, affermando che «è sufficiente raffrontare quelle che erano le conclusioni precisate in primo grado e quelle precisate nel giudizio di appello, per comprendere che, in primo grado, non era stata formulata alcuna domanda volta a fare ‘dichiarare l’obbligo del ‘riscosso per non riscosso’ a carico dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del suo commissario liquidatore e legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune di Serradifalco per i canoni idrici riscossi per suo conto nonché il suo inadempimento da
parte dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del suo commissario liquidatore e legale rappresentante p.t.’».
Trattandosi, di una domanda nuova, per la Corte d’appello, essa doveva essere «dichiarata inammissibile».
Precisava, poi, la Corte territoriale che tale domanda, «laddove fosse esaminata nel merito, verrebbe disattesa a fronte dell’accoglimento del secondo motivo».
La Corte territoriale, poi, si soffermava proprio sui profili di merito della domanda relativa al pagamento dei canoni di fognatura e di depurazione, analizzando la documentazione versata in atti, e dunque le fatture numeri 1 e 2 del 24/9/2001, rispettivamente per lire 63.130.201 e L. 190.271.384; le missive a firma del direttore generale dell’EAS indirizzate al sindaco, nelle date del 30/11/2005, 13/5/2004, 25/2/2004 e 16/2/2004; un tabulato riepilogativo delle fatture insolute di competenza del Comune datato 31/1/1997 a firma del sindaco e dirette all’EAS «con indicazione dei crediti spettanti (asseritamente) al Comune».
Pertanto, la Corte d’appello ha respinto il primo motivo di appello principale del Comune, in ordine all’applicazione del principio del ‘riscosso per il non riscosso’, sulla base di una duplice ratio decidendi .
Da un lato, ha reputato inammissibile tale motivo di appello principale, in quanto costituente un motivo nuovo, non introdotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, in tal modo spogliandosi della decisione della controversia.
Dall’altro, ha rigettato nel merito il motivo, sulla base della documentazione prodotta.
3.1. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza consolidata di questa Corte per cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inam-
missibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., sez. 5, 30/5/2018, n. 13549; Cass., Sez. U., 20/2/ 2007, n. 3840; Cass., sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30393).
Per questa Corte, dunque, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, ” in toto ” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass., sez. 1, 27/7/2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18/4/1998, n. 3951; Cass., sez. 1, 18/9/2006, n. 20118; Cass., Sez. U., 8/8/2005, n. 16602).
Invero, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza
impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ” rationes decidendi “, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. L., 4/3/ 2016, n. 4293; Cass., Sez.U., 29/3/2013, n. 7931).
Nella specie, il ricorrente ha omesso di impugnare proprio la statuizione di inammissibilità del primo motivo di appello principale del Comune, costituente la vera ed effettiva ratio decidendi della decisione.
Con il secondo motivo di impugnazione principale il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione agli articoli 1218, 1453 e 2697 del codice civile».
Per il ricorrente è dovuta la somma di euro 23.313,97 per interventi urgenti effettuati su richiesta espressa di EAS.
La Corte d’appello ha ritenuto che non vi fosse prova dell’esecuzione dei lavori urgenti.
Tuttavia, «resta indiscusso che l’obbligo del Comune di Serradifalco di intervenire per lavori urgenti sulla rete idrica derivava dal contratto tra le parti del 31/7/1953 e pertanto la prova della insussistenza del credito gravava sull’ente acquedotti siciliani in liquidazione».
L’EAS non avrebbe provato «nulla in merito», essendosi limitato a una contestazione generica dell’esecuzione dei lavori.
Il motivo è inammissibile.
Per un verso, infatti, tutti i documenti sono stati oggetto di attento vaglio critico da parte del giudice di merito, non essendo consentita in questa sede una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, come del resto riconosce lo stesso ricorrente («ma purtroppo la valutazione delle prove attiene al merito della controversia e pertanto non potrà essere vagliata nella presente sede di legittimità» ) e, soprattutto, per altro verso, il ricorrente non ha riportato in alcun modo il testo del contratto del 31/7/1953, ove sarebbe stato previsto espressamente l’obbligo del Comune di Serradifalco di intervenire per i lavori urgenti sulla rete idrica.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione all’art. 91 del codice di procedura civile».
La Corte territoriale avrebbe violato l’art. 91 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto accogliere integralmente l’appello del Comune di Serradifalco e, quindi, «condannare l’ente acquedotti siciliani in liquidazione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio».
Il rigetto dei primi due motivi di ricorso principale, comporta l’assorbimento del terzo motivo.
Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato l’EAS deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218, 1453, 2697, 2700, 2709, 2710, 2721, 2724, 2725, 2727 e 2729 c.c., nonché art. 115 c.p.c., sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe erroneamente accolto il secondo motivo di appello principale del Comune, volto a contestare la condanna, da parte del giudice di primo grado, del Comune a versare all’EAS gli importi dovuti per le forniture d’acqua ad utenze comunali insolute, per la somma di euro 108.802,31.
Ad avviso della ricorrente era stata fornita la prova della fonte dell’obbligazione, costituita dal contratto del 31/7/1953.
Sarebbe stato, dunque, «onere del Comune provare l’avvenuto adempimento e, quindi, l’avvenuto pagamento satisfattivo dei canoni idrici relativi alle sue utenze (dando prova del fatto positivo dei pagamenti effettuati), non potendo limitarsi a contestare genericamente la domanda, affermando apoditticamente di aver adempiuto ai propri obblighi e senza dare prova documentale di un qualche pagamento intercorso negli anni di riferimento».
Peraltro, si poteva provare per testi o per presunzioni, non la sussistenza del contratto – che era pacifica in atti – ma l’adempimento e, dunque, l’effettivo pagamento delle prestazioni dedotte in contratto.
Non vi era «nessuna disposizione che impone un divieto di ricorrere alla prova testimoniale o per presunzioni con riguardo ai consumi fatturati e pretesi per il pagamento».
Solo se il buon funzionamento dei sistemi è contestato «costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti e dei conseguenti rilevamenti fatturati».
Il motivo è infondato.
8.1. Infatti, l’EAS ricorrente incidentale non coglie la ratio decidendi della Corte d’appello, la quale si è fondata soprattutto sul contenuto dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti il 31/7/1953, ove si prevedeva che «l’EAS provvederà a tenere in efficienza l’afflusso dell’acqua per le fontanelle pubbliche ed i bevai esistenti e fornirà gratuitamente l’acqua corrente per l’ospedale, il palazzo municipale, il macello, le scuole, gli orinatoi, il mercato comunale, le ville comunali, gli orfanotrofi (collegio di Maria e San Giuseppe). Detta fornitura
gratuita è fissata per un quantitativo non superiore complessivamente a metri cubi quattro nelle 24 ore, mentre l’eventuale eccedenza verrà pagata dall’amministrazione comunale ha L. 70 al mc».
Di qui l’affermazione della Corte territoriale per cui «era quindi onere dell’EAS (attore in riconvenzionale nel giudizio di primo grado) dimostrare l’esatta quantificazione del credito nei confronti del Comune, che non può essere fornita mediante deposito degli estratti dei registi delle fatture, vidimati da un funzionario dello stesso EAS, in presenza di risultanze che nel giudizio a cognizione piena sono state contestate da controparte».
In sostanza, per la Corte d’appello l’EAS avrebbe dovuto dimostrare il superamento da parte degli uffici comunali o degli enti comunali del quantitativo di acqua che veniva fornito gratuitamente dall’EAS ogni giorno, nella misura di 4 metri cubi. Solo sul surplus rispetto a tale quantitativo, veniva pagata la cifra di L. 70 al mc.
Tale dimostrazione non era stata fornita dall’EAS.
Con il motivo di ricorso per cassazione incidentale, però, l’EAS nulla dice su tale circostanza dirimente, costituente ratio della decisione della Corte d’appello, limitandosi esclusivamente a sostenere la sussistenza del contratto scritto e l’obbligo del Comune di dimostrare di aver pagato gli importi, potendosi peraltro dimostrare con testi e presunzioni il quantum richiesto dall’EAS.
Peraltro, nel motivo non si indicano neppure le deposizioni testimoniali ed il loro contenuto, in grado di dimostrare, da un lato, il superamento del consumo giornaliero da parte degli uffici comunali, nella misura superiore a 4 m³, e dall’altro, l’effettiva consistenza del consumo idrico superiore a tale parametro giornaliero.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Rigetta il ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio