Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5199 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5199 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 12862/2024, proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante tempore NOME COGNOME , con l ‘ AVV_NOTAIO pro – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO -controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 369/2024, depositata il 2 aprile 2024 e notificata il 5 aprile 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Vallo della Lucania accolse l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 3.151,38, corrispondente al residuo impagato della somma prevista dal contratto di transazione con il quale le parti avevano composto una lite sorta su una precedente vendita.
Il giudice rilevò che il decreto si fondava su un effetto cambiario, sulla scorta del quale l’ingiungente aveva già precedentemente notificato atto di precetto alla debitrice.
Il successivo appello di RAGIONE_SOCIALE fu accolto, con la sentenza in epigrafe, dal Tribunale di Vallo della Lucania, sulla base del principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito anche nei confronti del medesimo debitore.
Nel caso in esame, peraltro, la scelta del creditore di agire in via monitoria, nonostante la notificazione del precetto fondato sulla medesima cambiale allegata al ricorso per ingiunzione, poteva essere ricondotta alla maggiore tutela che il decreto ingiuntivo era in grado di offrirgli, consentendo l’ iscrizione dell ‘ ipoteca giudiziale.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Il 20 gennaio 2025 il Consigliere delegato della Sezione II Civile ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.; la ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata così
fissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso è rubricato « ullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., derivato dalla mancata applicazione del ne bis in idem o consumazione dell’azione. Carenza o insufficienza di motivazione. Abuso del diritto».
Secondo la ricorrente, la richiesta immotivata, da parte del creditore, di un secondo titolo esecutivo per la medesima ragione creditoria, in costanza della notifica del precetto fondato sul titolo esecutivo da duplicare, si scontrerebbe «sia con il limite della consumazione dell’azione e sia con il principio del ne bis in idem , oltre che costituire un abuso del diritto».
Di tanto, erroneamente, non avrebbe tenuto conto la sentenza impugnata, che, infatti, non aveva reso motivazioni in punto alla possibilità per il creditore di duplicare il titolo anche in costanza della notifica del precetto, avuto riguardo tanto al principio del ne bis in idem quanto al divieto di abuso del diritto.
Il motivo è infondato, dovendosi condividere la proposta di definizione anticipata il cui contenuto non inficiano le successive deduzioni della ricorrente.
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, purché l’azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem , sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (in questi termini, da ultimo, si veda Cass. 21/5/2025, n. 13612).
Nella presente vicenda non si ravvisa alcuna delle richiamate circostanze ostative.
Non vi è, anzitutto, violazione del principio del ne bis in idem o consumazione dell’azione, il che si verificherebbe solo nel caso (qui non sussistente) in cui il creditore avesse avviato un secondo giudizio di accertamento avente ad oggetto l’esistenza del medesimo credito già azionato in giudizio.
Né rileva, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il fatto che il creditore avesse già notificato un atto di precetto per il medesimo importo, trattandosi di attività prodromica all’esecuzione, e non di inizio della stessa, ciò che mantiene intatta la possibilità di duplicare il titolo esecutivo in presenza dei restanti requisiti.
La sussistenza dell ‘interesse ad agire in capo al creditore, poi, è stata correttamente inquadrata dal giudice d’appello nella possibilità, garantita solo dal decreto ingiuntivo, di iscrivere ipoteca giudiziale.
Quest’ultimo rilievo, peraltro, conduce a ritenere insussistente un’ipotesi di abuso del processo, fattispecie che ricorre, nel particolare perimetro dell’azione esecutiva e dei suoi presupposti, quando il creditore non agisce per un proprio apprezzabile interesse, ma al solo scopo di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese esose ed evitabili, in violazione dell’ obbligo di correttezza ex art. 1175 c.c. che gli impone , fra l’altro, di non aggravare la posizione del debitore (cfr. Cass. 17/3/2021, n. 7409).
In conclusione, il ricorso va respinto e il giudizio va definito in conformità alla proposta di definizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La ricorrente va inoltre condannata, in forza di quanto disposto dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 -bis c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380 -bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
In forza di quanto disposto dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.400,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, oltre ad € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., e ad € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 25 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME