Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10773/2023 R.G. proposto da :
MINISTERO DELL ‘ INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 7017/2022 depositata il 07/11/2022.
– intimate –
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione all ‘ esecuzione avverso una cartella esattoriale, eccependo la nullità del ruolo e della cartella esattoriale;
a fondamento delle loro pretese rappresentarono che:
esse avevano presentato istanza alla Prefettura di Roma per ottenere la concessione di un mutuo senza interesse di durata non superiore al quinquennio, beneficio previsto in favore di esercenti l ‘ attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, vittime del delitto di usura e parti offese nel relativo procedimento penale ai sensi dell ‘ art. 14 della legge n. 108 del 7/03/1996, recante disposizioni per l ‘istituzione del ‘Fondo di solidarietà per l e vittime dell ‘usura’;
a seguito di tale istanza, il Commissionario Straordinario del Governo, con decreto n. 1767 del 18.02.2003, aveva disposto, in favore delle richiedenti, la concessione di un mutuo per la somma di € 181.000,00;
in esecuzione di tale decreto era stato dunque stipulato il relativo contratto di mutuo, che prevedeva un piano di ammortamento decennale e il pagamento di rate mensili di vario importo, con erogazione a favore delle mutuatarie la somma complessiva di € 18 0.909,25;
tuttavia, le mutuatarie si erano rese morose per il pagamento di cinquantadue rate, per cui la Consap S.p.a., sollecitato inutilmente il pagamento, aveva avviato il procedimento d ‘ ingiunzione avverso le due debitrici, a seguito del quale il Tribunale civile di Roma aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, non immediatamente esecutivo, per la somma pari di € 72.400,00, che era stato tempestivamente notificato;
tale decreto ingiuntivo, non opposto, non era stato però mai messo in esecuzione dall ‘ Amministrazione, la quale, invece, aveva successivamente iscritto a ruolo la somma di € 173.709,25;
in seguito, RAGIONE_SOCIALE aveva notificato la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA
avverso questa cartella le odierne resistenti proposero quindi ricorso in opposizione ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c., eccependo la nullità del ruolo e della cartella esattoriale;
costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE contestando quanto dedotto dalle opponenti, precisò di avere proceduto – al netto della somma di € 7.200, già rimborsata dalle due mutuatarie (oltre l ‘importo non utilizzato del mutuo di € 90,75) – all ‘ iscrizione a ruolo di un importo pari ad € 173.709,25, corrispondente alle rate scadute ed insolute e comprendente anche i 72.400,99 euro di cui al decreto ingiuntivo poiché mai portato ad esecuzione;
con sentenza n. 24371 del 2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell ‘ opposizione, ridusse l ‘ importo della cartella esattoriale ad € 109.392,61, ritenendo che l’ inserimento in cartella della somma di € 72.400,999, la quale era già stata oggetto del decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, avesse comportato una illegittima parziale duplicazione della medesima pretesa creditoria;
RAGIONE_SOCIALE venne condannata, inoltre, in solido con l ‘ Agenzia delle Entrate – Riscossione, al pagamento delle spese processuali di primo grado;
avverso tale sentenza proposero appello con due distinti atti il Ministero dell ‘ Interno e la CONSAP S.p.a., entrambe deducendo l ‘ erronea decurtazione della somma;
si costituirono le parti appellate, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado;
con la sentenza n. 7017 del 7/11/2022 la Corte di appello di Roma rigettò l ‘ appello ritenendo infondato il gravame;
in particolare, la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9132 del 6/06/2003 Rv. 564031 – 01), affermò che al creditore non era consentito iscrivere al ruolo l ‘ intera cifra oggetto del mutuo poiché la somma di € 72.400,00 era già stata oggetto di decreto ingiuntivo ritualmente notificato, con conseguente instaurazione della pendenza di lite e passaggio in giudicato dello stesso a seguito della mancata opposizione avverso quest ‘ ultimo;
avverso la detta sentenza il Ministero dell ‘ Interno ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo;
non ha svolto difese nel giudizio di legittimità l ‘ Agenza delle Entrate Riscossione;
parimenti, non hanno svolto difese nel presente giudizio le opponenti COGNOME e COGNOME restando intimate;
è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi del novellato art. 380bis cod. proc. civ., così argomentata: «Il ricorso presenta evidenti profili di improcedibilità, ai sensi dell ‘ art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., giacché il ricorrente ha prodotto una copia della sentenza impugnata, in formato pdf, tuttavia priva di attestazione di conformità da parte del difensore erariale»;
a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte del Ministero dell ‘ Interno è stata fissata l ‘ odierna adunanza camerale, per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
all ‘ adunanza camerale del 12/03/2025 Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
con l ‘ unico motivo di ricorso viene dedotta la «violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 2909 c.c., degli artt. 640, 641, 644, 646, 647, 648, c.p.c. e dell ‘ art. 188 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..», nella parte in cui la Corte di appello di Roma ha confermato la decurtazione dalla cartella
esattoriale della somma di € 72.400,00, poiché la stessa era già stata ingiunta al debitore con decreto ingiuntivo n. 10168/2009 (mai opposto);
sostiene parte ricorrente che il giudice di secondo cure abbia applicato erroneamente i principi che regolano il giudicato, in particolare quello derivante dalla mancata opposizione a decreto ingiuntivo, male interpretando le pertinenti disposizioni di legge e facendo, quindi, errata applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 18725 del 6/09/2007, sebbene richiamata nella sentenza qui impugnata;
la Corte di appello, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, per effetto della mancata opposizione da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME derivasse un impedimento ad emettere e portare ad esecuzione una cartella esattoriale formata in parte sul medesimo credito di cui al decreto ingiuntivo;
in via preliminare, il Collegio ritiene che l ‘ originaria improcedibilità, posta a base della proposta di definizione accelerata, sia stata superata dalla produzione (tardiva, ma ammessa dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte Sez. U n. 8312 del 25/03/2019 Rv. 653597 – 04) di copia asseverata della sentenza impugnata;
ugualmente in via preliminare, deve reputarsi che la mancata evocazione in giudizio della CONSAP s.p.a. in questa fase di legittimità non rileva, trattandosi, per le ragioni che si vanno a esporre, di ricorso manifestamente infondato cosicché può prescindersi da attività che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da
effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l ‘ atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 – 01; Cass. n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 – 01);
il Collegio reputa il ricorso manifestamente infondato, in carenza, da parte del Ministero ricorrente, della prospettazione specifica ed argomentata adeguatamente di un interesse alla duplicazione dei titoli esecutivi;
invero pur non esistendo, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecuti, per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore, la detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché l ‘ azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem , sussista l ‘ interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cass. n. 21768 del 28/08/2019 Rv. 655030 – 01);
nella specie, il Ministero dell ‘ Interno non ha, in concreto, addotto alcuna specifica ragione per la richiesta duplicazione dei titoli esecutivi, decreto ingiuntivo e cartella esattoriale (per un importo che pacificamente comprende quello del primo), risultando gli stessi sostanzialmente di pari efficacia e valenza esecutiva e dovendosi, comunque prevenire l ‘ ipotesi di duplicazioni nella fase esecutiva in pregiudizio delle pur inadempienti debitrici, alle quali sarebbe addossato l ‘ onere della prova di avere già corrisposto la somma portata dal decreto monitorio, qualora questo fosse messo in esecuzione, posto che lo stesso è tuttora suscettibile di dare luogo alla procedura esecutiva, al fine di ottenerne lo scomputo dalla somma di cui alla cartella esattoriale, con conseguente dispendio di attività processuale e senza il conseguimento di alcun evidente e concreto beneficio per il creditore pubblico;
il richiamo della difesa erariale alle norme sull ‘ efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo e alla relativa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241 – 01; Cass. n. 15178 del 24/11/2000 Rv. 542121 – 01) è irrilevante, perché è pacifico che il monitorio ha, nella specie, ad oggetto una parte dello stesso credito complessivo di cui a base della cartella esattoriale;
il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale deve, pertanto, essere rigettato;
nulla per le spese di lite, in quanto tutte le controparti sono rimaste intimate;
per esserne istituzionalmente esente il ricorrente Ministero (come affermato da questa Corte fin da Cass. n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 01), non sussiste l’obbligo del versamento dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis e del comma 1 quater dell ‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di