Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5802 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3902/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
Contro
QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore pro tempore RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE TORINO n. 11440/2022 depositata il 09/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrete ricorre avverso il decreto, indicato in epigrafe, di convalida del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE di Torino emesso il 9 settembre 2002, poiché egli
è stato raggiunto in pari data da decreto di respingimento fondato sul presupposto che ‘ fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso ‘ e in quanto ‘ non ha inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al momento della pre-identificazion e ‘.
Il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento sulla scorta della seguente motivazione: ‘ rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.LGS. 286/98, atteso che: non sono emersi elementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il decreto di respingimento né sono state documentate circostanze tali da far ritenere applicab ile l’art. 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14. Manca documento valido per l’espatrio . Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a due motivi. Non si sono costituiti gli intimati. Il ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 14 novembre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p.c., 13 e 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost., per motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento. Il ricorrente deduce che il provvedimento non offre alcuna risposta alla specifiche censure sollevate dalla difesa del COGNOME, in particolare legate alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto del trattenimento, rivelandosi viziato da una motivazione del tutto apparente. Lo stesso non dà infatti conto dell’iter logico –
argomentativo seguito dal giudicante, ma si risolve in una formula lessicale astrattamente applicabile a un numero illimitato di fattispecie.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.lgs. 286/98, e alla Direttiva 2013/32/UE per manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto in ragione della mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Deduce che la difesa del ricorrente si era opposta alla richiesta di convalida del trattenimento rilevando la manifesta illegittimità del decreto di respingimento, in ragione della mancata somministrazione dell’informativa relativa al diritto dello straniero di chiedere protezione internazionale in Italia. Tale informativa costituisce infatti adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta delle informazioni dallo straniero. È infatti del tutto evidente che la redazione di un foglio notizie, in assenza della preventiva informazione in merito alla possibilità di chiedere asilo, ne determina l’inutilizzabilità ai fini della determinazione della condizione giuridica dello straniero, al quale deve essere concretamente garantita la facoltà di esercizio di un proprio diritto fondamentale. Nel caso in esame, non risulta alcuna prova dell’assolvimento dell’onere di informazione nei confronti del COGNOME in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale: né il foglio notizie di pre-identificazione del 5 settembre 2022, né quello compilato il 7 settembre 2022, attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la ‘Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE’.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.
La motivazione resa dal giudice di pace è stereotipata e standardizzata e non fornisce risposta alle ragioni di opposizione alla convalida proposte dal ricorrente, in particolare non dà conto se è stato assolto il dovere di informativa previsto da ll’art . 10 ter del T.U.I , il quale così dispone ‘ Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in NOME Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al RAGIONE_SOCIALEo volontario assistito ‘.
4.- L’art. 10 ter citato deve interpretarsi, in conformità al parametro costituzionale ex art 117 Cost. rappresentato dalla giurisprudenza CEDU (ric .n. 21329/18, NOME NOME contro Italia del 30/03/2023; ric. n. 27765/09 NOME c. Italia, 23 febbraio 2012), nel senso che deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in NOME Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al RAGIONE_SOCIALEo volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle
procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Ed ancora che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’i nteressato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da NOME atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con spe cifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (v. Cass. 32070/2023).
5.- Dichiarando di non avere ricevuto alcuna informativa, il ricorrente ha quindi posto una questione di manifesta illegittimità del respingimento e -di conseguenza- del trattenimento, sulla quale il Giudice di pace avrebbe dovuto necessariamente indagare prima di emettere il provvedimento di convalida. E’ infatti principio consolidato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 D.lgs n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua
competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 18404/2023, Cass. n. 5750/2017).
Peraltro, questa Corte ha già rimarcato (Cass. 504/2023) che in tema di trattenimento la necessaria accuratezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al RAGIONE_SOCIALEo dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregol are, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di leg alità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte giust., grande sezione, cause C-704/20 e C39/21)
Ne consegue, decidendo nel merito, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, posto che il trattenimento non è stato
(validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istan za rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di
un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 14/11/2023.