Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17043 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17043 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16455/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME
– ricorrenti –
contro
INPS, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 1735/2021, depositata il 11/05/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Le ricorrenti, tra gli altri attori, premettendo di essere state conduttrici degli alloggi siti in Napoli, Centro Direzionale di Napoli (‘CDN’), tutti di proprietà dell’I npdap, e di avere acquistato gli immobili in questione, con atti del 24.06.03 e del 28.07.03, sulla
scorta della regolamentazione di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito con modif. dalla legge 23 novembre 2001, n. 410), chiedevano al Tribunale di Napoli che venisse loro restituita la riduzione sul prezzo di acquisto stabilita e pattuita dall’ Inpdap con protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali (‘ OOSS ‘) degli inquilini il 07.05.2003, con il quale l’ Inpdap stesso si era impegnato a riconoscere una riduzione dell’8% del prezzo di stima dei valori dei singoli alloggi del CDN, applicata direttamente sul prezzo di vendita dei cespiti. Tale riduzione era stata pattuita per indennizzare gli acquirenti in ragione del decremento del valore dei singoli cespiti, a causa delle pessime condizioni di fatto in cui gli stessi versavano al tempo della stima.
1.1. La richiesta di restituzione, così come formulata dalle istanti in primo grado, nasceva dalla circostanza per cui, avendo esse potuto acquistare gli alloggi di cui si discute solo nel 2003, si erano viste riconoscere non già la piena applicazione del coefficiente di abbattimento previsto dall’art. 1 D.L. 23 febbraio 2004, n. 41 ( ‘Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione’, convertito con modif. dalla legge 23 aprile 2004, n. 104) -per il quale i prezzi di vendita degli immobili avrebbero comunque dovuto essere calcolati sulla base dei valori alla data dell’ottobre 2001 , per far fronte alle notevoli variazioni dei valori degli immobili verificatesi dal 2001 (data di entrata in vigore del D.L. n. 351 del 2001) sino alla data di esaurimento delle operazioni di cartolarizzazione – pari a 0,75 relativamente al territorio di Napoli. S econdo l’Ente proprietario, il riconoscimento del diritto al rimborso doveva essere limitato alla differenza tra il suddetto coefficiente di abbattimento e la predetta percentuale dell’8%, già determinata sul prezzo finale di vendita. L’I npdap, infatti, sosteneva che la riduzione percentuale del prezzo normativamente fissata col coefficiente aggregato di abbattimento assorbisse e sostituisse la riduzione percentuale fissata con il
suddetto accordo con le OOSS , così riprendendosi l’8% e vanificando il testo dell’accordo collettivo.
1.2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5064/2015, accoglieva la domanda e condannava l’Inpdap alla restituzione delle somme, come richieste dagli attori, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
L’Inps, successore ex lege 22 dicembre 2011, n. 214 dell’INPDAP, proponeva appello avverso detta sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Napoli che, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta dalle odierne ricorrenti e altri appellati. A sostegno della sua decisione, sosteneva la Corte che:
-l’oggetto specifico dell’accordo transattivo intervenuto alla data del 03.0 1.2006 tra alcuni degli appellanti e l’Inpdap appare finalizzato a dirimere la controversia giudiziale tra le menzionate parti e l’I npdap con cui detto Ente era stato convenuto in giudizio onde sentir accertare il loro diritto al rimborso del maggior prezzo da loro corrisposto per l’acquisto delle dette unità immobiliari, come previsto dal D.L. n. 41 del 2004. Il richiamo agli importi offerti «in nota allegata al modulo di richiesta di rimborso», e non rinviati a un successivo calcolo aritmetico, dimostrano l’inequivoco accordo sia in ordine all’ an che al quantum della differenza di prezzo riconosciuta, fatta salva unicamente l’efficacia di futuri ed eventuali provvedimenti legislativi ulteriormente modificativi;
-l’art. 1 D.L. n. 41 del 2004 ha previsto che anche per le vendite già effettuate il prezzo pattuito fosse sostituito con la diversa cifra ottenuta con l’applicazione del coefficiente aggregato di abbattimento al corrispettivo, con l’unico limite di carat tere temporale, da individuarsi nel 31 ottobre 2001. La ratio della norma va ravvisata nella volontà, da parte del legislatore, di tutelare la parità di trattamento tra i conduttori acquirenti degli immobili oggetto di dismissione dagli enti previdenziali pubblici. Il legislatore, cioè, ha voluto determinare un criterio valido per tutti i soggetti, a
prescindere dai mutati valori immobiliari o dal ritardo non imputabile agli acquirenti nella definizione del procedimento di vendita, fattori che potevano comportare situazioni di disparità, fissando il prezzo sulla base dei valori di mercato all’ottobre 2 001;
-nell’accordo stipulato il 7 maggio 2003 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la riduzione dell’8%, è riferita alla doglianza degli inquilini per il ritardo nella stima degli immobili del Centro Direzionale, stante la necessità di ricondurre ad equità la posizione dei conduttori del C.D.N. rispetto agli altri conduttori inseriti nella medesima procedura di dismissione SCIP 1. Né il mero rifiuto da parte dell’Ente proprietario d i ulteriori opere di manutenzione consente di attribuire alla riduzione del prezzo finalità diversa da quella, espressamente affermata, di perequazione dei valori di stima per tutti i conduttori delle unità immobiliari in dismissione;
-per tale motivo, deve escludersi l’applicazione congiunta di entrambe le riduzioni, di legge e negoziali, che si sostanzierebbe in una decisione contraria alla stessa ratio della legge, assicurare cioè parità di trattamento a tutti i conduttori degli immobili compresi nelle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare del Centro Direzionale di Napoli.
La suddetta sentenza di appello è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso, affidato a due motivi, è illustrato da memoria.
Resiste l’Inps depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 1965 cod. civ. in relazione all’art. 84 cod. proc. civ. Osservano le ricorrenti che intanto la transazione del 31.01.2006 risulta sottoscritta dal solo avvocato in rappresentanza dei suoi assistiti in giudizio: dall’analisi della procura alla lite rilasciata in favore dell’avvocato si evince chiaramente come lo stesso potesse solo disporre dei diritti
processuali, eventualmente transigendo la rinuncia agli atti, ma non certo del diritto sostanziale. Inoltre, la Corte d’ Appello muove dal presupposto erroneo per il quale tra l’atto transattivo e la domanda per cui oggi è causa vi fosse identità di oggetto: invece, nel primo le odierne ricorrenti vedevano riconosciuto in proprio favore l’applicazione del coefficiente aggrega to di abbattimento ex D.L. n. 41/04, mentre nel giudizio di cui ci si occupa esse domandavano la restituzione della percentuale di ridu zione sul prezzo dell’8%, così come fissata dagli accordi sindacali del 07.05.03 e mai effettivamente computata dall’Ente.
1.1. Il motivo è fondato.
Come rilevato in ricorso, questa Corte ha precisato che la rinuncia all’azione, ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc , senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem , in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell’originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024, Rv. 671155 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 19/02/2019, Rv. 652581 – 01).
Tanto basta ad escludere l ‘efficacia e validità dell’accordo transattivo intercorso da RAGIONE_SOCIALE e le odierne ricorrenti, a prescindere dall’estensione del suo oggetto specifico (limitato al riconoscimento del rimborso del maggior prezzo corrisposto dai a Firenze per l’acquisto dell’Interno ideale, come previsto dal D.L. n. 41 del 2004) anche alla controversia in corso, tesa alla restituzione della percentuale di riduzione del prezzo dell’8% in applicazione degli OOSS del 07.05.03.
Con il secondo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 1362 cod. civ. in relazione alla illogica ed illegittima interpretazione del combinato
dell’art. 1 , commi 2 e 3 del D.L. n. 41/04 e delle pattuizioni contenute nel testo dell’accordo sindacale del 0 7.05.2003, nonché dell’art. 1 , ultimo comma, D.M. n. 14493/04. A giudizio delle ricorrenti, dalla lettura del testo dell’accordo sindacale e dell’art. 1 D.L. n. 41 del 2004 si evince l’erroneità dell’ iter logico seguito dalla Corte territoriale: la prima fonte (attraverso uno sconto) riduce un prezzo stimato in virtù dello stato di fatto degli immobili, mentre l’altra (attraverso un demoltiplicatore) riconduce il prezzo pagato nel 2003 a quello che avrebbe dovuto, invece, essere versato nel 2001, senza alcun riferimento allo stato manutentivo dei cespiti. Del resto, gli unici parametri cui fa riferimento l’art. 1 più volte menzionato sono quelli di legge (art. 3, comma 20, D.L. n. 351/2001), mentre nulla si dice in ordine ad eventuali accordi (come appunto quello del 07.05.2003) che abbiano già comportato una rideterminazione del prezzo inizialmente stabilito secondo i parametri di legge. Inoltre, pr oseguono le ricorrenti, nel testo dell’accordo sindacale la riduzione dell’8% del prezzo di stima degli immobili oggetto di dismissione veniva determinata « a seguito delle correzioni apportate dall’Agenzia del Territorio in merito alla necessità di rendere omogenei i valori medi di stima delle diverse Torri, determinati sulla base delle condizioni di fatto in cui versano gli immobili e alla luce della nota n. 101 ris./02 del 16.12.02 dell’agenzia del territorio ». Infine, conclude il ricorso, l’erroneità della lettura offerta dalla Corte d’Appello emerge dalle disposizioni contenute nell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 14493 del 26.03.2004 (contenente misure applicative delle disposizioni del D.L. n. 41/04), che riconoscono esplicitamente la legittimità di ulteriori sconti non compresi nel coefficiente aggregato di abbattimento (Art. 1, ultimo comma: « Al prezzo determinato ai sensi dell’art. 1 del decreto -legge n. 41, sono applicati gli eventuali ulteriori abbattimenti di prezzo cui il conduttore abbia diritto» ). Mentre dall’ultimo c apoverso del primo comma del medesimo art. 1 del citato D.M. dell’Economia e delle
Finanze si evince che il coefficiente aggregato di abbattimento doveva calcolarsi sul solo valore di mercato dell’immobile all’ottobre 2001, e non doveva tenersi in alcun conto l’ulteriore sconto fissato a livello locale.
2.1. Il motivo è fondato.
La questione controversa concerne il fatto se l’ente proprietario nell’effettuare il rimborso del prezzo di acquisto degli immobili di cui è causa, intervenuto per via legislativa (D.L. n. 41 del 2004) debba tenere ferma la riduzione dell’8% già praticata sulla base del protocollo d’intesa del 07.05.20 03, ovvero se debba escludersi l’applicazione congiunta di entrambe le riduzioni , in quanto la riduzione mediante applicazione degli indici legislativi di abbattimento costituirebbe una duplicazione della riduzione già intervenuta tra le parti in virtù del citato accordo del maggio 2003.
2.2. Il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento espresso, in articolare, con le pronunce n. 4032/2024, n. 27250/2023 e n. 26801/2022 rese in fattispecie analoghe e sempre relativamente ad immobili di proprietà dell’Inps siti nel Comune di Napoli nel C.D., con le quali si è offerta una diversa interpretazione dell’art. 1 del D.L. n. 41 del 2004 rispetto a quella adottata dalla Corte d’Appello con la sentenza impugnata in questa sede.
2.2.1. La ratio, chiaramente evincibile dal dato letterale della norma di cui sopra, consente di affermare che l’intento del legislatore sia stato quello di evitare che l’anomalo aumento del valore del mercato immobiliare, verificatosi nell’anno 2001, andasse a detrimento di quegli acquirenti che, solo per cause imputabili all’ente proprietario, ovvero per il ritardo nell’espletamento della procedura di vendita, ne avrebbero subìto gli effetti, con evidente disparità di trattamento rispetto a coloro che avevano ottenuto l’acquisto entro tempi più rapidi e, comunque, prima dell’anomalo aumento dei prezzi.
Tale norma risulta essere intervenuta dopo che, a livello locale, le rappresentanze sindacali degli inquilini o conduttori di immobili appartenenti ad enti pubblici avevano condotto trattative ed ottenuto accordi, che tenessero conto delle «peculiarità locali» della vendita, sicché laddove il legislatore avesse voluto eliderne gli effetti e le condizioni rideterminate a livello locale, ben avrebbe potuto e dovuto farne espressa menzione nella legge, successiva a tutte le rimostranze ed agli accordi che, pur determinatisi a livello locale, avevano indotto all’adozione della legge in commento a livello nazionale.
2 .2.2. L’accordo locale adottato in data 17.12.2002 fra la dirigenza dell’ente appellante e le 00SS. degli inquilini, sfociato nel protocollo d’intesa del 07.05.03, come evincibile dal suo tenore, è stato determinato dalle pressanti esigenze degli inquilini e delle loro rappresentanze sindacali che lamentavano non solo la disparità di trattamento subìta per l’effettuazione della stima degli immobili del CDN soltanto nel secondo semestre del 2002, nonostante l’inserimento nella procedura di dismissione SCIP I; ma, soprattutto, è dato leggere, che la riduzione dell’8% del prezzo del prezzo di stima degli immobili oggetto di dismissione veniva determinata «a seguito delle correzioni apportate dall’Agenzia del Territorio in merito alla necessità di rendere omogenei i valori medi di stima delle diverse Torri, determinati sulla base delle condizioni di fatto in cui versano gli immobili e alla luce della nota n. 101 Ris. 102 del 16.12.2002 dell’Agenzia del Territorio».
Si è evidenziato, infatti, che l’accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima.
2.3. Alla luce di quanto sopra, deve considerarsi erronea l’interpretazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 23 febbraio 2004 n. 41, della Corte di Appello di Napoli resa nella sentenza impugnata, che ha escluso l’applicazione congiunta di entrambe le riduzioni .
2.4. Infine: l’interpretazione operata dalla Corte partenopea con la sentenza qui impugnata risulta smentita anche dal dato testuale (pure dedotto e richiamato con il formulato motivo) del D.M. Economia e Finanze n. 14493 del 26.03.2004, emanato per introdurre le modalità applicative delle disposizioni normative contenute nel D.L. n. 41/2004, che, all’ultimo comma, ha sancito: «Al prezzo determinato ai sensi dell’art. 1 del decreto -legge n. 41, sono applicati gli eventuali ulteriori abbattimenti di prezzo cui il conduttore abbia diritto», così riconoscendo esplicitamente la legittimità di ulteriori «sconti» non compresi nel richiamato coefficiente aggregato di abbattimento.
In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla medesima Corte d’Appello , in diversa composizione, che si uniformerà al seguente principio di diritto: « In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella determinazione del maggior prezzo pagato che l’ente è tenuto a rimborsare agli acquirenti che ne facciano richiesta, il coefficiente di abbattimento ex art. 1 del D.L. n. 41 del 2004 (per il Comune di Napoli pari allo 0,75%) deve ritenersi applicabile all’importo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dei valori di stima nella misura dell’8%, concordata dall’ente con i sindacati degli inquilini, trattandosi di benefici che operano su piani distinti, in quanto la norma nazionale opera a livello generale ed ha lo scopo di ricondurre ad equità situazioni di disparità dovute ai ritardi della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento di stima, mentre l’accordo locale è destinato ad incidere sul prezzo anche in ragione delle condizioni manutentive dell’immobile».
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda