Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28829 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28829 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22258/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege,
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’ APPELLO DI VENEZIA,
-intimata- avverso l ‘ ORDINANZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.2167/2021 depositata il 17.5.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Su impulso del Conservatore dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che avevano effettuato un’ispezione ordinaria, venivano avviati due procedimenti disciplinari, poi riuniti, a carico del AVV_NOTAIO, presso la Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina (CO.RE.DI.) del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Con la decisione n. 134/2021 del 16.4.2021 la RAGIONE_SOCIALE ravvisava la violazione del dovere di adeguamento di cui all’art. 47 comma 2 RAGIONE_SOCIALE legge notarile (secondo il quale “Il AVV_NOTAIO indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto” ) nella redazione dell’atto pubblico del 10.4.2017, rep. n. 4545, racc. n. 3647, denominato ” Riconoscimento di affidamento fiduciario e cessazione di affidamento fiduciario “, concluso da COGNOME NOME e COGNOME NOME, a carico del AVV_NOTAIO rogante NOME COGNOME AVV_NOTAIO, condannandolo alla sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione per sei mesi, senza concessione delle attenuanti specifiche e generiche.
Proposto reclamo dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO ex artt. 26 D. Lgs. n.150/2011 e 158 RAGIONE_SOCIALE legge notarile per ritenuta violazione e falsa applicazione del citato art. 47 e per la mancata concessione delle attenuanti generiche e specifiche, contrastato dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, e dal parere dell’intervenuta Procura Generale, la Corte d’Appello di Venezia, con l’ordinanza n. 1459/2022 del 17.5.2022, rigettava il reclamo e condannava il AVV_NOTAIO alle spese processuali del giudizio di reclamo.
Con tale ordinanza, veniva premesso che l’art. 47 comma 2° RAGIONE_SOCIALE legge notarile chiamava il AVV_NOTAIO ad indagare sulla volontà delle parti, dalle stesse di solito espressa in maniera rudimentale e da tradurre in termini chiari e dotati di concretezza giuridica da parte del AVV_NOTAIO, ad esercitare il controllo di legalità sulla stessa sulla base dell’elevato livello di competenza tecnico-giuridica del professionista inquadrandola negli schemi e nelle categorie giuridiche più idonei a garantire il risultato da esse voluto, nell’interesse generale RAGIONE_SOCIALE collettività e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE legge,
dell’ordine pubblico e del buon costume, e ad attribuire pubblica fede agli atti ricevuti, con inscindibilità dell’attività d’indagine sulla volontà delle parti rispetto a quella di redazione dell’atto notarile. Aggiungeva poi la Corte d’Appello, che in base all’art. 47 RAGIONE_SOCIALE legge notarile, il professionista non poteva modificare quanto realmente voluto dalle parti per adattarlo a schemi giuridici che non si addicevano alla fattispecie concreta, e doveva valutare quale fosse la migliore veste giuridica che si adattava a tale volontà, non potrendo proporre soluzioni alternative, o fortemente innovative rispetto a ciò che le parti manifestavano di voler fare, e non potendo omettere nella sua veste di pubblico ufficiale, di considerare l’interesse generale pubblico alla certezza e sicurezza dei traffici giuridici.
Sulla base di queste premesse la Corte d’Appello, nel confermare la valutazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEDIRAGIONE_SOCIALE, evidenziava sotto il profilo dell’indagine sulla volontà delle parti, che il AVV_NOTAIO, nell’atto pubblico del 10.4.2017, aveva del tutto sconfessato la causa e la volontà espresse nel precedente atto pubblico rogato dal AVV_NOTAIO il 20.1.2011, rep. n. 20777, da lui totalmente ignorato ancorché atto di provenienza RAGIONE_SOCIALE proprietà degli immobili, nel quale era stato dato atto che COGNOME NOME aveva acquistato due immobili con provvista fornitale dal padre COGNOME NOME con espressa qualificazione dell’operazione come donazione indiretta e quindi in virtù di una liberalità di quest’ultimo. Nell’atto pubblico del 10.4.2017, infatti, il AVV_NOTAIO aveva ricostruito e formalizzato la volontà di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel senso dell’attestazione RAGIONE_SOCIALE preesistenza tra essi di un non meglio precisato patto fiduciario verbale, non documentato, in ragione del quale la fiduciaria, COGNOME NOME, si sarebbe obbligata a ritrasferire gratuitamente al fiduciante, COGNOME NOME, i due beni immobili che secondo l’atto di acquisto del AVV_NOTAIO del 20.1.2011 le erano stati invece
indirettamente donati in via definitiva dal padre, e nel senso RAGIONE_SOCIALE contestuale cessazione del negozio fiduciario con ritrasferimento degli immobili al fiduciante, COGNOME NOME.
AVV_NOTAIO aveva quindi interpretato la volontà delle parti, che probabilmente intendevano solo realizzare il risultato di un nuovo trasferimento degli immobili da COGNOME NOME a COGNOME NOME usufruendo RAGIONE_SOCIALE più bassa tassazione possibile, non avendo la competenza necessaria ad ipotizzare un patto fiduciario di ritrasferimento anteriore all’atto del AVV_NOTAIO del 20.1.2011, in modo incompatibile con la volontà già chiaramente espressa nell’atto del AVV_NOTAIO del 2011, per giunta in assenza di qualsivoglia documentazione dell’asserito anteriore patto fiduciario.
Sotto il profilo del controllo di legalità, la Corte d’Appello evidenziava poi che il AVV_NOTAIO aveva optato per uno strumento, quello del negozio fiduciario, che non solo era incompatibile con la causa di liberalità dell’atto COGNOME del 2011, da cui anche l’inammissibilità ex art. 2722 cod. civ. RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale articolata dal AVV_NOTAIO per dimostrare la preesistenza del patto fiduciario all’atto del AVV_NOTAIO del 2011, (si sottolineava altresì che nessuna procura per il ritrasferimento degli immobili, o per la loro gestione temporanea risultava conferita dall’asserita fiduciaria, COGNOME NOME, all’asserito fiduciante, COGNOME NOME, e che se vi fosse stata quella preesistenza del patto fiduciario se ne sarebbe dato atto nel rogito AVV_NOTAIO del 2011), ma oltre a compromettere la certezza dei traffici giuridici, non era neppure idoneo a raggiungere il risultato voluto dalle parti, posto che nel 2017 la giurisprudenza prevalente RAGIONE_SOCIALE Corte era orientata nel senso dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale del negozio fiduciario relativo al trasferimento di beni immobili (orientamento poi mutato con la sentenza delle sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di
Cassazione n. 6459 del 6.3.2020), con conseguente nullità di tale patto fiduciario se solo verbale.
La Corte d’Appello respingeva poi la tesi del reclamante, che il patto fiduciario fosse assimilabile alla condizione risolutiva apposta ad una donazione, consentita in taluni casi dall’ordinamento giuridico vigente, e che fosse quindi compatibile anche con una donazione indiretta, in quanto la condizione risolutiva era un evento futuro ed incerto il cui verificarsi comportava il venir meno degli effetti RAGIONE_SOCIALE donazione, e proprio perché futuro ed incerto era incompatibile con l’intento liberale tipico RAGIONE_SOCIALE donazione, mentre il patto fiduciario introduceva un vero e proprio obbligo giuridico di ritrasferimento del bene al fiduciante a carico del fiduciario e non era quindi un evento futuro ed incerto, come la condizione, e determinando un trasferimento provvisorio RAGIONE_SOCIALE proprietà dell’immobile al fiduciario in funzione del ritrasferimento RAGIONE_SOCIALE stessa al fiduciante, non era caratterizzato da un intento di liberalità, fermo restando che comunque nell’atto del AVV_NOTAIO del 2011 non vi era alcuna condizione risolutiva.
La Corte d’Appello riteneva irrilevante la dichiarazione resa dai COGNOME dopo la redazione dell’atto pubblico del AVV_NOTAIO del 10.4.2017, posto che la volontà delle parti doveva comunque emergere in modo chiaro da quell’atto, ed osservava che ove il patto fiduciario dei COGNOME fosse stato preesistente all’atto del AVV_NOTAIO del 2011, le parti di quell’atto avrebbero concluso una donazione indiretta simulata, dissimulante il patto fiduciario, per cui nel rogito del 2017 il AVV_NOTAIO COGNOME, in virtù delle sue cognizioni tecnico-giuridiche, avrebbe dovuto dare atto di tale volontà dei COGNOME facendo riferimento allo strumento giuridico RAGIONE_SOCIALE simulazione, e non a quello del patto fiduciario, che viceversa contrastava insuperabilmente con la causa di liberalità del precedente atto pubblico del AVV_NOTAIO del 2011.
Aggiungeva la Corte d’Appello che l’atto del AVV_NOTAIO del 2011 aveva avuto un’effettiva finalità donativa di COGNOME NOME a favore RAGIONE_SOCIALE figlia COGNOME NOME, e che il AVV_NOTAIO, per mettere i clienti al riparo dalle conseguenze RAGIONE_SOCIALE provenienza donativa dei due beni immobili, aveva ipotizzato lo strumento del negozio fiduciario verbale tra parenti per ottenere il ritrasferimento dei beni immobili a COGNOME NOME, in tal modo predisponendo due atti viziati da nullità per mancanza di causa.
L’ordinanza impugnata confermava poi il diniego delle attenuanti generiche in ragione delle precisate sanzioni disciplinari già in precedenza inflitte al AVV_NOTAIO, e negava le attenuanti specifiche, in quanto non era stata fornita prova dell’eliminazione delle conseguenze dannose dell’atto pubblico del 10.4.2017, essendo irrilevante la tesi del reclamante che nella specie quelle conseguenze dannose non vi fossero state.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte il AVV_NOTAIO con due motivi, ed hanno resistito con separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) cod. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 47 comma 2° RAGIONE_SOCIALE L. 16.2.1913 n. 89, nonché degli articoli 2722 e 2729 cod. civ..
Sostiene il ricorrente che gli sia stata ascritta la violazione del dovere di adeguamento non tenendo conto che COGNOME NOME e
COGNOME NOME ben potevano tornare sul contenuto del contratto di acquisto degli immobili da parte di COGNOME NOME per atto del AVV_NOTAIO del 2011, chiarendone, correggendone e modificandone il contenuto facendo risalire a quell’epoca, o ad epoca anteriore, il loro patto fiduciario e non individuando neppure la volontà realmente manifestata al AVV_NOTAIO dai COGNOME; che erroneamente non sia stata ammessa la prova testimoniale da lui articolata per dimostrare il patto fiduciario verbale dei COGNOME preesistente, o contestuale all’atto di acquisto del AVV_NOTAIO del 2011, considerandolo come patto aggiunto o contrario al contenuto di quell’atto pubblico vietato dall’art. 2722 cod. civ., non considerando che la prova articolata era volta piuttosto ad accertare il contenuto RAGIONE_SOCIALE volontà manifestata dai COGNOME al AVV_NOTAIO in occasione del rogito del 2017; che quanto alla scelta dello strumento giuridico del negozio fiduciario verbale per il trasferimento di beni immobili, era stata avallata dalla sopravvenuta sentenza delle sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione del 6.3.2020 n. 6459, per cui ben poteva farvi ricorso il AVV_NOTAIO pur essendo dibattuta la sua ammissibilità all’epoca del rogito, non esistendo comunque alcuna norma che prevedesse l’illiceità, o la nullità di un atto siffatto che impedisse di stipulare. Anzitutto il primo motivo é inammissibile per la parte relativa alla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale per contrasto con l’art. 2722 cod. civ., in quanto il ricorrente al fine di dimostrarne la decisività, avrebbe dovuto riportare integralmente il contenuto dei capitoli di prova testimoniale articolati e dei testi indicati, mentre non l’ha fatto.
Ugualmente inammissibile é la doglianza circa la mancata individuazione RAGIONE_SOCIALE volontà manifestata dalle parti, in quanto non si confronta con la motivazione dell’impugnata ordinanza, secondo la quale le parti probabilmente intendevano solo realizzare il risultato di un nuovo trasferimento degli immobili da COGNOME COGNOME
NOME a COGNOME NOME usufruendo RAGIONE_SOCIALE più bassa tassazione possibile, non avendo la competenza necessaria ad ipotizzare un patto fiduciario di ritrasferimento anteriore all’atto del AVV_NOTAIO del 20.1.2011, ed il AVV_NOTAIO aveva ritenuto di tradurre tale volontà nello schema giuridico del negozio fiduciario anteriore, o contemporaneo all’atto del AVV_NOTAIO, sulla base di non meglio precisati accordi verbali non documentati intercorsi tra i COGNOME, contrastanti col contenuto dell’atto del AVV_NOTAIO del 2011, nel quale era espressamente previsto che gli immobili oggetto dell’asserito patto fiduciario erano pervenuti a COGNOME NOME per donazione indiretta del padre, COGNOME NOME, che le aveva fornito integralmente la provvista per l’acquisto, e quindi con una causale di liberalità incompatibile con quella dell’ipotizzato patto fiduciario.
Il primo motivo é ugualmente inammissibile nella parte in cui il ricorrente deduce che l’impugnata ordinanza non abbia considerato che i COGNOME potevano tornare sul contenuto del contratto di acquisto degli immobili da parte di COGNOME NOME per atto del AVV_NOTAIO del 2011, chiarendone, correggendone e modificandone il contenuto facendo risalire a quell’epoca, o ad epoca anteriore, il loro patto fiduciario, in quanto per questo aspetto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che non ha ritenuto che i COGNOME avessero manifestato al AVV_NOTAIO di avere concluso un patto fiduciario anteriore, o coevo all’atto del AVV_NOTAIO del 2011, attribuendo invece al AVV_NOTAIO stesso l’adozione di quello strumento giuridico, che comunque é stato riportato nella premessa dell’atto notarile del AVV_NOTAIO del 2017 non come espressione di una modifica voluta dai COGNOME all’epoca di quel rogito, ma come se fosse intervenuto già all’epoca dell’atto del AVV_NOTAIO in contrasto con l’espressa causa di liberalità in esso indicata, che certamente, trattandosi dell’atto di provenienza degli immobili oggetto del
rogito, il AVV_NOTAIO non poteva ignorare semplicemente omettendo di riportarla nel suo atto, essendo tale causale palesemente incompatibile con un patto fiduciario non coevo volto a fare venire meno i trasferimenti immobiliari avvenuti per liberalità di COGNOME NOME.
Quanto alla scelta dello strumento giuridico del negozio fiduciario, l’ordinanza impugnata non solo l’ha considerata non conforme alla volontà rappresentata dai COGNOME, e non supportata da documentazione, né da indicazioni precise sul tempo e sul luogo RAGIONE_SOCIALE pattuizione, e non ricavabile da una dichiarazione dei COGNOME addirittura successiva al rogito De AVV_NOTAIO del 2017, e come uno strumento all’epoca non sicuro per raggiungere il risultato voluto dalle parti, in quanto la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte nel 2017 riteneva necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALE validità del negozio fiduciario che prevedesse il trasferimento futuro di immobili la forma scritta (il revirement delle sezioni unite é intervenuto infatti solo con la sentenza del 6.3.2020 n.6459), e per di più di uno strumento che contrastava con la causa di liberalità formalmente espressa nell’atto pubblico del AVV_NOTAIO del 2011, risultando quindi irrilevante la mancanza di una norma specifica dell’ordinamento giuridico che prevedesse la nullità, o l’illiceità del negozio fiduciario, non essendo in questione la violazione dell’art. 28 RAGIONE_SOCIALE legge notarile, che é stata esclusa nel procedimento disciplinare, ma quella dell’art. 47 comma 2 RAGIONE_SOCIALE legge notarile, che semplicemente impone al AVV_NOTAIO di compiere tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il AVV_NOTAIO deve porre in essere tutti i comportamenti necessari a garantire la serietà e la certezza degli atti giuridici (vedi in tal senso Cass. 3.5.2022 n. 13857).
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione
degli articoli 47 comma 2° e 138 comma 2° RAGIONE_SOCIALE L. 16.2.1913 n.89, nonché degli articoli 1322, 1362 e 809 cod. civ..
Si duole il AVV_NOTAIO che il provvedimento impugnato abbia ritenuto incompatibile il patto fiduciario dei COGNOME che prevedeva il ritrasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà degli immobili dalla fiduciaria COGNOME NOME al fiduciante COGNOME NOME, col precedente atto pubblico di donazione indiretta a rogito del AVV_NOTAIO il 20.1.2011, rep. n. 2077, richiamando quattro ipotesi normativamente previste dimostrative RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALE causa donandi col patto fiduciario (la donazione costitutiva del diritto di usufrutto che non può eccedere la durata RAGIONE_SOCIALE vita dell’usufruttuario ex art. 979 cod. civ.; la donazione costitutiva del diritto di superficie, che può essere costituito per un tempo determinato ex art. 953 cod. civ.; la donazione alla quale sia apposta una condizione risolutiva, anche meramente potestativa; la donazione con riserva di disporre di cose determinate ex art. 790 cod. civ.), compatibilità implicita anche nella previsione dell’art. 627 cod. civ..
Il secondo motivo é infondato, in quanto pur non potendosi escludere in assoluto la possibilità RAGIONE_SOCIALE coesistenza tra un negozio indiretto ed una causa di liberalità che siano venuti in essere contestualmente, nella specie l’incompatibilità é stata ravvisata nel fatto che l’atto del AVV_NOTAIO del 2011 dal quale la proprietà degli immobili era derivata a COGNOME NOME, il cui contenuto il AVV_NOTAIO non poteva ignorare, indicava espressamente che la proprietà di tali immobili era pervenuta a COGNOME NOME a titolo di donazione indiretta, in quanto l’intero prezzo degli immobili era stato pagato al venditore con denaro del padre RAGIONE_SOCIALE stessa, COGNOME NOME, senza menzionare alcun antecedente, o contemporaneo patto fiduciario intercorso tra padre e figlia, che contemplasse un ritrasferimento di tali immobili a COGNOME NOME facendo venir meno l’atto di liberalità.
In base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% ciascuno. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2024