Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5621 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5621  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2791/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA  del  GIUDICE  DI  PACE  di  RAGIONE_SOCIALE  n. 2552/2022 depositata il 20/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento depositato in data 20/12/2022 il Giudice di Pace di Agrigento ha respinto il ricorso proposto da COGNOME NOME, nata in Tunisia in data DATA_NASCITA, avverso il decreto di respingimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Agrigento in data 11-8-2022 .
Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Questura di Roma e del RAGIONE_SOCIALE, che hanno depositato nota con richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18 del D. Lgs. n. 25/08; artt. 9 e 14 D. Lgs. n. 142/15, nonché degli artt. 19 del D. Lgs. n. 286/98, 33 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di Ginevra del 1951, 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo (C.E.D.U.), in relazione agli artt. 10 e 117 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione (Direttive n. 2013/32/UE, art. 8, n. 2013/33 c.d. nuova ‘direttiva accoglienza’, nonché direttiva 2013/32/UE) ex art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; denuncia l’errore di diritto in cui sarebbe incorso l’adito Giudice di Pace che, a fronte del primo motivo di ricorso volto a censurare la non conformità agli obblighi comunitari di comple ta informativa RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente in merito alle procedure di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa Protezione Internazionale da parte degli Organi di P.S. al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco su territorio italiano, ne aveva eluso il contenuto valorizzando la circostanza, invero non contestata e perciò pacifica, del riferimento contenuto nel decreto di respingimento alla mancata presentazione
RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, sebbene fosse stata in merito informata; a parere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il Giudice di Pace ha, in tal modo, travalicato l’ambito cognitivo devolutogli, non avendo l’odierna ricorrente contestato che nel decreto di respingimento non si fosse dato atto RAGIONE_SOCIALEa mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa Protezione Internazionale, ma rilevato che l’informativa fornitale sui moduli prestampati all’uopo predisposti al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco non fosse conforme agli obblighi di natura comunitaria di cui alla rubricata censura; in particolare detti moduli prestampati erano privi di una compiuta e completa informativa in merito alla possibilità, modalità, diritti e benefici connessi alla domanda di asilo, sicché si rendeva necessario acquisire tramite ordine di esibizione quanto richiesto in via istruttoria ex art. 210 c.p.c., onde esaminare e giudicare RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del primo motivo di ricorso; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ex art. 360 nr. 4 c.p.c.; censura l’impugnata decisione che , in merito alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, su cui era incentrato il primo motivo di ricorso ed oggetto di discussione all’udienza di prima comparazione RAGIONE_SOCIALEe parti del 18/10/2022, ha deciso addossando alla parte ricorrente un presunto deficit probatorio di allegazione, invero non rinvenibile in giudizio; deduce che, con deposito a mezzo pec del 02/12/2022, l’odierna ricorrente forniva la prova RAGIONE_SOCIALEa successiva domanda di protezione internazionale, tramite il relativo attestato nominativo RAGIONE_SOCIALEa Questura di Roma del 16/11/2022; iii) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. n. 150/11, artt. 10, comma 2, lett. b) e 19 del D. Lgs. nr. 286/98, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. al c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 8 e 9 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE ex art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.; censura l’impugnata ordinanza per motivazione
apparente, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al convincimento del giudice del merito in relazione alle deduzioni ed argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente; la motivazione adottata, a parere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, era meramente tautologica, inficiata da grave e manifesta illogicità, tale da costituire una grave anomalia motivazionale, riducendosi a proposizione meramente assertiva priva di alcun riferimento logico, testuale ed argomentativo alle deduzioni, argomentazioni e produzioni documentali articolate con il ricorso ex art. 18 D. Lgs. nr. 150/11, circa la non conformità agli obblighi comunitari di piena, completa ed esaustiva informativa sul diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa Protezione Internazionale dei moduli prestampati e fatti s ottoscrivere all’odierno ricorrente dagli Organi di P.S. al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco; iv) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del D. Lgs. n. 286/08, 33 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di Ginevra del 1951 e 3 RAGIONE_SOCIALEa C.E.D.U. in relazione all’art. 18 D. Lgs. n. 150/11 ed art. 112 cp.c. in relazione all’art. 360, nr. 3, c.p.c. ; deduce la violazione del divieto di respingimento, per avere l’adito Giudice di Pace circoscritto l’ambito cognitivo devolutogli con il secondo motivo di ricorso alla mancata prova RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, omettendo di esaminare i motivi fondati sul principio del non refolument successivi al rigetto di una precedente domanda di asilo. 2. I motivi primo e terzo sono fondati.
2.1. L’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che ‘ qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri
garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo ‘.
L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
seguito  RAGIONE_SOCIALE‘entrata  in  vigore  degli  artt.  1,  comma  2,  e  3  d.  lgs. 142/2015 (di attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013  num.  32  art.  8)  va  perciò  adeguata  all’evoluzione normativa  nel  frattempo  intervenuta,  dovendosi  stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘
informazioni sulla ;  ciò  a  pena  di  nullità  dei  conseguenti  decreti  di
respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure  di  asilo,  dato  che  proprio  la  mancanza  di  informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all’accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 NOME ed NOME c. Italia, § 204).
2.3.  Il  provvedimento  impugnato  non  è  coerente  con  i  principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa migrante, RAGIONE_SOCIALEa volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo
In NOME termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra delineato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella RAGIONE_SOCIALE‘asilo, giacché il citato art. 10 ter , comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno).
2.4.  Ancora  più  inconsistente  è  il  rilievo  fondato  sulla  mancata proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda  di  protezione  internazionale; tale
evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter , comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta RAGIONE_SOCIALEo straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un diritto di as ilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).
2.5. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata, con cui il Giudice di Pace ha rigettato il decreto di respingimento, risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo RAGIONE_SOCIALEa richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto -in maniera errata come detto -la questione sollevata dalla difesa del l’odierna ricorrente. Infatti, poiché l’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest’ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d’informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale (così Cass. 5926/2015, in motivazione). Il Giudice di Pace, nel caso di specie, si è limitato a rilevare che dal decreto di respingimento risultava che la ricorrente era stata informata sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, ma non si era avvalsa di detta possibilità, che la cittadina straniera aveva compreso il significato RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato le e lo aveva sottoscritto, senza tuttavia esplicitare in base a quali specifiche risultanze fosse pervenuto a tale conclusione, e che dal foglio notizie risultava che ‘il ricorrente è venuto in Italia per lavoro’ (cfr. Cass. 28149/2023 ; Cass.32070/2023).
In conclusione, i motivi primo e terzo di ricorso devono essere accolti, restando assorbiti gli NOME, va cassata, nei limiti dei motivi
accolti,  l’ordinanza  impugnata e va rinviata la causa al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per riesame alla luce dei suesposti principi e anche per la statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo e terzo di ricorso, assorbiti gli NOME; cassa, nei limiti dei motivi accolti, l’ordinanza impugnata e rinvia la causa  al  Giudice  di  Pace  di  Agrigento,  in  persona  di  diverso magistrato,  cui  demanda  di  provvedere  anche  sulle  spese  del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.